Cartella di pagamento emessa sulla base di verbale di contravvenzione al codice della strada – Cass. 11789/2019
Opposizione fondata sulla omissione, invalidità assoluta o inesistenza della notifica del verbale presupposto - Contenuto - Sanzioni amministrative - applicazione - opposizione - procedimento.
Il destinatario di una cartella di pagamento emessa in base ad un verbale di accertamento per violazioni al codice della strada, che si assume regolarmente notificato, ove proponga opposizione, invocando l'annullamento della cartella quale conseguenza della omissione, invalidità assoluta ovvero inesistenza della notificazione del verbale presupposto, non può che limitarsi a denunciare il vizio invalidante detta notifica, non potendo fare valere in tal sede anche vizi che attengono al merito della pretesa sanzionatoria, la cui allegazione è, al contrario, necessaria qualora sia proposta un'opposizione, riconducibile all'art. 6 del cit. d.lgs. n. 150, a cartella di pagamento fondata su un'ordinanza ingiunzione che si assuma illegittimamente notificata, giacché l'emissione di siffatta ordinanza implica che il verbale di accertamento presupposto sia stato legittimamente contestato o notificato al trasgressore il quale, perciò, ha avuto cognizione anche degli aspetti attinenti al merito dell'esercitata pretesa sanzionatola.
(Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, in presenza del positivo esperimento di querela di falso in ordine alla veridicità dell'attestazione del compimento delle modalità notificatorie di cui all'art. 139 c.p.c. relativamente al sotteso verbale di contravvenzione al codice della strada, aveva ciononostante rigettato l'opposizione alla cartella di pagamento, per non avere il ricorrente articolato difese di merito rispetto alla contestata infrazione).
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 11789 del 06/05/2019 (Rv. 653724 - 01)
Riferimenti normativi:
Cod. Proc. Civ. art. 139 – Notificazione nella residenza, nella dimora o nel domicilio