Accertamento della velocità veicolare mediante autovelox previamente approvato ma non omologato - Equipollenza della preventiva approvazione alla omologazione - Esclusione - Fondamento.
In tema di violazioni del codice della strada per superamento del limite di velocità, è illegittimo l'accertamento eseguito con apparecchio autovelox approvato ma non debitamente omologato, atteso che la preventiva approvazione dello strumento di rilevazione elettronica della velocità non può ritenersi equipollente, sul piano giuridico, all'omologazione ministeriale prescritta dall'art. 142, comma 6, del d.lgs. n. 285 del 1992, trattandosi, in forza della citata disposizione e dell'art. 192 del relativo regolamento di esecuzione (d.P.R. n. 495 del 1992), di procedimenti con caratteristiche, natura e finalità diverse.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 10505 del 18/04/2024 (Rv. 670887-01)