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Autovelox - funzionamento e gestione degli autovelox

Autovelox - funzionamento e gestione degli autovelox - Accesso alla documentazione del Comune da parte delle Associazioni dei consumatori - Le associazioni dei consumatori possono accedere ai documenti del comune (Tar del Lazio sentenza n. 32099 del 2 settembre 2010)

Autovelox - funzionamento e gestione degli autovelox - Accesso alla documentazione del Comune da parte delle Associazioni dei consumatori - Le associazioni dei consumatori possono accedere ai documenti del comune (Tar del Lazio sentenza n. 32099 del 2 settembre 2010)

contro

Comune di Fiumicino, n.c.g.;

per l’annullamento del diniego tacito conseguente alla richiesta di accesso a documenti amministrativi avanzata dalla ricorrente associazione in data 18 gennaio 2010, con conseguente ordine al Comune di Fiumicino di permettere l’ostensione ai medesimi documenti.

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore alla camera di consiglio del 24 maggio 2010 il dott. Giuseppe Chiné e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO

1. Con il ricorso introduttivo dell’odierno giudizio, la ricorrente, associazione per la tutela dei diritti dei consumatori ed utenti iscritta nel registro di cui all’art. 137 del d. lgs. n. 206 del 2005 nonché nel registro nazionale delle associazioni di promozione sociale di cui all’art. 7 della legge n. 383 del 2000, ha chiesto accertarsi l’illegittimità del silenzio diniego opposto dal Comune di Fiumicino in relazione alla istanza di accesso a documenti amministrativi di cui alla nota del 18 gennaio 2010, ricevuta dal Comune il 20 gennaio 2010.

Ha dedotto che, dopo aver ricevuto diverse segnalazioni da parte di automobilisti che lamentavano l’elevazione di numerosi verbali di accertamento di violazioni al codice della strada attraverso l’uso di diverse tipologie di autovelox nel territorio del Comune di Fiumicino, molti dei quali per la violazione del limite di velocità di un solo chilometro orario rispetto al limite massimo consentito sulla strada, al fine di accertare se la collocazione degli apparecchi autovelox ed il loro funzionamento sia conforme alla discipline vigente e, in caso negativo, di tutelare, anche in sede giurisdizionale, gli interessi degli associati, con istanza del 18 gennaio 2010 ha formalizzato richiesta di accesso alla seguente documentazione amministrativa: a) provvedimenti di autorizzazione al posizionamento degli autovelox; b) tipologia degli autovelox posizionati; c) provvedimenti di omologazione degli autovelox; d) provvedimenti relativi alla manutenzione, revisione e taratura degli autovelox; e) provvedimenti inerenti la gestione degli autovelox e, nell’ipotesi in cui la gestione sia affidata a soggetto privato diverso dall’Amministrazione, copia degli accordi intercorsi tra il Comune ed il soggetto privato incaricato della gestione.

Trascorso il termine di trenta giorni dalla ricezione dell’istanza (avvenuta in data 20 gennaio 2010) senza alcun riscontro da parte del Comune, in data 12 marzo 2010 la ricorrente ha inviato al Comune resistente apposita diffida ad adempiere, anch’essa rimasta senza esito.

2. Con il presente gravame, notificato in data 20 marzo 2010 e depositato in data 16 aprile 2010, la ricorrente ha articolato le seguenti doglianze: 1) Illegittimità del diniego tacito; violazione degli artt. 22 e 24 della legge n. 241/90; 2) Violazione degli artt. 26 e 27 della legge n. 383/2000.

Con esso ha chiesto al Tribunale amministrativo regionale di annullare il silenzio diniego formatosi sull’istanza di accesso nonché di ordinare al Comune intimato di permettere l’ostensione ai documenti amministrativi di cui all’istanza del 18 gennaio 2010.

