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canoni per l'accesso da un fondo privato su strada statale - Cass. n. 11266/2020

Strade private e pubbliche - Accesso alla strada statale intersecante centri abitati - Riscossione dei canoni concessori dovuto dai privati - Legittimazione dell'Anas - Esclusione - Legittimazione del Comune - Fondamento.

Legittimato a richiedere il pagamento dei canoni per l'accesso da un fondo privato su strada statale, situata all'interno di un centro abitato con popolazione non superiore ai ventimila abitanti, non è l'Anas bensì il Comune, come disposto dall'art. 4 della l. n. 59 del 1961, norma da ritenersi attualmente ancora vigente in base al disposto dell'art. 1 del d. lgs. n. 179 del 2009, che, nell' All. 1, parte 4°, n. 1696, la annovera tra le disposizioni legislative statali pubblicate anteriormente al 1° gennaio 1970, delle quali è indispensabile la permanenza in vigore, ai fini e per gli effetti dell'art. 14, commi 14, 14, bis e 14 ter, della l. n. 246 del 2005 e successive modificazioni. Nè può ritenersi che l'effetto ripristinatorio di tale norma sia impedito dall'art. 2, comma 7, del codice della strada, avendo il legislatore avendo il legislatore ripristinato l'art. 4 della predetta legge con l'implicita ma chiara volontà di ritenerla applicabile senza soluzione di continuità.

Corte di Cassazione Sez. 1 - , Ordinanza n. 11266 del 11/06/2020 (Rv. 658071 - 01)

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