Dichiarazione di estinzione del reato per esito positivo di messa alla prova – Cass. n. 33082/2021
Circolazione stradale - sanzioni - in genere - Confisca e del fermo in conseguenza di reato - Guida in stato di ebbrezza - Dichiarazione di estinzione del reato per esito positivo di messa alla prova - Potere del prefetto di applicare la sanzione amministrativa accessoria - Esclusione - Fondamento - Dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 224- ter c.d.s.
In tema di sanzioni amministrative della confisca e del fermo in conseguenza di reato, ove la contravvenzione di guida in stato di ebbrezza sia dichiarata estinta per esito positivo di messa alla prova ex art. 168-ter c.p., il prefetto non può più disporre, ricorrendone le condizioni, la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo col quale la violazione è stata commessa in esito alla declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 224-ter codice della strada (sent. n. 75 del 2020), ma deve disporne la restituzione all'avente diritto in favore dell'imputato che ne sia stato privato sin dal momento del sequestro.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 33082 del 10/11/2021 (Rv. 662829 - 01)