Circolazione stradale - sanzioni - Sanzioni amministrative - In genere - Omesso pagamento - Maggiorazione del dieci per cento semestrale per l'ulteriore ritardo - Natura - Conseguenze - Iscrizione a ruolo - Per l'importo maggiorato - Legittimità.
In materia di sanzioni amministrative (nella specie, per violazioni stradali), la maggiorazione del dieci per cento semestrale, ex art. 27 della l. n. 689 del 1981, per il caso di ritardo nel pagamento della somma dovuta, ha natura di sanzione aggiuntiva, che sorge dal momento in cui diviene esigibile la sanzione principale, sicché è legittima l'iscrizione a ruolo - e l'emissione della relativa cartella esattoriale - per un importo che includa, oltre a quanto dovuto per la sanzione principale, anche l'aumento derivante dalla sanzione aggiuntiva.
Corte di Cassazione, Sez. 3 -, Ordinanza n. 26308 del 29/09/2021 (Rv. 662535 - 01)
Corte
Cassazione
26308
2021