3. Pur ritualmente intimato non si è costituito in giudizio il Comune di Fiumicino.

4. Alla camera di consiglio del 24 maggio 2010, sentiti i difensori delle parti come da relativo verbale, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

1. Preliminarmente il Collegio deve rilevare l’ammissibilità dell’odierno gravame, perché proposto da un’associazione rappresentativa dei diritti ed interessi dei consumatori e utenti iscritta nel registro di cui all’art. 137 del d. lgs. n. 205 del 2005 (Codice del consumo), nonché nel registro di cui all’art. 7 della legge n. 383 del 2000 delle associazioni di promozione sociale, la quale, in coerenza con gli scopi statutari, agisce per ottenere l’accesso a documenti amministrativi la cui conoscenza è necessaria per la tutela, anche giurisdizionale, delle posizioni giuridiche soggettive di cittadini e consumatori.

Per indirizzo giurisprudenziale consolidato, dal quale il Collegio non ha motivo nella specie di discostarsi, le associazioni esponenziali dei diritti ed interessi dei consumatori e utenti non hanno un diritto ad un controllo generalizzato sull’operato delle pubbliche amministrazioni, e ciò in quanto il loro particolare status non autorizza alcuna deroga ai principi in materia di accesso ai documenti amministrativi scolpiti negli artt. 22 ss. della legge n. 241 del 1990, segnatamente a quello che impedisce di configurare l’accesso come un’azione popolare. Ne discende che, anche quando esercitato da un ente esponenziale di interessi diffusi particolarmente qualificato in quanto iscritto nel registro di cui all’art. 137 del Codice del consumo, l’accesso non può prescindere dall’accertamento di un interesse differenziato e qualificato nonché connotato da attualità e concretezza (cfr. T.A.R. Lazio, sez. III, 8 febbraio 2010, n. 1620; Id., sez. I, 9 febbrai o2007, n. 1090).

Ciò significa che, da un lato, deve essere negato alle associazioni dei consumatori iscritte nel registro di cui all’art. 137 del codice del consumo un potere di vigilanza a tutto campo da esercitare a mezzo del diritto all’acquisizione conoscitiva di atti e documenti che consentano preliminari verifiche in ordine al corretto esercizio di una funzione amministrativa, dall’altro, coniugando la disciplina contenuta nel predetto codice con quella degli artt. 22 ss. della legge n. 241 del 1990, deve essere ammessa l’ostensione in favore delle associazioni dei consumatori e utenti dei documenti amministrativi relativi a pubbliche funzioni o servizi pubblici rivolti ai consumatori e utenti, che incidono, in via diretta ed immediata, e non in via meramente ipotetica e riflessa, sui loro interessi (cfr. C.d.S., sez. VI, 10 febbraio 2006, n. 555; T.A.R. Lazio, sez. III, 16 gennaio 2008, n. 249).

A ciò deve essere aggiunto che, ai sensi dell’art. 26 della legge n. 383 del 2000, alle associazioni di promozione sociale è riconosciuto il diritto di accesso ai documenti amministrativi disciplinato dall’art. 22, comma 1, della legge n. 241 del 1990, con la espressa previsione che “ai fini di cui al comma 1 sono considerate situazioni giuridicamente rilevanti quelle attinenti al perseguimento degli scopi statutari delle associazioni di promozione sociale”.

Traslando i superiori principi all’odierno gravame, in attuazione dell’art. 22, comma 1, lett. b) della legge n. 241 del 1990 che attribuisce la qualifica di “interessati” all’accesso ai soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento del quale è chiesto l’accesso, deve concludersi per la piena ammissibilità del gravame, in quanto proposto da un’associazione portatrice degli interessi diffusi dei consumatori ed utenti, in funzione della tutela di posizioni giuridiche soggettive degli associati, segnatamente dell’interesse, diretto, concreto ed attuale, suscettibile di azione in sede giurisdizionale anche in forma collettiva, alla inibizione di specifiche condotte adottate contra legem in spregio dei diritti degli utenti della strada o al ristoro dei pregiudizi patrimoniali conseguenti. A conferma dell’attualità e concretezza dell’interesse può evidenziarsi come l’associazione ricorrente abbia formalizzato domanda di accesso in seguito a numerose segnalazioni provenienti da utenti della strada relative a sanzioni amministrative irrogate tramite apparecchi autovelox anche per il superamento minimo (1 kmh) del limite massimo di velocità, in zone del territorio comunale in cui il posizionamento della segnaletica stradale non risulta facilmente visibile, e pertanto di dubbia legittimità ai sensi dell’art. 142 del codice della strada.

