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Assenza di copertura assicurativa – Cass. n. 33269/2022

Circolazione stradale - sanzioni - Veicolo che circola con targa di prova - Assenza di copertura assicurativa - Decorrenza del "dies a quo" per la contestazione - A partire dalla rilevazione elettronica dell'eccesso di velocità - Esclusione - A partire dall'invio da parte del sanzionato della documentazione richiesta dall'organo accertatore - Fondamento.

 

In caso di veicolo con targa di prova sprovvisto di copertura assicurativa, il ”dies a quo” per la contestazione della violazione decorre non dalla rilevazione elettronica dell'eccesso di velocità, ma dall'invio da parte del sanzionato della documentazione richiesta dall'organo accertatore, atteso che è solo da tale momento che quest'ultimo viene a trovarsi nella possibilità di definire la complessiva attività di accertamento.

Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 33269 del 11/11/2022 (Rv. 666312 - 01)

 

Corte

Cassazione

33269

2022