Circolazione stradale - Investimento di pedone - Responsabilità
In caso di investimento del pedone (nel caso di specie, avvenuto fuori delle strisce pedonali), spetta al giudice del merito valutare la sussistenza delle eventuali rispettive responsabilità, tenendo tuttavia presente il principio secondo il quale l’accertamento della colpa del conducente investitore non esclude, di per sé, quella del pedone, così come la dimostrazione della colpa di quest’ultimo non consente di ritenere pacifica l'assenza di colpa del conducente. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 5399 del 05/03/2013 (massima a cura della redazione di Foroeuropeo)
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 5399 del 05/03/2013
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. In data 4 maggio 1996, Em.Lo. mentre stava procedendo all’attraversamento di una strada al di fuori delle strisce pedonali, veniva investita da un’autovettura di proprietà degli eredi di An.Sc., condotta nell’occasione da An.Sc., riportando gravi lesioni personali.
A seguito di ciò, la Lo. citava in giudizio, davanti al Tribunale di Roma, l’investitore e gli altri eredi di An.Sc., nonché’ la s.p.a. H. Ass., chiedendo il risarcimento dei danni.
Il Tribunale di Roma, con sentenza del 26 giugno 2002, dichiarava che l’incidente era da ascrivere nella misura del 70 per cento a responsabilità della Lo. e del rimanente 30 per cento a responsabilità di An.Sc., condannando quest’ultimo e la società di assicurazione al pagamento della somma di lire 24.136.000, al netto del concorso di colpa.
2. Tale pronuncia veniva confermata dalla Corte d’appello di Roma, con sentenza del 16 dicembre 2008.
Osservava la Corte territoriale che dall’istruttoria svolta in primo grado erano emerse le seguenti decisive circostanze: 1) l’attraversamento era avvenuto in ora serale, in prossimità di una fermata di autobus e fuori dalle strisce pedonali, su di una strada a doppia corsia e priva di illuminazione, ossia in condizioni di “quasi totale oscurità”; 2) la Lo. era stata esitante nel completare l’attraversamento; 3) mentre alcune auto si erano fermate per favorire il passaggio dei pedoni, la macchina condotta dallo Sc., in fase di sorpasso, era uscita dalla fila ed aveva investito la Lo..
Doveva pertanto ritenersi, alla luce dell’art. 190, comma 5, del codice della strada, che la vittima non avesse rispettato l’obbligo di dare la precedenza ai conducenti delle vetture conseguente al fatto che l’attraversamento era avvenuto fuori delle strisce. Infatti, pur stabilendo l’art. 191, comma 2, cod. strada che, sulle strade prive di attraversamenti pedonali, i conducenti delle auto devono consentire ai pedoni che abbiano cominciato l’attraversamento di completare il passaggio, nella specie non era stato dimostrato che non vi fossero passaggi pedonali nel raggio di cento metri.
Allo stesso modo, però, il conducente investitore non aveva dimostrato di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, né di aver osservato le cautele necessarie in fase di sorpasso.
3. Avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma propone ricorso Em.Lo., con atto affidato ad un solo motivo.
Resiste con controricorso la società di assicurazione H..
Entrambe le parti hanno presentato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con l’unico motivo di ricorso si lamenta, in relazione all’articolo 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 190, comma 5, e 191, comma 2, cod. strada.
Rileva la ricorrente che il conducente dell’auto investitrice avrebbe violato, nella specie, numerose norme del codice della strada e che la responsabilità dell’incidente sarebbe da considerare integralmente a suo carico. La Corte d’appello, infatti, avrebbe errato nell’applicare l’art. 190, comma 5, anziché’ l’art. 191, comma 2, citato; in base a questa seconda disposizione, sulle strade sprovviste di attraversamenti pedonali, i conducenti delle autovetture devono consentire al pedone che ha intrapreso l’attraversamento di raggiungere il lato opposto della carreggiata in condizioni di sicurezza.
Nel caso in esame, quindi, lo Sc. avrebbe dovuto fermarsi per consentire alla Lo. - che aveva cominciato ad attraversare la strada - di giungere dall’altra parte.
