Violazioni delle disposizioni sui cronotachigrafi – Cass. n. 21626/2021
Circolazione stradale - sanzioni - Violazione dell'art. 19 della l. n. 727 del 1978, in relazione all'art. 15, par. 7, lett. a), del Reg. CEE n. 3821 del 1985 - Interpretazione secondo la giurisprudenza eurounitaria - Condotta unica, pur se riferita all'omessa esibizione dei fogli di registrazione relativi a più giorni - Sussistenza - Conseguenze.
In tema di violazioni delle disposizioni sui cronotachigrafi, la violazione della condotta imposta dall'art. 15, par. 7, lett. a), del Regolamento CE n. 3821 del 1985, sanzionata dall'art. 19 della l. n. 727 del 1978, costituisce, alla luce della giurisprudenza della Corte di Giustizia (cause riunite nn. C-870/19 e C-871/19), un'infrazione unica ed istantanea, consistente nell'omessa presentazione, da parte del conducente sottoposto a controllo, di tutti o parte dei fogli di registrazione relativi alla giornata in corso ed ai ventotto giorni precedenti, con la conseguenza che la violazione del predetto obbligo non può che dar luogo ad una sola sanzione.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 21626 del 28/07/2021 (Rv. 661943 - 01)