Circolazione stradale - trasporto – Cass. n. 11095/2020
Trasporto di persone - Accettazione da parte del trasportato del rischio di viaggiare in condizioni di menomata sicurezza - Concorso di colpa del trasportato per i danni patiti in caso di sinistro stradale – Configurabilità - Condizioni - Fattispecie.
Risarcimento del danno - concorso del fatto colposo del creditore o del danneggiato In genere.
Qualora la messa in circolazione di un veicolo in condizioni di insicurezza (nella specie, un autoveicolo con a bordo un trasportato senza le cinture di sicurezza allacciate) sia ricollegabile all'azione o omissione non solo del conducente - il quale, prima di iniziare o proseguire la marcia, deve controllare che questa avvenga in conformità delle normali regole di prudenza e sicurezza
- ma anche del trasportato, che ha accettato i rischi della circolazione, si verifica un'ipotesi di cooperazione colposa dei predetti nella condotta causativa dell'evento dannoso; pertanto, in caso di danni al trasportato medesimo, la condotta di quest'ultimo, sebbene non sia idonea, di per sé, ad escludere la responsabilità del conducente, né a costituire valido consenso alla lesione ricevuta, vertendosi in materia di diritti indisponibili, può costituire, tuttavia, un contributo colposo alla verificazione del danno, la cui quantificazione in misura percentuale è rimessa all'accertamento del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità se correttamente motivato.
Corte di Cassazione Sez. 3 - , Ordinanza n. 11095 del 10/06/2020 (Rv. 658149 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1223, Cod_Civ_art_1227, Cod_Civ_art_1681, Cod_Civ_art_2043