Sanzioni in genere - riscossione di sanzione amministrativa pecuniaria - opposizione a cartella di pagamento
Circolazione stradale - sanzioni in genere - riscossione di sanzione amministrativa pecuniaria - opposizione a cartella di pagamento - notificazione del processo verbale di accertamento - dedotta nullità o omissione della notificazione - prova della validità della notificazione - conseguenze - mutamento del titolo dell'opposizione - ammissibilità – esclusione - Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 31139 del 03/12/2018
In tema di opposizione a cartella di pagamento, emessa ai fini della riscossione di una sanzione amministrativa pecuniaria, comminata per violazione del codice della strada, ove la parte deduca che la cartella costituisce il primo atto con il quale è venuta a conoscenza della sanzione irrogata, in ragione della nullità o dell'omissione della notificazione del processo verbale di accertamento della violazione, l'opposizione deve essere proposta ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. n. 150 del 2011, e non nelle forme dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., e, pertanto, entro trenta giorni dalla notificazione della cartella. Ne consegue che, qualora l'amministrazione dia prova della validità di tale notificazione, l'opposizione dovrà essere dichiarata inammissibile, senza che sia possibile mutare il titolo dell'opposizione in corso di causa, ogni difesa essendo preclusa perché avrebbe dovuto essere proposta nel termine di trenta giorni dalla suddetta notificazione.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 31139 del 03/12/2018