Circolazione stradale - Responsabilita' civile - Incidente stradale
Circolazione stradale - Responsabilita' civile - Incidente stradale - in tema di incidenti stradali la ricostruzione della loro dinamica, come pure l'accertamento delle condotte dei veicoli coinvolti e della sussistenza o meno della colpa dei soggetti coinvolti e la loro eventuale graduazione, al pari dell'accertamento della esistenza o esclusione del rapporto di causalita tra i comportamenti dei singoli soggetti e l’evento dannoso, integrano altrettanti giudizi di merito, come tali sottratti al sindacato di legittimita’ - Corte di Cassazione -Sez. 3, Sentenza n. 25127 del 13/12/2010
Circolazione stradale - Responsabilita' civile - Incidente stradale - in tema di incidenti stradali la ricostruzione della loro dinamica, come pure l’accertamento delle condotte dei veicoli coinvolti e della sussistenza o meno della colpa dei soggetti coinvolti e la loro eventuale graduazione, al pari dell’accertamento della esistenza o esclusione del rapporto di causalita’ tra i comportamenti dei singoli soggetti e l’evento dannoso, integrano altrettanti giudizi di merito, come tali sottratti al sindacato di legittimita’ - Corte di Cassazione -Sez. 3, Sentenza n. 25127 del 13/12/2010
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto 13 novembre 1990 De.. Anna ha convenuto in giudizio, innanzi al tribunale di Avezzano, QU.Spartaco, conducente della autovettura Roma - 32.. nonche’ la Compagnia Tirrena di Assicurazioni e AU.. Giuseppe e Maria Libera, rispettivamente proprietario e conducente dell’autovettura AQ 214...
Ha esposto l’attrice che il 4 novembre 1989 mentre - in autostrada - era trasportata su tale ultima vettura questa - costretta a una improvvisa manovra di emergenza per un ostacolo presente sulla carreggiata - era stata urtata dall’auto condotta dalla Qu.. e essa concludente aveva riportato gravi lesioni personali. Costituitasi in giudizio unicamente la Tirrena Assicurazioni la stessa ha sollecitato la chiamata in causa della Locat s.p.a., proprietaria di altra vettura (Roma 30..) coinvolta nel sinistro e della sua assicuratrice SAI.
Radicatosi il contraddittorio anche nei confronti di questi ultimi si e’ costituita in giudizio unicamente la SAI che ha negato qualsiasi responsabilita’ del proprio assicurato.
Svoltasi la istruttoria del caso, nel corso della quale il processo - a seguito della messa in liquidazione coatta amministrativa della Compagnia Tirrena - e’ stato riassunto nei confronti del Commissario liquidatore di questa, l’adito tribunale con sentenza 6 maggio 1998 ha ritenuto la esclusiva responsabilita’ di QU. Spartaco, conducente della autovettura Roma 32.. in ordine al verificarsi del sinistro condannato questo ultimo, in solido con la Compagnia Tirrena di Assicurazioni, al risarcimento dei danni patiti dalla D’EL. liquidati in L. 189.680.386 al lordo delle provvisionali gia’ percepite, pari a L. 30 milioni. Gravata tale pronunzia in via principale dalla Compagnia Tirrena di Assicurazioni in liquidazione coatta amministrativa, nel contraddittorio di De.. Anna, della Locat s.p.a. e della SAI che - costituitisi in giudizio - hanno chiesto il rigetto dell’avverso gravame, nonche’ di QU.. Spartaco. che aderendo all’appello della propria societa’ assicuratrice ha chiesto di poter evocare in giudizio la Nuova Tirrena s.p.a., cessionaria della Tirrena s.p.a. in liquidazione e le Assicurazioni Generali s.p.a., impresa designata per la Campania dal Fondo di Garanzia per le vittime della strada e chiamata in causa la Nuova Tirrena che costituitasi in giudizio ha negato la propria legittimazione passiva, la Corte di appello de L’Aquila, con sentenza 8 marzo - 26 maggio 2005 in parziale riforma della sentenza del primo giudice, dichiarato che il sinistro oggetto di controversia si e’ verificato per colpa concorrente paritaria del conducente della autovettura Roma 30.. di proprieta’ della Locat s.p.a. e assicurata presso la SAI e del conducente della autovettura Roma 32.. di proprieta’ del conducente QU. Spartaco, assicurata presso la Tirrena Assicurazioni s.p.a., ha condannato la Locat s.p.a., QU.. Spartaco e la Compagnia Assicurazioni Tirrena Assicurazioni s.p.a. in liquidazione coatta amministrativa in solido al risarcimento dei danni patiti dalla D’E.., nella misura liquidata dal tribunale, confermate nel resto le altre statuizioni del primo giudice.
