Obbligo gravante sul proprietario o concessionario della strada - Conseguenze - Oneri di custodia e demolizione - Obbligo del proprietario della strada di rifonderli a chi li ha sostenuti.
I proprietari o i concessionari di strade pubbliche hanno l'obbligo, previsto daii'art. 14 c.d.s. (d.lgs. n. 285 del 1992) di provvedere alla manutenzione, gestione e pulizia delle stesse, da ritenersi comprensivo della rimozione, custodia e, se del caso, demolizione sia dei veicoli lasciati in sosta d'intralcio, sia di quelli abbandonati e di sostenere i relativi oneri e spese, salvo rivalsa nei confronti del proprietario del veicolo.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 10354 del 12/04/2019 (Rv. 653496 - 01)