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Assenza di circostanze aggravanti – Cass. n. 31429/2021

Circolazione stradale - conducente dei veicoli - patente di abilitazione alla guida – revoca - Patente di guida - Assenza di circostanze aggravanti ex artt. 589-bis, comma 2, e 590-bis, comma 3, c.p. - Poteri del giudice - Scelta tra sospensione e revoca ex art. 222 cod. strada - Sussistenza.

 

La revoca della patente di guida, in caso di condanna ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p. per i reati di cui agli artt. 589 bis e 590 bis c.p., quando non ricorra alcuna delle circostanze aggravanti ivi previste, non costituisce una sanzione automatica; a seguito della pronuncia della Corte Cost. n. 88 del 2019, infatti, il giudice può disporre in alternativa alla revoca della patente, la sospensione della stessa.

Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 31492 del 03/11/2021 (Rv. 662807 - 01)

 

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Cassazione

31492

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