Circolazione stradale - condotta dei veicoli - velocità - Cronotachigrafo funzionante - Accompagnamento del mezzo presso una officina - Necessità ai fini della determinazione della sanzione - Esclusione - Alterazione, manomissione del cronotachigrafo - Differenza - Fondamento.
In tema di sanzioni per violazione del codice della strada, l'accompagnamento del mezzo presso un'officina di cui all'art. 142, comma 11, del codice della strada è necessario solo nell'ipotesi di cronotachigrafo alterato, manomesso o non funzionante, atteso che tale attività è tesa ad accertare ed a ripristinare la funzionalità del limitatore di velocità o del cronotachigrafo, ex art. 179, comma 6 bis del codice della strada. Ne consegue che, in caso di contestazione della sola violazione dei limiti di velocità, per come risultante dal cronotachigrafo, ai fini della irrogazione della relativa sanzione non è necessario il suindicato accompagnamento.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 37179 del 20/12/2022 (Rv. 666337 - 01)
Corte
Cassazione
37179
2022