Pedone - Investimento - Comportamento colposo
In caso di investimento pedonale, la circostanza che il pedone abbia repentinamente attraversato la strada non vale ad escludere la responsabilità dell'automobilista, ove tale condotta anomala del pedone fosse, per le circostanze di tempo e di luogo, ragionevolmente prevedibile; tale prevedibilità, in particolare, deve ritenersi di norma sussistente con riferimento alla condotta dei bambini, in quanto istintivamente imprudenti, con la conseguenza che in presenza di essi, e massimamente in prossimità di istituti scolastici, l'automobilista ha l'obbligo di procedere con la massima cautela, e tenersi pronto ad arrestare il veicolo in caso di necessità (in applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva escluso la responsabilità di un automobilista per l'investimento di una bambina in prossimità di una scuola e nell'ora di uscita degli scolari, osservando che il giudice di merito non aveva indagato se la condotta pur imprudente della bimba potesse essere prevista dal conducente). Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 524 del 12/01/2011
Circolazione stradale - Pedone - Investimento - Comportamento colposo -
In caso di investimento pedonale, la circostanza che il pedone abbia repentinamente attraversato la strada non vale ad escludere la responsabilità dell'automobilista, ove tale condotta anomala del pedone fosse, per le circostanze di tempo e di luogo, ragionevolmente prevedibile; tale prevedibilità, in particolare, deve ritenersi di norma sussistente con riferimento alla condotta dei bambini, in quanto istintivamente imprudenti, con la conseguenza che in presenza di essi, e massimamente in prossimità di istituti scolastici, l'automobilista ha l'obbligo di procedere con la massima cautela, e tenersi pronto ad arrestare il veicolo in caso di necessità (in applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva escluso la responsabilità di un automobilista per l'investimento di una bambina in prossimità di una scuola e nell'ora di uscita degli scolari, osservando che il giudice di merito non aveva indagato se la condotta pur imprudente della bimba potesse essere prevista dal conducente). Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 524 del 12/01/2011
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 524 del 12/01/2011
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo le ricorrenti lamentano il vizio della motivazione; con il secondo motivo la violazione dell'art. 2054 c.c.. Il ricorso è fondato per le ragioni che verranno illustrate. Come s'è visto in precedenza, la conclusione alla quale perviene il giudice consiste nell'affermazione che non fu la vettura ad investire la bambina, bensì fu l'inverso, e che nessuno dei tre profili di colpa astrattamente ipotizzabili (eccessiva velocità; investimento della bambina all'interno del marciapiedi e della pista ciclabile;
inadeguata condotta di guida alla presenza della bambina - cfr. nota 15 a pag. 9) è riscontrabile nella fattispecie. In altri termini, "unica "colpa"dell'appellato fu di trovarsi nel posto sbagliato al momento sbagliato" (cfr. stessa nota).
Un primo rilievo da muovere alla sentenza impugnata consiste nella contraddizione tra il suo stesso esordio e la suddetta conclusione. Essa esordisce, infatti, con l'affermazione che la fattispecie deve essere inquadrata nel paradigma normative dell'art. 2054 c.c. (così correggendo la prima sentenza che aveva fatto, invece, riferimento all'art. 2043 c.c.) e che il conducente, nel dimostrare di aver fatto "tutto il possibile per evitare il danno" ha fornito la prova liberatoria da quella disposizione imposta.
Ora, è chiaro che l'art. 2054 c.c., comma 1, presuppone che il danno alla persona sia stato cagionato dal conducente, il che contrasta con la conclusione secondo cui, invece, sarebbe stata la bambina a cagionare il danno a se stessa ed alla vettura da lei investita. Il rilievo non è di scarsa importanza, se si considera che, nel primo caso, occorre accertare se effettivamente il conducente ha fornito la prova liberatoria, nel secondo caso, invece, il conducente è un protagonista del tutto occasionale della vicenda (se non, addirittura, danneggiato nella vettura da lui condotta), sicché il comportamento della bambina viene considerato come unico ed efficientemente diretto a cagionare il danno da lei stessa lamentato. Questa contraddizione ha inficiato la sentenza sia nell'applicazione che ha fatto dell'art. 2054 c.c., sia nella, motivazione posta a base del giudizio.
Occorre porre innanzitutto in evidenza che il giudice non ha raggiunto per nulla la certezza circa il fatto che il conducente abbia visto o meno la bambina mentre percorreva la strada: prima dice che "non è possibile affermare" positivamente la circostanza (e cita in proposito la testimonianza Ru..), poi conclude sul punto che "non si può escludere che la bambina fosse visibile" (cfr. pag. 8 all'inizio ed alla nota 13). A questo punto opera un salto logico nell'affermare che "tuttavia ... pur a voler ritenere che lo fosse" e che, dunque, il conducente avesse l'obbligo di adeguare il suo comportamento in modo tale da trovarsi in condizione di attuare una tempestiva manovra d'emergenza, il fatto che fu la bambina ad investire l'auto rompe ogni nesso causale tra l'evento ed il comportamento che il Me.. avrebbe dovuto tenere. È evidente la contraddizione insita in siffatto ragionamento, che, come s'è detto in precedenza, incide non solo sulla motivazione, ma anche (e soprattutto) sulla corretta applicazione della disposizione normativa di riferimento.
