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Cessione del credito in luogo dell'adempimento

29/03/2005 Cessione del credito in luogo dell'adempimento - rapporto fra artt.1198 e 1267 cc. - la cessione ex art. 1198 c.c. non estingue il credito originario, ma affianca ad esso quello ceduto

Cessione del credito in luogo dell'adempimento - rapporto fra artt.1198 e 1267 cc. - la cessione ex art. 1198 c.c. non estingue il credito originario, ma affianca ad esso quello ceduto (Cassazione , sez. III civile, sentenza 29.03.2005 n.6558)

Svolgimento del processo

L’Emmegi agro industriale Srl (Emmegi) proponeva opposizione al decreto, con il quale il presidente del tribunale di Taranto le ingiungeva di pagare lire 296.735.540 all’associazione di zona tra produttori agrumari ed ortofrutticoli delle province di Lecce, Matera, Taranto (AZPAO), sostenendo di avere estinto il debito mediante la cessione di credito verso l’AIMA (ora EIMA), la quale aveva compensato il credito ceduto con un suo maggiore credito verso l’AZPAO.

L’opposta resisteva; intervenivano nel giudizio di opposizione Francesco A. + ALTRI.

Il tribunale di Taranto accoglieva l’opposizione e revocava il decreto opposto.

Su gravame dell’AZPAO e degli interventori la corte di appello di Lecce - sezione distaccata di Taranto - condannava l’Emmegi al pagamento di somma di importo pari a quella ingiunta, considerando che nella specie si doveva applicare la norma di cui all’articolo 1198 Cc e non quella di cui all’articolo 1267 stesso codice, “posto che si tratta di cessione pro solvendo in luogo di adempimento e non di cessione tout court di contatto, con la conseguenza che il debitore cedente è liberato con la riscossione del credito vantato, se non risulta una diversa volontà delle parti che nella fattispecie non è stata neppure dedotta. Solo in questi limiti è fatto salvo il disposto dell’articolo 1267 comma 2”.

L’Emmegi si è gravata di ricorso per cassazione, affidandone l’accoglimento a tre motivi; l’AZPAO in liquidazione ha resistito con controricorso; si è successivamente costituita con memoria l’Emmegi in amministrazione straordinaria e si è integralmente riportata al ricorso; le parti hanno depositato memoria. Motivi della decisione 1. Il ricorso figura sottoscritto dall’avv. Buccico, che dal 2002 è componente del C.S.M., e da altri avvocati, i quali hanno svolto la successiva attività difensiva.

Risalendo, tuttavia, il ricorso al 2001, nessun dubbio può sorgere sulla sua ammissibilità.

2. Con il primo motivo di ricorso si denuncia “violazione dell’articolo 360, n. 5, Cpc nonché dell’articolo 360, n. 3, in relazione all’articolo 111 Costituzione e 132, comma 2, n. 4, Cpc omessa e/o insufficiente motivazione circa punto decisivo della controversia”; la corte di merito - si sostiene - non ha esplicitato l’iter logico - giuridico seguito; in particolare si è limitata a riprodurre l’articolo 1198 Cc senza stabilire alcun collegamento con l’articolo 1267 stesso codice; in definitiva, ha aderito alla ricostruzione giuridica della vicenda prospettata dall’AZPAO, ma non ha indicato le ragioni, per le quali ha disatteso quella contraria.

3. Con il secondo motivo sì deduce “violazione dell’articolo 360, n. 3, Cpc in relazione agli articoli 1198, 1267, 1362, 1367 Cc. Violazione dell’articolo 360, n. 5, Cpc per omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia”; la presente fattispecie ricade sotto la previsione dell’articolo 1198 Cc, il cui contenuto normativo risulta dalla combinazione dei due commi che lo compongono; secondo la corte di merito la cessione di un credito in luogo dell’adempimento disciplinata dal menzionato articolo 1198 attribuisce al creditore cessionario la facoltà alternativa di rivolgersi al debitore originario o a quello ceduto; senonché, l’articolo 1198, richiamando l’articolo 1267, istituisce un collegamento tra le due norme e tale collegamento comporta che il creditore, cui il debitore abbia ceduto un credito in luogo dell’adempimento, è tenuto ad escutere prima il debitore ceduto e, solo in caso di inadempimento di quest’ultimo, può rivolgersi al debitore originario; in altri termini, fino a quando non sia inutilmente escusso o per lo meno non risulti insolvente il debitore ceduto, il debito originario è inesigibile; nella specie, peraltro, l’atto di cessione reca la clausola “pro solvendo” e ciò vale a rendere, comunque, operante la regola della preventiva escussione del debitore ceduto.

4. Evidenti ragioni di connessione consigliano la trattazione unitaria dei motivi.

5.1. La corte di merito ha affermato che la fattispecie è regolata dall’articolo 1198 e non dall’articolo 1267, implicitamente escludendo un rapporto tra le due norme.

5.2. Viceversa, in dottrina si sottolinea il rapporto legislativamente stabilito tra tali norme attraverso il richiamo della seconda da parte della prima e si muove da questo rapporto per ricostruire la figura della cessione di credito in luogo dell’adempimento.

Secondo un orientamento dottrinale la cessione regolata dall’articolo 1267 si distingue da quella prevista dall’articolo 1198 per diversità di disciplina e “rationes” ispiratrici.

