Circolazione stradale - sanzioni - Postazioni per il rilevamento della velocità - Legittimità della rilevazione effettuata - Condizioni - Segnalazione e visibilità del dispositivo - Necessità - Fondamento.
L'art. 142, comma 6 bis del codice della strada, che dispone che le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, va interpretato nel senso che, tanto per le postazioni fisse quanto per quelle mobili, il requisito della preventiva segnalazione della postazione ed il requisito della visibilità della stessa sono distinti ed autonomi e devono essere entrambi soddisfatti ai fini della legittimità della rilevazione della velocità effettuata tramite la postazione.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 4007 del 08/02/2022 (Rv. 664172 - 01)
Corte
Cassazione
4007
2022