In primo luogo, non è affatto indifferente la circostanza che il conducente abbia visto o meno la bambina percorrere la strada: se ciò è avvenuto, sopravvengono a carico suo quei comportamenti prudenziali che la stessa sentenza menziona e che, se inattuati, sono per lui forieri di responsabilità. Se ciò non è avvenuto, c'è da chiedersi se non è avvenuto per l'impossibilità del conducente di vedere o per sua negligenza o imprudenza nella guida. Quest'ultimo punto non è affatto spiegato dal giudice e la circostanza che sia stata la bambina ad investire la vettura (circostanza, questa, accertata sulla base delle modeste ammaccature riscontrate sul lato destro della stessa, ma tuttora contestata dalle ricorrenti) non risolve la questione, nel senso che non esclude che il guidatore abbia creato una situazione di pericolo che abbia a sua volta determinato o, quanto meno, abbia concorso a cagionare il danno.
Il giudice ha tratto il convincimento che il Me.. viaggiasse a velocità moderata dalla circostanza che non furono rinvenute al suolo tracce di frenata e che la vettura fu trovata ferma ad "appena" mt. 34. Ma questa circostanza non è determinante per chiarire se il guidatore tenesse o no una condotta consona al tempo ed al luogo. Non s'è tenuto conto, infatti, che il sinistro s'è verificato davanti ad una scuola dell'infanzia e, soprattutto, all'orario d'uscita dalla scuola, sicché quella che potrebbe essere una condotta prudenziale in generale, o in altre circostanze, potrebbe non esserlo in quella concretamente verificatasi.
Le ricorrenti hanno pertinentemente indicato la folta giurisprudenza creatasi nella giurisprudenza sia civile, sia penale, in materia di circolazione stradale, dalla quale può evincersi che il conducente di un veicolo che si avveda tempestivamente della presenza di un pedone sul margine della carreggiata, deve diminuire la velocità, in modo da essere in grado di arrestare la marcia del veicolo, qualora, giunto all'altezza del pedone medesimo, quest'ultimo improvvisamente attraversi la strada.
Come pure è, ormai, acquisito il concetto secondo cui al conducente di un autoveicolo incombe l'obbligo di sorvegliare la strada nonché quello di moderare la velocità ed eventualmente fermarsi, non soltanto quando i pedoni sul suo percorso tardino a scansarsi, ma anche quando essi, fermi o in movimento sulla strada o ai margini della stessa, si trovino in procinto di attraversarla o facciano fondatamente prevedere che l'attraverseranno, mettendosi in una situazione di pericolo.
Ma, ancora più in particolare, s'è formata vasta giurisprudenza intorno a sinistri verificatisi all'uscita dalla scuola o in luoghi, comunque, affollati da bambini. A tal riguardo è stato affermato che il conducente deve prestare la massima attenzione alla guida e procedere con moltissima prudenza quando la platea stradale o i marciapiedi laterali sono occupati da bambini i quali, per la loro età ed inesperienza, sono naturalmente ed istintivamente imprudenti ed hanno movimenti e comportamenti improvvisi ed inconsulti, repentini ed imprevedibili, per cui, finché gli stessi non siano stati completamente superati o sorpassati, il conducente deve procedere con la massima cautela, riducendo particolarmente la velocità in modo da poter arrestare il veicolo agevolmente in ogni momento e bloccarlo repentinamente (tra le tante, cfr. Cass. pen. Sez. 4^, 19.11.1993, n. 1494).
Allora, risulta chiaro che, nella fattispecie che ci riguarda, assume secondaria importanza che il guidatore abbia visto o meno specificamente la piccola Debora "sbucare" all'improvviso. Il giudice si concentra sul fatto che quel verbo, usato dalla testimone, v'indica in modo plastico che la bambina al momento del sinistro era, appunto, in movimento", ma non indaga affatto sulle circostanza di luogo (la prossimità con la scuola), di tempo (l'orario di uscita dalla scuola) e sull'età ed il comportamento prevedibilmente imprudente degli astanti (bambini in uscita dalle lezioni). Insomma, la sentenza attribuisce la causa dell'evento al fatto che la bambina "appena uscita dalla scuola, improvvisamente e repentinamente, incominciò ad attraversare la strada per raggiungere la casa che si trovava dall'altra parte" (cfr. pag. 9), senza interrogarsi se il conducente dovesse e potesse, in quel contesto, prevedere siffatto comportamento ed adeguare la guida in maniera tale da evitarne le conseguenze.
Peraltro, viene valorizzata la circostanza che sul posto si trovavano due cassonetti dell'immondizia, nel senso (si ritiene) che l'ingombro abbia reso più difficile l'avvistamento della piccola vittima. Ma non si tiene conto che, nei contesto descritto, proprio la presenza di ostacoli visivi sul ciglio della strada doveva maggiormente allertare il conducente e costringerlo ad una condotta ancora più prudente.
Insomma, sulla base dei sopra esposti principi è necessario una nuova delibazione della vicenda che concentri l'attenzione intorno all'eventuale colpa del conducente, intesa come prevedibilità e prevedibilità dell'evento tale da aver potuto cagionare o concorso a cagionare il danno. A tale scopo la sentenza va cassata ed il giudice del rinvio s'adeguerà ai principi sopra enunciati.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'appello di Brescia in diversa composizione, anche perché provveda sulle spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, il novembre 2010.
Depositato in Cancelleria il 12 gennaio 2011
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