Per la cassazione di tale ultima pronunzia, non notificata, ha proposto ricorso, affidato a tre motivi e illustrato da memoria la LOCAT s.p.a. che nelle more del giudizio di cassazione ha modificato la propria denominazione sociale in Unicredit Leasing s.p.a., con atto 10 luglio 2006 e date successive.
Resistono, con controricorso e ricorso incidentale, affidato a 4 motivi la Fondiaria SAI s.p.a. unicamente con controricorso la liquidazione coatta amministrativa della Compagnia Tirrena di Assicurazioni s.p.a.
Non hanno svolto attivita’ difensiva in questa sede gli altri intimati.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I vari ricorsi, tutti proposti contro la stessa sentenza, devono essere riuniti, ai sensi dell’art. 335 c.p.c..
2. Eccepisce, in limine, la Liquidazione coatta amministrativa della Compagnia Tirrena di Assicurazioni s.p.a. la inammissibilita’ del ricorso principale perche’ proposto decorso il termine di cui all’art. 327 c.p.c..
Si osserva, infatti, che essendo stata depositata la sentenza impugnata il 25 maggio 2005 l’ultimo giorno utile per la richiesta di notifica del ricorso cadeva il 10 luglio 2006 mentre l’atto risulta spedito a mezzo del servizio postale unicamente l’11 luglio 2006. 3. L’assunto e’ infondato.
Giusta quanto assolutamente pacifico, presso una giurisprudenza piu’ che consolidata di questa Corte regolatrice, la notifica di un atto processuale, almeno quando debba compiersi entro un determinato termine, si intende perfezionata, dal lato dell’istante, al momento dell’affidamento dell’atto all’ufficiale giudiziario, posto che, come affermato dalle sentenze della Corte costituzionale n. 69 del 1994 e n. 477 del 2002, il notificante deve rispondere soltanto del compimento delle formalita’ che non esulano dalla sua sfera di controllo, secondo il principio della scissione soggettiva del momento perfezionativo del procedimento notificatorio (in termini, ad esempio, Cass. 13 gennaio 2010, n. 359; Cass. 6 febbraio 2007, n. 2565).
Pacifico quanto precede e’ palese che e’ irrilevante che nella specie l’atto sia stato spedito - dall’Ufficiale giudiziario - a mezzo del servizio postale allorche’ erano gia’ trascorsi i termini di cui all’art. 327 c.p.c..
Certo, per contro, che nella specie - come da annotazione risultante dall’atto stesso - l’atto e’ stato consegnato per la notifica all’Ufficiale giudiziario, il 10 luglio 2006 (N. cron. ric. 19518/8) e’ evidente che la invocata inammissibilita’ del ricorso non sussiste (cfr. per una fattispecie analoga, Cass. 13 gennaio 2010, n. 359, cit).
4. Come riferito nel ricorso (e risulta, altresi’, dalle conclusioni rassegnate dalle parti in grado di appello, come trascritte nella sentenza impugnata) e’ pacifico, in causa, che la Locat s.p.a. nel costituirsi in giudizio in grado di appello ha eccepito fosse dichiarata inammissibile ogni domanda nei confronti di LOCAT s.p.a. per carenza di legittimazione passiva e estromettere la stessa del presente giudizio.
Aveva esposto la Locat, in particolare, che la stessa, ancorche’ proprietaria dell’automezzo Croma Roma 30.., aveva concesso l’automezzo in leasing a PR.. Francesco e, pertanto, ai sensi dell’art. 2054 c.c. e dell’art. 91 nuovo C.d.S., comma 2, ai fini del risarcimento del danno il locatario (e non il locatore) era responsabile in solido con il conducente.
5. Poiche’ in margine a tale eccezione manca, nella sentenza impugnata, qualsiasi riferimento, la ricorrente principale con il primo motivo censura detta sentenza denunziando nullita’ della sentenza impugnata ex art. 360 c.p.c., n. 4, per violazione dell’art. 112 c.p.c. in conseguenza della omessa decisione della corte di appello sulla eccezione di carenza di legittimazione passiva della societa’ di leasing e/o omessa motivazione ex art. 360 c.p.c., n. 5 circa un punto decisivo della controversia.