2. Il motivo non è fondato.
La giurisprudenza di questa Corte ha affermato, anche nella vigenza del codice della strada precedente a quello oggi in vigore, che sul pedone che attraversi la strada al di fuori delle strisce pedonali grava l’obbligo di dare la precedenza ai veicoli (sentenze 23 agosto 1978, n. 3950, 21 gennaio 1982, n. 401, e 20 maggio 1993, n. 5732). Tuttavia, l’accertamento del comportamento colposo del pedone investito da un veicolo, quale che sia la gravità della colpa, non è stato ritenuto sufficiente per l’affermazione della sua esclusiva responsabilità, essendo pur sempre necessario che l’investitore vinca la presunzione di colpa posta a suo carico dall’articolo 2054, primo comma, cod. civ., dimostrando di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. Pertanto, anche nel caso in cui il pedone, che intenda attraversare la strada, là dove manchino le strisce pedonali, ometta di dare la precedenza ai veicoli che sopraggiungono ed inizi l’attraversamento distrattamente, è configurabile una concorrente responsabilità del conducente il veicolo investitore, ove risulti che questi abbia tenuto una velocità eccessiva o, comunque, non adeguata alle circostanze di tempo o di luogo, e non abbia rallentato o non abbia arrestato la marcia del veicolo (così la sentenza 21 aprile 1995, n. 4490).
Analogamente - e, per così dire, specularmente - questa Corte ha riconosciuto che, in ipotesi di investimento di un pedone, se pure il conducente del veicolo investitore non abbia fornito la prova idonea a vincere la presunzione di colpa che l’articolo 2054 c.c., primo comma, cod. civ. pone nei suoi confronti, non è preclusa l’indagine, da parte del giudice di merito, in ordine al concorso di colpa del pedone investito, con la conseguenza che, allorquando siano accertate la pericolosità e l’imprudenza della condotta del pedone, la colpa di questi concorre, ai sensi dell’articolo 1227, primo comma, cod. civ., con quella presunta del conducente (così, nella vigenza dell’odierno codice della strada, la sentenza 8 agosto 2007, n. 17397, confermata dalla recente pronuncia 13 marzo 2012, n. 3966).
In altre parole, è compito del giudice di merito valutare la sussistenza delle eventuali rispettive responsabilità, tenendo presente che l’accertamento della colpa del conducente investitore non esclude, di per sé, quella del pedone, così come la dimostrazione della colpa di quest’ultimo non consente di ritenere pacifica l’assenza di colpa del conducente.
3. La Corte di merito si è attenuta scrupolosamente a tali criteri, dei quali ha fatto corretta applicazione.
Con motivazione coerente e sostenuta da logica impeccabile essa ha evidenziato, da un lato, le numerose responsabilità della Lo., colpevole di aver attraversato una strada a largo scorrimento in ora serale in condizioni di quasi totale oscurità e al di fuori delle strisce pedonali, per di più tenendo un andamento incerto; dall’altro, la Corte di merito ha evidenziato la responsabilità del conducente del veicolo investitore, il quale aveva effettuato un sorpasso di un gruppo di auto che avevano rallentato la propria marcia proprio per consentire l’attraversamento dei pedoni, in tal modo investendo l’odierna ricorrente nei pressi della fermata dell’autobus.
A fronte di simile ricostruzione non assume alcuna decisiva rilevanza la critica sollevata dalla ricorrente circa la necessita’ di fare applicazione dell’articolo 191, comma 2, anziché’ dell’articolo 190, comma 5, cod. strada, dal momento che le due disposizioni non sono fra loro antitetiche. La previsione secondo cui i pedoni “che si accingono ad attraversare la carreggiata in zona sprovvista di attraversamenti pedonali devono dare la precedenza ai conducenti” non è in contrasto con quella per cui sulle strade prive di attraversamenti pedonali “i conducenti devono consentire al pedone, che abbia già iniziato l’attraversamento impegnando la carreggiata, di raggiungere il lato opposto in condizioni di sicurezza”; né può essere taciuto che la sentenza impugnata ha anche avuto cura di precisare che, nella specie, non era dimostrato il presupposto della mancanza di attraversamenti pedonali entro un raggio di cento metri (v. art. 190, comma 2, cod. strada).
La Corte d’appello, quindi, non ha fatto altro che procedere al riparto delle rispettive percentuali di colpa, sulla base di un corretto impianto logico-giuridico ed argomentativo. A fronte di simile motivazione le doglianze contenute nel ricorso si risolvono nel tentativo di ottenere da questa Corte di legittimità una nuova e non consentita ricostruzione dei fatti, finalizzata al raggiungimento di un esito più favorevole alla ricorrente.
4. Il ricorso, pertanto, è rigettato.
A tale esito segue la condanna della parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in conformità ai soli parametri introdotti dal Decreto Ministeriale 20 luglio 2012, n. 140, sopravvenuto a disciplinare i compensi professionali.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi euro 2.000, di cui euro 200 per esborsi, oltre accessori di legge.