Utilizzatore a titolo di locazione finanziaria – Cass. n. 4168/2022
Circolazione stradale - veicoli - tributi - tassa di circolazione - Art. 10 del d.l. n. 113 del 2016, conv. con modif. dalla l. n. 160 del 2016 - Abrogazione dell'art. 9, comma 9-bis, del d.l. n. 78 del 2015 - Soggettività passiva - Periodo d'imposta compreso tra il 15 agosto 2009 ed 15 giugno 2016 - Utilizzatore a titolo di locazione finanziaria - Sussistenza - Fondamento.
In tema di tassa automobilistica, l'art. 10 del d.l. n. 113 del 2016, conv. dalla l. n. 160 del 2016, abrogando la norma di interpretazione autentica di cui all'art. 9, comma 9-bis, del d.l. n. 78 del 2015, conv. dal l. n. 125 del 2015 - che per il passato individuava quale soggetto passivo esclusivamente l'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria, salva l'ipotesi di responsabilità solidale della società di "leasing" espressamente prevista - ha reintrodotto, come confermato anche dalla sentenza della Corte costituzionale n. 33 del 2020, la medesima regola impositiva già ricavata dall'art. 7 della l. n. 99 del 2009, da ritenersi applicabile anche ai rapporti d’imposta sorti tra il 15 agosto 2009 (data di entrata in vigore della cit. l. n. 99) ed il 15 giugno 2016 (data di entrata in vigore del cit. d.l. n. 113), con conseguente responsabilità esclusiva dell'utilizzatore.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 4168 del 09/02/2022 (Rv. 663762 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1294