Atti di parte - Sottoscrizione del procuratore - Apposta solo sotto la certificazione dell'autenticità della firma della parte - Nullità dell'atto - Esclusione. Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 6225 del 23/03/2005
La firma del difensore sugli atti di cui all'art. 125 cod. proc. civ., apposta anche solo sotto la certificazione dell'autenticità della sottoscrizione della parte, ha lo scopo - oltre che di certificare l'autografia del mandato - di sottoscrivere tale atto, con la conseguenza che non sussiste la nullità dell'atto stesso per mancata sottoscrizione del procuratore.
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 6225 del 23/03/2005