assicurazione - veicoli (circolazione-assicurazione obbligatoria) - in genere - responsabilità dell'assicuratore
Limiti - Solidarietà fra assicuratore e assicurato - Natura - Assicuratore condannato nel giudizio penale, in solido con l'assicurato, con sentenza irrevocabile - Superamento del massimale - Esclusione.Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 14537 del 10/06/2013
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 14537 del 10/06/2013
In tema di assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli a motore, l'obbligazione risarcitoria dell'assicuratore è contenuta nei limiti delle somme per le quali è stata stipulata l'assicurazione, e la solidarietà fra assicurato ed assicuratore ha natura atipica, atteso che il debito aquiliano del primo discende "ex delicto" ed è illimitato, mentre quello del secondo di natura indennitaria deriva "ex lege" e trova limite nella capienza del massimale, senza che nessuna influenza possa attribuirsi, per derogare a quest'ultimo limite, al fatto che in sede penale, con sentenza passata in giudicato, l'assicuratore sia stato condannato quale responsabile civile, in solido con l'imputato assicurato, al risarcimento del danno in via generica nei confronti del danneggiato, giacché la solidarietà, disposta in via generale ed astratta dall'art. 538 cod. proc. pen., non preclude ed, anzi, impone, l'accertamento, nei singoli casi concreti, del titolo in forza del quale ciascuno dei coobbligati è tenuto alla prestazione e se l'unicità di quest'ultima soffre o meno limitazioni per effetto di particolari disposizioni convenzionali o legali.