Espropriazione forzata promossa dal creditore ipotecario in danno del terzo acquirente del bene - Estinzione dell'ipoteca - Conseguenze - Improcedibilità dell'esecuzione - Fondamento. Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 5628 del 12/03/2014
In tema di espropriazione forzata promossa dal creditore ipotecario in danno del terzo acquirente del bene ipotecato, l'estinzione della garanzia reale (nella specie, per mancato rinnovo nel termine ventennale previsto dalla legge) comporta il venir meno del diritto del creditore ipotecario a procedere, ai sensi dell'art. 2808 cod. civ., ad esecuzione in danno del terzo acquirente (non obbligato personalmente nei suoi confronti) di un bene ormai libero da vincoli.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 5628 del 12/03/2014