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Circolazione - Revisione patente - Investimento pedone

Circolazione - Revisione patente - Investimento pedone - Nessuna colpa Investire un pedone non determina necessariamente la revisione della patente - La misura non è automatica - tassista romano (Tar del Lazio che, con la sentenza 33083 depositata il 29 ottobre )

Circolazione - Revisione patente - Investimento pedeone - Nessuna colpa Investire un pedone non determina necessariamente la revisione della patente - La misura non è automatica - tassista romano (Tar del Lazio che, con la sentenza 33083 depositata il 29 ottobre )

Tar del Lazio che, con la sentenza 33083 depositata il 29 ottobre

per l'annullamento, previa sospensiva,

del provvedimento del 25 agosto 2008, con il quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Ufficio della Motorizzazione civile di Roma ha disposto la revisione della sua patente di guida mediante nuovo esame di idoneità tecnica, nonché di tutti gli atti prodromici, connessi e conseguenziali.

Visti il ricorso ed i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore alla pubblica udienza del 21 ottobre 2010 il Consigliere Giulia Ferrari; uditi altresì i difensori presenti delle parti in causa, come da verbale;

Ritenuto e considerato, in fatto e in diritto, quanto segue:

FATTO

1. Con ricorso notificato in data 15 settembre 2008 e depositato il successivo 10 ottobre 2008 il sig. Gaetano Maio impugna il provvedimento del 25 agosto 2008, con il quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Ufficio della Motorizzazione civile di Roma ha disposto la revisione della sua patente di guida mediante nuovo esame di idoneità tecnica.

Espone, in fatto, di svolgere l’attività di tassista e di non aver mai avuto un incidente in oltre diciassette anni di guida. In data 8 ottobre 2007 è rimasto coinvolto in un incidente, causato dall’imperizia e negligenza di un pedone, come attestato anche dalla Polizia municipale nella ricostruzione della dinamica del sinistro. Nonostante fosse stata espressamente accertata la mancanza di una seppur minima sua responsabilità, in data 3 settembre 2008 gli è stato notificato il provvedimento del 25 agosto 2008, con il quale è stata disposta la revisione della sua patente di gida.

2. Avverso detto provvedimento il ricorrente deduce i seguenti motivi di ricorso:

Violazione e falsa applicazione art. 128 del Codice della strada – Violazione art. 3 L. n. 241 del 1990, difetto di istruttoria e di motivazione – Eccesso di potere per travisamento dei fatti, manifesta illogicità e contraddittorietà.

L’impugnato provvedimento di revisione si fonda sull’erroneo presupposto che il ricorrente è stato responsabile del sinistro. Invece, come si deduce dalla ricostruzione della dinamica del sinistro effettuata dalla Polizia municipale, la causa dell’incidente è stato il comportamento negligente e imprudente del pedone.

3. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti si è costituito per resistere al ricorso, ma non ha svolto alcuna attività difensiva.

4. Con ordinanza n. 5117 del 30 ottobre 2008 è stata accolta l’istanza cautelare di sospensiva.

5. All’udienza del 21 ottobre 2010 la causa è stata trattenuta per la decisione.

DIRITTO

Come esposto in narrativa, è impugnato il provvedimento di revisione della patente di guida mediante nuovo esame di idoneità tecnica, adottato a seguito di un incidente nel quale il ricorrente è rimasto coinvolto in data 8 ottobre 2007.

Rileva il Collegio che dal verbale della Polizia Municipale si evince con sufficiente chiarezza la dinamica dell’incidente. Il ricorrente, mentre percorreva la propria linea di marcia, si è trovato all’improvviso di fronte un pedone che attraversava la carreggiata e che non è riuscito a schivare. La situazione dei luoghi, puntualmente decritta dal verbalizzante, non ha consentito la visibilità del pedone che, dal canto suo, avrebbe dovuto attraversare la strada in altro punto della carreggiata. Dunque, non solo la Polizia municipale non ha affermato che il ricorrente procedeva a velocità sostenuta, circostanza questa che non gli avrebbe consentito di frenare per evitare l’investimento, ma ha chiarito che la colpa dell’accaduto era da addebitare all’imprudenza del pedone che, nel punto in cui ha indebitamente attraversato la strada, non poteva essere visto dagli automobilisti. Di questa circostanza fattuale il provvedimento di revisione non ha tenuto minimamente conto, essendosi limitato a registrare l’avvenuto incidente.

Il Collegio ritiene che la conclusione cui è pervenuto l’ufficio della Motorizzazione di Roma non sia condivisibile, quanto meno perché non accompagnata da una motivazione tale da giustificare il contrasto con la diversa prospettazione che si evince dal verbale della Polizia municipale.

Ed invero, l’atto con cui si dispone la revisione di una patente di guida, pur avendo natura latamente discrezionale, presentandosi come espressione di un potere cautelare esercitato a tutela dell’interesse pubblico alla sicurezza della circolazione stradale, deve comunque essere comunque supportato da elementi di giudizio che possano mettere in dubbio l’idoneità tecnica del conducente alla guida (Tar Milano, sez. III, 16 ottobre 2003, n. 4800; Tar Latina 18 dicembre 2003, n. 1292; Tar Veneto, sez. III, 18 marzo 2002, n. 1106). In altri termini, occorre che dalle modalità concrete con le quali si è svolto l’incidente emergano elementi di obiettiva certezza in ordine alla condotta di guida del soggetto responsabile, evidenziati da fatti rilevanti quali, ad esempio, una particolare gravità delle conseguenze del sinistro, la violazione reiterata di norme del codice stradale (Tar Milano, sez. III, 13 febbraio 2004, n. 686). Nel caso in esame dalle differenti prospettazioni degli avvenimenti, di cui peraltro solo una (quella della Polizia municipale) compiutamente descritta e motivata, non è possibile far discendere ragionevoli dubbi sulla capacità di guida del ricorrente.

Per le ragioni che precedono il ricorso deve essere accolto.

Le spese e gli onorari del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidati in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla l’atto impugnato.

Condanna l’Amministrazione resistente alle spese e agli onorari del giudizio, che liquida in euro 500,00 (euro cinquecento,00).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 ottobre 2010 con l'intervento dei magistrati:

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