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Interpretazione secondo la giurisprudenza eurounitaria – Cass. n. 35320/2022

Circolazione stradale - sanzioni - Violazione dell'art. 19 della l. n. 727 del 1978, in relazione all'art. 15, par. 7, lett. a), del Reg. CEE n. 3821 del 1985 - Interpretazione secondo la giurisprudenza eurounitaria - Condotta unica, pur se riferita all'omessa esibizione dei fogli di registrazione relativi a più giorni - Sussistenza - Conseguenze - Finalità dissuasiva - Sanzione massima insufficiente - Possibilità di applicare plurime sanzioni - Impossibilità.

 

In tema di violazioni delle disposizioni sui cronotachigrafi, la violazione della condotta imposta dall'art. 15, par. 7, lett. a), del Regolamento CE n. 3821 del 1985, sanzionata dall'art. 19 della l. n. 727 del 1978, costituisce, alla luce della giurisprudenza della Corte di Giustizia (cause riunite nn. C-870/19 e C-871/19), un'infrazione unica ed istantanea, consistente nell'omessa presentazione, da parte del conducente sottoposto a controllo, di tutti o parte dei fogli di registrazione relativi alla giornata in corso ed ai ventotto giorni precedenti, con la conseguenza che la violazione del predetto obbligo non può che dar luogo ad una sola sanzione, nonostante che quest'ultima, pur applicata nella sua misura massima, sia non sufficientemente proporzionata rispetto alla gravità dell'infrazione commessa e non idonea a produrre effetti dissuasivi sul trasgressore.

Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 35320 del 30/11/2022 (Rv. 666327 - 01)

 

Corte

Cassazione

35320

2022