Autorizzazioni servizio di piazza per noleggio con conducente – Cass. n. 28077/2021
Circolazione stradale - servizio di piazza (taxi - carrozze) - Noleggio con conducente - Possibilità, per i comuni, ai sensi dell'art. 5-bis l. n. 1992 del 1992, introdotto dall'art. 29, comma 1-quater, d.l. n. 207 del 2008, di prevedere con regolamento l'accesso, nel loro territorio o nelle zone a traffico limitato, da parte di titolari di autorizzazioni rilasciate da altri comuni, previa preventiva comunicazione - Sospensione della disposizione ex art. 9, comma 3, d.l. n. 244 del 2016, conv. dalla l. n. 19 del 2017 - Natura dello "ius superveniens" - Legge retroattiva o di interpretazione autentica -Esclusione - Conseguenze.
In tema di noleggio con conducente (ncc), la previsione di cui all'art. 5 bis della l. n. 21 del 1992, secondo cui per tale servizio i comuni possono prevedere la regolamentazione dell'accesso nel loro territorio, o all'interno delle loro aree a traffico limitato, da parte dei titolari di autorizzazione rilasciate da altri comuni, mediante la preventiva comunicazione, è stata sospesa dall'art. 9, comma 3, del d.l. n. 244 del 2016, aggiunto dalla l. n. 19 del 2017 di conversione, che ha natura di "ius superveniens", senza che ad esso possa attribuirsi il contenuto o la valenza di una legge retroattiva o di interpretazione autentica. Ne consegue che le condotte poste nel marzo del 2015 sono soggette alla disciplina dell'art. 5 bis citato.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 28077 del 14/10/2021 (Rv. 662570 - 02)