Condotta dei veicoli - distanza di sicurezza tra veicoli - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 12663 del 09/05/2024 (Rv. 670982-01)
Inosservanza - Tamponamento - Presunzione di colpa esclusiva del conducente del veicolo tamponante - Sussistenza - Tamponamento a catena tra veicoli in movimento - Presunzione di uguale colpa dei conducenti - Sussistenza - Scontri successivi tra veicoli lenti ed incolonnati - Responsabilità esclusiva del conducente urtante da tergo l'ultimo veicolo - Sussistenza.
In tema di circolazione stradale, posto che ai sensi dell'art. 149, comma 1, del d.lgs. n. 285 del 1992, il conducente di un veicolo deve essere in grado di garantire in ogni caso l'arresto tempestivo del mezzo, evitando collisioni con il veicolo che precede, per cui l'avvenuto tamponamento pone a carico del conducente medesimo una presunzione de facto di inosservanza della distanza di sicurezza, occorre distinguere il caso del tamponamento a catena tra veicoli in movimento, in relazione al quale trova applicazione l'art. 2054, comma 2, c.c., con conseguente presunzione iuris tantum di colpa in eguale misura di entrambi i conducenti di ciascuna coppia di veicoli (tamponante e tamponato), fondata sull'inosservanza della distanza di sicurezza rispetto al veicolo antistante, salva la prova liberatoria di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, dal caso di scontri successivi fra veicoli facenti parte di una colonna in sosta, per il quale unico responsabile degli effetti delle collisioni è il conducente che le ha determinate, tamponando da tergo l'ultimo dei veicoli della colonna stessa.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 12663 del 09/05/2024 (Rv. 670982-01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2054