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Assicurazione - Responsabilità civile – Garanzia assicurativa - Danni conseguenti a fatti accidentali

L’assicurazione della responsabilità civile, mentre non può concernere fatti meramente accidentali, dovuti cioè a caso fortuito o forza maggiore, dai quali non sorge responsabilità, importa necessariamente per la sua stessa denominazione e natura l’estensione ai fatti colposi, restando escluso, in mancanza di espresse clausole limitative del rischio, che la garanzia assicurativa non copra alcune forme di colpa. Pertanto, la clausola di un contratto di assicurazione che preveda la copertura del rischio per danni conseguenti a fatti accidentali è correttamente interpretata nel senso che essa si riferisce semplicemente alla condotta colposa in contrapposizione ai fatti dolosi.Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 4799 del 26/02/2013 (massima a cura della redazione di Foroeuropeo)

Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 4799 del 26/02/2013

 

SVOGLIMENTO DEL PROCESSO

1.- Con la decisione ora impugnata, pubblicata il 18 luglio 2006, la Corte d’Appello di Napoli ha rigettato l’appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 98 del 27 dicembre 2001.

Quest’ultimo era stato adito da Em.Pa., An.Gr., Ra.Pa., An.De., Gi.Gi., Gi.Ap., An.Lo., Im.Gr. per sentire condannare il Condominio di via del Ma. 55 in Ma. al risarcimento dei danni subiti dagli immobili di loro proprietà a seguito della rottura, in data 10 gennaio 1998, della tubazione idrica interrata posta al servizio del parco condominiale.

Il Condominio si era costituito per resistere alla domanda ed aveva chiesto ed ottenuto di chiamare in garanzia la Compagnia Assicuratrice Un. S.P.A. per essere tenuto indenne dalle conseguenze negative del giudizio. Quest’ultima si era costituita ed aveva chiesto il rigetto della domanda proposta nei suoi confronti.

1.1.- Il Tribunale di Napoli aveva condannato il Condominio convenuto al risarcimento dei danni spettanti a ciascuno degli attori, oltre che al pagamento in loro favore delle spese di lite; aveva rigettato la domanda di garanzia, dichiarando compensate le spese tra il convenuto e la società assicuratrice chiamata in causa.

2.- Proposto appello da parte del Condominio, al fine di chiedere la condanna della Compagnia Assicuratrice Un. S.p.A. al pagamento delle somme dovute dal Condominio agli attori originari per risarcimento e spese di lite e costituitasi la società appellata, la Corte d’Appello di Napoli ha, come detto, rigettato il gravame, ritenendo che, poiché la polizza stipulata dal condominio appellante per la responsabilità civile verso terzi ricopriva “i danni involontariamente cagionati a terzi... in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l’assicurazione”, per il sinistro per cui è causa la garanzia non fosse operativa perchè il medesimo non avrebbe potuto essere ricondotto ad un fatto accidentale, inteso come caso fortuito o forza maggiore, ma sarebbe stato conseguenza di una condotta omissiva integrante “un’ipotesi di comportamento colposo significativo”. Ha così confermato anche le ragioni poste a fondamento della sentenza di primo grado; ha compensato tra le parti le spese del grado.

3.- Avverso la sentenza il Condominio Pa. Delle Gi. in M. di Napoli via del Ma. n. 55, in persona dell’amministratore, propone ricorso affidato a tre motivi.

La Compagnia Assicuratrice Un. S.P.A. resiste con controricorso.

Non si difendono gli altri intimati.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Pregiudiziale risulta l’esame congiunto del secondo e del terzo motivo, che vanno accolti per le comuni ragioni di cui appresso.

Col secondo motivo si denuncia violazione degli artt. 1321, 1322, 1372, 1363, 1366 e 1370 cod. civ., in relazione all’esistenza della garanzia ed all’interpretazione delle clausole del contratto di assicurazione.

