Sanzioni in genere - motivo addotto dal proprietario del veicolo per giustificare la non conoscenza dell'identità del guidatore
Circolazione stradale - sanzioni in genere - motivo addotto dal proprietario del veicolo per giustificare la non conoscenza dell'identità del guidatore - prova costituenda - ammissibilità – fondamento - prova civile - in genere - Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 30939 del 29/11/2018
In tema di violazioni del codice della strada regolate dal combinato disposto degli artt. 126 bis, comma 2, del codice della strada – nel testo successivo alla modifica di cui al d.l n. 262 del 2006, convertito con modif. dalla l. n. 286 del 2006 - e 180, comma 8, dello stesso codice, il motivo addotto dal proprietario del veicolo per giustificare la non conoscenza dell'identità del guidatore, a fini di esonero dalla relativa responsabilità, deve essere "documentato" e tale ultimo aggettivo va interpretato teleologicamente in senso estensivo quale sinonimo di "provato", non necessariamente con prove di natura documentale, ma anche mediante l'acquisizione di prove costituende.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 30939 del 29/11/2018