In questa ultima forma di cessione il creditore cessionario è titolare di due distinte pretese: l’una, quella originaria, nei confronti del debitore cedente; l’altra, quella derivata dalla cessione, verso il debitore ceduto, con la peculiarità che, in caso di inadempimento di quest’ultimo, il creditore ha la facoltà di scegliere se agire contro di lui o del debitore originario.

Per effetto del rinvio all’articolo 1267 tale facoltà viene meno quando la mancata realizzazione del credito ceduto sia dovuta al comportamento negligente del cessionario e, cioè, con il realizzarsi delle condizioni previste dal menzionato articolo che determinano liberazione del debitore cedente.

Altro orientamento dottrinale ritiene che la figura delineata dagli articoli 1198 e 1267 sia unitaria e costituisca una specie di “datio in solutum”, nella quale la prestazione dell’“aliud” è rappresentata da una comune cessione “solvendi causa” con annessa garanzia di solvenza, sicchè la responsabilità del cedente è legata alla solvibilità del ceduto ed è destinata a funzionare nel caso in cui il patrimonio di quest’ultimo sia escusso infruttuosamente.

La dottrina prevalente vede una conferma della tesi della cessione a scopo di adempimento e non in luogo di esso nel richiamo dell’articolo 1267, che fa obbligo al cessionario di agire diligentemente per la realizzazione del credito ceduto a pena della perdita della garanzia, precisando che si tratta di richiamo in via analogica, considerato che nell’articolo 1198 non è prevista garanzia di solvenza del debitore ceduto da parte del cedente, come è invece prevista nell’articolo 1267.

Secondo tale tesi per effetto della cessione il creditore diventa titolare di due diritti di credito, uno dei quali, quello originario, è inesigibile fino all’eventuale inadempimento di quello ceduto; il soddisfacimento di uno di essi determina, tuttavia, estinzione dell’altro.

5.3. Questa corte non ha avuto frequenti occasioni di occuparsi dell’articolo 1198.

Con la remota sentenza 340/75, ha affermato che la cessione del credito “pro solvendo” non ha di per sé efficacia novativa in quanto a norma dell’articolo 1198 il debitore cedente non rimane liberato, ma, salva diversa volontà delle parti, la sua obbligazione verso il proprio creditore si estingue solo con la riscossione del credito ceduto; successivamente, con sentenza 4213/80, ha evidenziato che la cessione di un credito può essere preordinata sia al conseguimento di uno scopo di garanzia che, a norma dell’articolo 1198, ad una funzione

satisfattoria; più recentemente con sentenza 9495/02, ha ritenuto che nell’ ipotesi di cessione “pro solvendo” a scopo solutorio in cui il creditore cessionario diventa titolare di due crediti concorrenti, l’uno verso il proprio debitore e l’altro verso il debitore ceduto, si è in presenza di distinte obbligazioni, aventi ciascuna una propria causa e l’attitudine ad essere oggetto di autonomi atti di disposizione, con l’unico limite costituito dal fatto che l’obbligazione originaria si estingue con la riscossione del credito verso il debitore ceduto; non risulta alcuna pronuncia di questa Corte sulla specifica questione che si pone nel presente caso.

5.4. In relazione a tale questione va rilevato che la cessione prevista dall’articolo 1198 non estingue il credito originario, ma affianca ad esso quello ceduto con la funzione di consentire al creditore di soddisfarsi mediante la realizzazione di quest’ultimo credito.

Si verifica, pertanto, la coesistenza di due crediti: quello originario e quello ceduto; stante il richiamo che l’articolo 1198 fa al secondo comma dell’articolo 1267, in cui si subordina la responsabilità del cedente non al solo adempimento del ceduto, bensì al fatto che il cessionario abbia iniziato e proseguito con diligenza le istanze contro quest’ultimo, il credito originario rimane quiescente fino a quando il cessionario non abbia inutilmente escusso il debitore ceduto; la realizzazione del credito ceduto produce l’estinzione anche di quello originario.

In altri termini, la cessione del credito in luogo dell’adempimento non comporta liberazione del debitore originario, che consegue alla realizzazione del credito ceduto; il credito originario rimane inesigibile per tutto il tempo in cui persiste la possibilità di fruttuosa escussione del debitore ceduto; il creditore cessionario è tenuto ad escutere prima il debitore ceduto e, solo quando il medesimo risulti insolvente, si può rivolgere al debitore originario.

6. Ai principi sopra esposti non si è attenuta la corte di merito, la quale, riformando la sentenza di primo grado, ha implicitamente ritenuto inutile la sentenza aveva, invece, giustamente ritenuto necessaria.

Pertanto, la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla corte di appello di Lecce per nuovo esame e pronuncia sulle spese del giudizio di cassazione.

7. Rimangono assorbiti gli ulteriori profili dei motivi esaminati ed il terzo motivo.

P.Q.M.

la Corte accoglie il primo ed il secondo motivo; assorbito il terzo; cassa in relazione la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla corte di appello di Lecce.

Così deciso in Roma l'8 febbraio 2005. Depositata in cancelleria il 29 marzo 2005.

 

Documento pubblicato su ForoEuropeo - il portale del giurista - www.foroeuropeo.it