6. Il motivo non puo’ trovare accoglimento. Alla luce delle considerazioni che seguono.
6.1. Come puntualmente denunciato dalla ricorrente principale, la sentenza ora oggetto di ricorso per cassazione ha omesso totalmente di pronunciarsi sulla eccezione di difetto di legittimazione passiva nei confronti del presente giudizio della Locat s.p.a. - sollevata dalla stessa Locat s.p.a. - sotto il profilo di cui all’art. 91 nuovo C.d.S., comma 2 secondo cui ai fini dei risarcimento dei danni prodotti a persone o cose dalla circolazione dei veicoli, il locatario a responsabile in solido con il conducente ai sensi dell’art. 2054 c.c., comma 3 per avere essa Locat s.p.a., proprietaria della vettura Roma 30.. concesso la propria autovettura in leasing a terzi (in particolare a PR.. Francesco).
6.2. Alla luce dei principi di economia processuale e della ragionevole durata del processo come costituzionalizzato nell’art. 111 Cost., comma 2, nonche’ di una lettura costituzionalmente orientata dell’attuale art. 384 c.p.c. ispirata a tali principi, peraltro, una volta verificata l’omessa pronuncia su un motivo di appello, la Corte di cassazione puo’ omettere la cassazione con rinvio della sentenza impugnata e decidere la causa nel merito allorquando la questione di diritto posta con il suddetto motivo risulti infondata, di modo che la pronuncia da rendere viene a confermare il dispositivo della sentenza di appello (determinando l’inutilita’ di un ritorno della causa in fase di merito), sempre che si tratti di questione che non richiede ulteriori accertamenti di fatto (in termini ad esempio, Cass. 1 febbraio 2010, n. 2313). 6. 3. Pacifico quanto precede - non controverso che il sinistro per cui e’ controversia si e’ verificato il 4 novembre 1989 e, pertanto, ben anteriormente alla data di entrata in vigore del D.Lgs n. 285 del 1992 - osserva il collegio che il motivo di appello in questione non esaminato dalla la Corte di appello de L’Aquila era infondato e che - sotto tale aspetto - il dispositivo della sentenza impugnata non merita riforma.
Giusta quanto assolutamente pacifico, presso una giurisprudenza pressoche’ consolidata di questa Corte regolatrice, infatti, deve ribadirsi - ulteriormente - che in tema di risarcimento del danno derivante dalla circolazione dei veicoli, con riferimento alla individuazione del soggetto responsabile in solido, ai sensi dell’art. 2054 c.c., comma 3, con il conducente della vettura coinvolta nell’incidente, nel caso questa fosse concessa in leasing, per i fatti avvenuti prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 che, come ricordato sopra, all’art. 91, comma 2, ha esteso tale responsabilita’ solidale anche al locatario , sussiste responsabilita’ solidale del solo soggetto proprietario concedente, giacche’ la indicata norma dell’art. 2054, comma 3, prevedendo una responsabilita’ senza colpa per fatto altrui, deve considerarsi norma eccezionale e, come tale, non suscettibile di applicazione analogica (art. 14 preleggi) nei confronti di soggetti diversi da quelli in essa tassativamente indicati (Cass. 19 ottobre 2006, n. 22399; Cass. 14 luglio 2003, n. 11006; Cass. 27 ottobre 1998, n. 10698; Cass. 9 dicembre 1992, n. 13015).
Correttamente - pertanto - concludendo sul punto, era stata chiamata in causa la Locat s.p.a., proprietaria dell’autovettura e non il PR., utilizzatore della stessa.
7. Motivi di ordine logico impongono - a questo punto della esposizione - esaminare con precedenza, rispetto al secondo motivo del ricorso principale, il ricorso incidentale, nonche’ il terzo motivo del ricorso principale che non possono trovare accoglimento.
Alla luce dei rilievi che seguono.
