responsabilità patrimoniale - cause di prelazione - privilegi - generale sui mobili - retribuzioni e crediti dei coltivatori diretti, delle cooperative ed imprese artigiane – Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 4769 del 27/02/2014
Amministratore di società - Credito per compenso - Privilegio ex art. 2751 bis n. 2 cod. civ. - Esclusione - Fondamento. Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 4769 del 27/02/2014
Il credito costituito dal compenso in favore dell'amministratore di società, anche se di nomina giudiziaria, non è assistito dal privilegio generale di cui all'art. 2751 bis, n. 2, cod. civ., atteso che egli non fornisce una prestazione d'opera intellettuale, né il contratto tipico che lo lega alla società è assimilabile al contratto d'opera, di cui agli artt. 2222 e ss. cod. civ. non presentando gli elementi del perseguimento di un risultato, con la conseguente sopportazione del rischio, mentre l'"opus" (e cioè l'amministrazione) che egli si impegna a fornire non è, a differenza di quello del prestatore d'opera, determinato dai contraenti preventivamente, né è determinabile aprioristicamente, identificandosi con la stessa attività d'impresa.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 4769 del 27/02/2014