Rileva il ricorrente che nelle condizioni generali del contratto (settore A, punto 1.1. lett. e) sono inclusi tra i rischi assicurati anche quelli causati da colpa grave dell’assicurato e, con specifico riferimento alla responsabilità civile si legge che “La Compagnia si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, compresi i locatari, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose ed animali, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l’assicurazione. L’assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all’Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere”.

Tenuto conto sia di quanto disposto dalle condizioni generali di contratto, unilateralmente predisposte dalla Compagnia assicuratrice su modulo prestampato, sia di quanto previsto nel capo specifico riguardante la responsabilità civile, il ricorrente sostiene che la Corte d’Appello, interpretando il contratto ponendo in relazione tra loro le varie clausole, comunque in buona fede e nel rispetto di quanto previsto dall’art. 1370 cod. civ., non avrebbe potuto escludere l’operatività della garanzia nell’ipotesi della colpa grave, poiché ogni ipotesi di colpa sarebbe rientrata tra i rischi coperti dall’assicurazione.

1.1.- Col terzo motivo si denuncia violazione dell’art. 1917 cod. civ., nonché degli artt. 1321, 1322, 1372, 1363, 1366 e 1370 cod. civ., in relazione all’esistenza della garanzia ed all’interpretazione delle clausole del contratto di assicurazione. Il ricorrente richiama il precedente costituito dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 4118 del 10 aprile 1995, che, a sua volta, richiama i precedenti di cui a Cass. n. 6071/83 e n. 2863/90, al fine di sostenere che l’argomentazione della Corte d’Appello, secondo cui fatto accidentale sarebbe equivalente a fortuito o forza maggiore, comporterebbe la violazione dell’art. 1917 cod. civ. nonché delle norme sull’interpretazione dei contratti sopra richiamate. Infatti, finisce per escludere la copertura assicurativa nei soli casi in cui può operare la responsabilità civile, vale a dire nei casi di comportamento colposo, dato che in mancanza di colpa non esisterebbe nemmeno l’obbligo risarcitorio dell’assicurato, per cui il contratto risulterebbe privo di oggetto. Il ricorrente conclude rilevando che il termine “accidentale”, di cui alla richiamata clausola del contratto di assicurazione, debba essere inteso ed interpretato nel senso che l’assicurazione sia tenuta a risarcire i danni derivanti da fatto colposo con la sola esclusione del fatto doloso; osserva, altresì, che questa interpretazione troverebbe riscontro in quanto esposto nel secondo motivo, relativamente all’esistenza di apposita clausola che copre le ipotesi di colpa grave e, sia pure parzialmente, di dolo.

2.- I motivi sono volti a censurare l’interpretazione della clausola contrattuale, il cui testo è stato sopra riprodotto. In particolare, la Corte d’Appello ha inteso la copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi come relativa a “fatto accidentale, inteso come caso fortuito o forza maggiore”, nel quale non potrebbero rientrare difetti di costruzione o di manutenzione, a seguito dei quali i danni a terzi si siano prodotti per una “condotta omissiva” dell’assicurato, quando, come, nella specie, questa concretizzi “un’ipotesi di comportamento colposo significativo”.

Le censure sono fondate.

Quanto dedotto col terzo motivo di ricorso trova riscontro nella giurisprudenza di questa Corte che ha ripetutamente affermato il principio per il quale “l’assicurazione della responsabilità civile, mentre non può concernere fatti meramente accidentali, dovuti cioè a caso fortuito o forza maggiore, dai quali non sorge responsabilità, importa necessariamente per la sua stessa denominazione e natura l’estensione ai fatti colposi, restando escluso, in mancanza di espresse clausole limitative del rischio, che la garanzia assicurativa non copra alcune forme di colpa. Pertanto, la clausola di un contratto di assicurazione che preveda la copertura del rischio per danni conseguenti a fatti accidentali è correttamente interpretata nel senso che essa si riferisce semplicemente alla condotta colposa in contrapposizione ai fatti dolosi” (così, oltre a Cass. n. 4118/95, citata in ricorso, anche Cass. n. 752/00, nonché, di recente Cass. n. 5273/08 e n. 7766/10).