7.1. Giusta quanto assolutamente pacifico, presso una giurisprudenza piu’ che consolidata di questa Corte regolatrice - da cui totalmente prescinde la difesa della ricorrente incidentale - in sede di legittimita’ non e’ consentita la proposizione di nuove questioni di diritto, ancorche’ rilevabili d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio, quando esse presuppongano o comunque richiedano nuovi accertamenti o apprezzamenti di fatto preclusi alla Corte di cassazione, salvo che nelle particolari ipotesi previste dall’art. 372 c.p.c., tra le quali quella relativa alla nullita’ della sentenza, che va riferita esclusivamente alla nullita’ che inficia direttamente il provvedimento in se’ e non gia’ anche a quella che sia effetto di altra nullita’ che riguardi il procedimento (in termini, ad esempio, Cass. 8 maggio 2006, n. 10437) e tale principio trova applicazione anche con riguardo alla questione relativa alla proponibilita’ della domanda, con la conseguenza che qualora la stessa non sia stata decisa in primo grado e non sia stata rilevata in appello nemmeno dal giudice, essa, puo’ essere prospettata in cassazione, solo ove non implichi un nuovo accertamento od apprezzamento di fatto (Cass. 18 aprile 2007, n. 9297). Non controverso quanto precede - pacifico che in sede di merito la relativa questione non e’ mai stata sollevata e che nessun accertamento, in fatto, e’ stato compiuto da parte dei giudici di merito - e’ palese - in limine - la inammissibilita’ del primo motivo del ricorso incidentale con il quale si sollecita questa Corte perche’ verifichi d’ufficio la procedibilita’ della domanda nei confronti della SAI s.p.a. e, in particolare, accerti se sono in atti le lettere raccomandate con l’avviso di ricevimento previste dalla L:
n. 990 del 1969, art. 22.
1.2. Giusta la testuale previsione di cui all’art. 270 c.p.c., comma 1, da cui totalmente e senza alcuna motivazione totalmente prescinde la difesa della ricorrente incidentale la chiamata di un terzo nel processo a norma dell’art. 101 puo’ essere ordinata in ogni momento dal giudice istruttore per un’udienza che all’uopo egli fissa. Contemporaneamente, non si dubita - a quel che risulti - presso una giurisprudenza assolutamente pacifica di questa Corte regolatrice, che la chiamata in causa di’ un terzo ai sensi dell’art. 107 c.p.c. e’ sempre rimessa alla discrezionalita’ del giudice di primo grado, involgendo valutazioni circa l’opportunita’ di estendere il processo ad altro soggetto, onde l’esercizio del relativo potere, che determina una situazione di litisconsorzio processuale necessario, e insindacabile sia da parte del giudice di appello, che del giudice di legittimita’ (in questo senso, ad esempio, Cass. 5 settembre 2008, n. 22419; Cass. 22 febbraio 2008, n. 4593; Cass. 6 settembre 2007, n. 18710).
Pacifici i principi che precedono, non controverso che nella specie - come del resto ammette la stessa difesa della ricorrente incidentale - il giudice di primo grado aveva disposto la chiamata in causa della Locat s.p.a. e della SAI s.p.a. ai sensi dell’art. 107 c.p.c. e’ palese la manifesta infondatezza del secondo motivo di ricorso incidentale con il quale si denunzia violazione dell’art. 106 c.p.c. e dell’art. 269 c.p.c., comma 2, e falsa applicazione dell’art. 107 c.p.c. in ordine alla chiamata iussu iudicis della Locat s.p.a. e della SAI s.p.a.
Infatti:
- potendo, a norma dell’art. 270 c.p.c., la chiamata del terzo nel processo per ordine del giudice - ai sensi dell’art. 107 c.p.c. - essere ordinata in ogni momento del giudizio di primo grado e’ palese la manifesta infondatezza della censura in esame allorche’ si denunzia la mancata osservanza dei termini di cui all’art. 269, comma 2;
- non essendo sindacabile, nei gradi successivi al primo, l’apprezzamento del giudice di primo grado quanto alla opportunita’ (o meno) di ordinare la chiamata di un terzo in causa, ai sensi dell’art. 107 c.p.c., e’ palese la manifesta inammissibilita’ di tutte le argomentazioni svolte nel motivo al fine di dimostrare la presunta violazione dell’art. 107 c.p.c. da parte de il giudice di primo grado.
7.3. Come assolutamente pacifico - presso una giurisprudenza piu’ che consolidata di questa Corte regolatrice da cui nuovamente totalmente e senza alcuna motivazione totalmente prescinde la difesa della ricorrente incidentale il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di una erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e, quindi, implica necessariamente un problema interpretativo della stessa (da cui la funzione di assicurare la uniforme interpretazione della legge assegnata dalla Corte di cassazione).
Viceversa, la allegazione di una erronea ricognizione della fattispecie concreta, a mezzo delle risultanze di causa, e’ esterna alla esatta interpretazione della norme di legge e impinge nella tipica valutazione del giudice del merito, la cui censura e’ possibile, in sede di legittimita’, sotto l’aspetto del vizio di motivazione.
