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Circolazione stradale - Responsabilità civile - Presunzione di colpa - Scontro veicoli

Presunzione ex art. 2054, secondo comma, cod. civ. - Carattere sussidiario - Conseguenze - Dichiarazione di irrilevanza delle richieste istruttorie di una parte in ordine alla dinamica dello scontro - Legittimità del ricorso alla presunzione - Esclusione.Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 6483 del 14/03/2013

Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 6483 del 14/03/2013

 

In tema di circolazione stradale, la presunzione del concorso di colpa a carico di entrambi i conducenti, di cui al secondo comma dell'art. 2054 cod. civ., ha carattere sussidiario, operando soltanto in difetto di prova contraria, con la conseguenza che il giudice non può farvi ricorso dopo aver dichiarato irrilevanti le richieste istruttorie sulla dinamica dello scontro formulate da una parte, sul presupposto che vi fosse stata ammissione di responsabilità da parte dell'altro conducente.