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sanzioni amministrative - applicazione - ordinanza - procedimento - in genere - violazioni del codice della strada

Ordinanza del Prefetto - Termine per la notifica ex art. 204, secondo comma, cod. strada - Requisito di legittimità della sanzione - Configurabilità - Fondamento.Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 14562 del 10/06/2013


Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 14562 del 10/06/2013


In materia di sanzioni amministrative, l'art. 204, secondo comma, del codice della strada, come modificato dal d.l. 27 giugno 2003, n. 151, convertito nella legge 1 agosto 2003, n. 214, stabilendo che l'ordinanza-ingiunzione di pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria deve essere notificata entro centocinquanta giorni dalla sua adozione, grava il prefetto del rispetto di un termine che, seppur non dichiarato espressamente perentorio dalla legge, riveste carattere sollecitatorio, ponendo un requisito di legittimità dell'attività sanzionatoria in materia di violazioni del codice della strada.