Lo scrimine tra l’una e l’altra ipotesi - violazione di legge in senso proprio a causa della, erronea ricognizione della astratta fattispecie normativa, ovvero erronea applicazione della legge in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta - e’ segnato, in modo evidente, che solo questa ultima censura e non anche la prima e’ mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa (In termini, ad esempio,. Cass. 5 giugno 2007, n. 13066, nonche’ Cass. 20 novembre 2006, n. 24607, specie in motivazione; Cass. 11 agosto 2004, n. 15499, tra le tantissime).
Pacifico quanto segue si osserva che nella specie sia la ricorrente principale, sia la ricorrente incidentale, pur invocando che i giudici del merito, in tesi, hanno malamente interpretato sia l’art. 2054 c.c., terzo motivo, prima parte del ricorso incidentale che l’art. 41 c.p. terzo motivo prima parte del ricorso principale nonche’ quarto motivo, prima parte di quello incidentale, in realta’, si limitano a censurare la interpretazione data, dai giudici del merito, delle risultanze di causa, interpretazione a parere dei ricorrenti inadeguata, sollecitando, cosi’, contra legem e cercando di superare quelli che sono i limiti del giudizio di cassazione, un nuovo giudizio di merito su quelle stesse risultanze. E’ evidente, di conseguenza, la inammissibilita’ nella parte de qua delle deduzioni.
7.4. I ricorrenti denunziano, ancora, da un lato, insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia concernente l’accertamento della efficienza causale autonoma ai sensi dell’art. 41 c.p., comma 2 della condotta colposa del sig. Qu.. terzo motivo, seconda parte del ricorso principale dall’altro, omessa ed insufficiente motivazione circa il riparto di responsabilita’ tra corresponsabili terzo motivo, seconda parte del ricorso incidentale, nonche’, contraddittoria e insufficiente motivazione in ordine all’accertamento dei vari apporti causali all’evento dannoso quarto motivo, seconda parte, del ricorso incidentale.
Tutti tali motivi sono inammissibili. Alla luce delle considerazioni che seguono: - il motivo di ricorso per cassazione con il quale alle sentenza impugnata venga mossa censura per vizi di motivazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 - come noto - deve essere inteso a far valere carenze o lacune nelle argomentazioni, ovvero illogicita’ nella attribuzione agli elementi di giudizio di un significato fuori dal senso comune, o ancora, mancanza di coerenza tra le varie ragioni esposte per assoluta incompatibilita’ razionale degli argomenti ed insanabile contrasto tra gli stessi, mentre non puo’, invece, essere inteso a far valere la non rispondenza della ricostruzione dei fatti operata dal giudice del merito al diverso convincimento soggettivo della parte e, in particolare, non si puo’ proporre un preteso migliore e piu’ appagante coordinamento dei molteplici dati acquisiti (cfr. Cass. 27 ottobre 2006, n. 23087, Cass. 27 ottobre 2006, n. 23087, specie in motivazione, nonche’ Cass. 6 marzo 2008, n. 6064;
Cass. 6 settembre 2007, n. 18709; Cass. 3 agosto 2007, n. 17076);
- a norma dell’art. 360 c.p.c., n. 5 - nel testo applicabile nella specie ratione temporis essendo oggetto di ricorso una pronunzia resa anteriormente al 2 marzo 2006 le sentenze pronunziate in grado di appello o in un unico grado possono essere impugnata con ricorso per cassazione, tra l’altro per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia. E’ palese, pertanto, che i detti vizi - salvo che non investano distinte proposizioni contenute nella stessa sentenza, cioe’ diversi punti decisivi - non possono concorrere tra di loro, ma sono alternativi. Non essendo logicamente concepibile che una stessa motivazione sia, quanto allo stesso punto decisivo, contemporaneamente omessa, nonche’ insufficiente e, ancora contraddittoria e’ evidente che e’ onere del ricorrente precisare quale sia - in concreto - il vizio della sentenza, non potendo tale scelta (a norma dell’art. 111 Cost. e del principio inderogabile della terzieta’ del giudice) essere rimessa al giudice, come invece pretende parte ricorrente;
- secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, in tema di incidenti stradali la ricostruzione della loro dinamica, come pure l’accertamento delle condotte dei veicoli coinvolti e della sussistenza o meno della colpa dei soggetti coinvolti e la loro eventuale graduazione, al pari dell’accertamento della esistenza o esclusione del rapporto di causalita’ tra i comportamenti dei singoli soggetti e l’evento dannoso, integrano altrettanti giudizi di merito, come tali sottratti al sindacato di legittimita’, qualora il procedimento posto a base delle conclusioni sia caratterizzato da completezza, correttezza e coerenza dal punto di vista logico - giuridico, e cio’ anche per quanto concerne il punto specifico se il conducente di uno dei veicoli abbia fornito la prova liberatoria di cui all’art. 2054 c.c. (Tra le tantissime, Cass. 5 giugno 2007, n. 13085; Cass. 18 aprile 2007, n. 9243; Cass. 8 settembre 2006, n. 19301; Cass. 12 luglio 2005, n. 14599: Cass. 23 febbraio 2006, n. 4009; Cass. 14 luglio 2003, n. 11007; Cass. 10 luglio 2003, n. 10880; Cass. 5 aprile 2003, n. 5375; Cass. 11 novembre 2002, n. 15809).