Deve essere altresì evidenziato come l’ammissibilità del gravame emerge anche dalla previsione dell’art. 3 dello statuto dell’associazione ricorrente che, in linea con quanto previsto dagli artt. 26 e 27 della legge n. 383 del 2000, individua tra gli scopi dell’associazione quello di tutelare i diritti del cittadino nonché del consumatore ed utente di servizi pubblici e privati. Poiché l’art. 26 della legge n. 383 del 2000 considera situazioni giuridicamente rilevanti quelle attinenti al perseguimento degli scopi statutari, ne discende l’ammissibilità dell’odierno gravame proposto per l’attuazione del diritto di accesso a documenti amministrativi la cui conoscenza è necessaria per la promozione di iniziative ed azioni a tutela degli interessi dell’associazione e di quelli collettivi di cui l’associazione è esponenziale.

2.1 Nel merito il ricorso si palesa fondato, nei termini e limiti di seguito precisati.

2.2 L’associazione ricorrente, con l’istanza del 18 gennaio 2010 (ricevuta dall’Amministrazione il 20 gennaio 2010), ha chiesto di essere ammessa all’accesso ad una pluralità di documenti amministrativi, tutti relativi al posizionamento, alla manutenzione e gestione degli apparecchi autovelox nel territorio del Comune di Fiumicino. Nell’ambito della medesima istanza sono state precisate la natura di ente esponenziale dell’associazione istante, nonché le finalità della richiesta di ostensione.

Più in particolare, la ricorrente ha evidenziato di aver ricevuto numerose segnalazioni da utenti della strada in ordine a possibili violazioni della disciplina vigente in tema di posizionamento, manutenzione e gestione degli apparecchi autovelox nel territorio del Comune di Fiumicino e di essere, nella qualità di ente esponenziale di interessi diffusi regolarmente iscritta nel registro di cui all’art. 137 del codice del consumo nonché in quello di cui all’art. 7 della legge n. 383 del 2000, interessata a verificare la sussistenza delle condizioni per la proposizione di iniziative, anche giudiziali, tese ad impedire la prosecuzione di eventuali condotte contra legem da parte dell’Amministrazione, in specifica attuazione degli scopi statutari.

Per gli argomenti già sopra spesi a sostegno dell’ammissibilità del gravame, il silenzio diniego formatosi sull’istanza di accesso si appalesa illegittimo, non ricorrendo, tenuto anche conto della mancata costituzione del Comune di Fiumicino, elementi sufficienti a supportare l’opposto diniego.

Il provvedimento tacito di diniego deve essere pertanto annullato, e deve conseguentemente essere ordinato al Comune di Fiumicino di permettere l’accesso ai documenti amministrativi richiesti con l’istanza ricevuta in data 20 gennaio 2010, entro 30 giorni dalla comunicazione o notificazione, se antecedente, della presente decisione.

3. In attuazione del principio di soccombenza, il Comune di Fiumicino deve essere condannato a rifondere in favore della associazione ricorrente le spese del presente giudizio, che si liquidano in complessivi euro 1000 (mille).

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sez. Seconda Ter, accoglie il ricorso in epigrafe nei termini meglio precisati in motivazione.

Condanna il Comune di Fiumicino a rifondere in favore della associazione ricorrente le spese di giudizio che si liquidano in complessivi euro 1000 (mille).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 maggio 2010