Il Collegio intende ribadire il principio appena richiamato.
2.1.- Quest’ultimo, d’altronde, trova riscontro nelle clausole contrattuali menzionate in ricorso.

Come evidenziato col secondo motivo, non solo, nel caso di specie, la polizza stipulata dal Condominio non contiene alcuna limitazione della garanzia per determinate forme di colpa, specificamente per la colpa grave (cui sembra alludere la sentenza impugnata laddove qualifica il comportamento del Condominio come “comportamento colposo significativo”), ma addirittura espressamente prevede che tra i rischi coperti dalla garanzia vi siano anche quelli dovuti a colpa grave dell’assicurato. Pertanto, è fondata la censura relativa alla mancata considerazione, da parte del giudice di merito, sia dell’apposita previsione contrattuale sia della mancanza di eventuale apposita limitazione concernente l’assicurazione per la responsabilità civile verso terzi.

Inoltre, la contrapposizione di fatto “accidentale” a fatto “doloso”, quale risulta dal principio sopra richiamato, è coerente col testo dell’inciso finale della clausola esaminata dalla Corte d’Appello e sopra riportato. Detto inciso amplia la garanzia all’ipotesi della responsabilità civile “che possa derivare all’Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere”, cosicché ne resta escluso soltanto il fatto doloso dello stesso assicurato, in coerenza con la previsione dell’art. 1917 cod. civ. E ciò, ad ulteriore riprova che per fatto “accidentale” si debba intendere fatto “colposo” quale contrapposto a “doloso”, tale che, essendo soltanto questo escluso dalla copertura assicurativa, si rende necessaria un’apposita previsione, quale quella appena riportata, per il relativo ampliamento. E’ corretta, quindi, la censura del ricorrente che sempre col secondo motivo, fa rilevare l’incoerenza dell’interpretazione del giudice di merito che, pur ritenendo estesa la garanzia al fatto doloso del terzo, la reputa esclusa per il fatto colposo dello stesso assicurato.

2.2.- L’indirizzo interpretativo sopra richiamato, che qui si intende ribadire, rende non pertinenti i rilievi svolti dalla resistente laddove, in controricorso, con riferimento al terzo motivo di ricorso, tenta un distinguo tra colpa “inconsapevole” e colpa con “previsione”, al fine di sostenere che la seconda escluderebbe la garanzia, laddove invece la prima ne consentirebbe l’operatività. Si è già evidenziato come, in mancanza di apposita clausola derogatoria, i principi generali sull’assicurazione per la responsabilità civile desumibili dall’art. 1917 cod. civ. consentano di distinguere soltanto i fatti colposi, di norma assicurati, dai fatti dolosi, di norma esclusi, non essendo consentiti ulteriori distinzioni, specificamente tra le diverse forme di colpa; e come, nella polizza in questione, non vi fosse alcuna clausola limitativa delle ipotesi di assicurazione della responsabilità civile verso terzi.

3.- In conclusione, i motivi secondo e terzo vanno accolti, la sentenza impugnata va cassata e la causa va rinviata alla Corte d’Appello di Napoli, in diversa composizione, che si atterrà al principio di diritto sopra ribadito. L’accoglimento dei detti motivi, comporta l’assorbimento del primo, col quale sono dedotti ulteriori profili di erroneità nell’interpretazione del contratto di assicurazione prodotto in atti.

Va rimessa al giudice di rinvio anche la decisione sulle spese del giudizio di cassazione.

Per questi motivi

La Corte accoglie il secondo ed il terzo motivo del ricorso, assorbito il primo; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Napoli, in diversa composizione, anche per la decisione sulle spese del giudizio di cassazione.