Pacifici i principi di diritto che precedono e’ palese la inammissibilita’ del terzo e del quarto motivo del ricorso (seconda, parte) atteso che con gli stessi la ricorrente, non solo lungi dal prospettare vizi logici o giuridici posti in essere dai giudici del merito e rilevanti sotto il profilo di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, si limita - contra legem e cercando di superare quelli che sono i ristretti limiti dei giudizio di legittimita’, il quale, contrariamente a quanto reputa la difesa di parte ricorrente non e’ un giudizio di merito di terzo grado nel quale sottoporre a un nuovo vaglio tutte le risultanze di causa - a sollecitare una nuova lettura delle prove raccolte in causa e’ palese la inammissibilita’ dei motivi di ricorso in esame.
8. Con il secondo motivo il ricorrente principale - infine - denunzia la sentenza impugnata lamentando nullita’ della sentenza impugnata ex art. 360 c.p.c., n. 4, per violazione dell’art. 112 c.p.c. in conseguenza dell’omessa decisione della corte di appello sulla domanda di manleva formulata da Locat nei confronti della Compagnia di Assicurazioni SAI s.p.a. (ora Fondiaria Sai s.p.a.). 9. Il motivo e’ fondato.
Come risulta dalle conclusioni rassegnate in grado di appello, puntualmente trascritte nella intestazione della sentenza impugnata, la Locat s.p.a. ha espressamente chiesto la condanna della Compagnia di Assicurazioni SAI s.p.a. a manlevare essa concludente da ogni e qualsiasi somma che la stessa fosse tenuta a corrispondere all’attrice.
E’ incontroverso, altresi’, che sul punto nessun provvedimento e’ stato adottato dalla sentenza impugnata.
La stessa SAI s.p.a., comunque, ha ritenuto la fondatezza della censura avversaria nel proprio controricorso dichiarando espressamente di essere disposta a tenere indenne la Locat s.p.a. da ogni conseguenza pregiudizievole del presente giudizio, anche tenuto presente che mai nessuna deduzione e, tanto meno, eccezione e’ stata sollevata da essa SAI nei confronti del proprio assicurato. In accoglimento del secondo motivo del ricorso la sentenza impugnata va cassata nella parte de qua. Peraltro, alla luce dei principi esposti sopra - in margine al primo motivo del ricorso principale - non essendo necessari ulteriori accertamenti di merito, ex art. 384 c.p.c., ritiene il collegio che la causa possa essere definita nel merito con condanna della Fondiaria Sai s.p.a. a tenere indenne la Locat s.p.a. (attualmente Unicredit Leasing s.p.a.) da ogni conseguenza pregiudizievole del presente giudizio. Atteso l’esito del giudizio, ritiene la Corte sussistono giusti motivi onde disporre - tra tutte le parti costituite in questa sede - la compensazione delle spese di questo giudizio di legittimita’.
P.Q.M.
LA CORTE
riunisce i ricorsi;
rigetta il primo e il terzo motivo del ricorso principale, nonche’ il ricorso incidentale;
accoglie il secondo motivo del ricorso incidentale e, decidendo nel merito, condanna la Fondiaria Sai s.p.a. a tenere indenne la Locat s.p.a. (attualmente Unicredit Leasing s.p.a.) da ogni conseguenza pregiudizievole del presente giudizio;
compensa, tra le parti, le spese di questo giudizio di legittimita’. Cosi’ deciso in Roma, nella camera di’ consiglio della sezione terza civile della Corte di cassazione, il 17 novembre 2010. Depositato in Cancelleria il 13 dicembre 2010
Documento pubblicato su ForoEuropeo - il portale del giurista - www.foroeuropeo.it |