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Autorita' Comunicazioni - Regolamento per la risoluzione non giudiziale delle controversie

Autorita' Comunicazioni - Regolamento per la risoluzione non giudiziale delle controversie tra le societa' di telecomunicazioni e utenti (Circolare Autorita' su L. 249/77)

Regolamento per la risoluzione non giudiziale delle controversie tra le società di telecomunicazioni e utenti (L. 249/77)

Autorità Comunicazioni Delibera n. 152/02/CONS - Misure atte a garantire la piena applicazione del principio di parità di trattamento interna ed esterna da parte degli operatori aventi notevole forza di mercato nella telefonia fissa

L’Autorità

NELLA riunione del Consiglio del 15 maggio 2002;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità";

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249 recante "Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, recante "Regolamento per l’attuazione di direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni";

VISTO il decreto ministeriale 25 novembre 1997, recante "Disposizioni per il rilascio delle licenze individuali nel settore delle telecomunicazioni";

VISTO il decreto ministeriale 23 aprile 1998, recante "Disposizioni in materia di interconnessione nel settore delle telecomunicazioni";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 2001, n. 77, recante "Regolamento di attuazione delle Direttive 97/51 e 98/10 in materia di telecomunicazioni";

VISTA la propria delibera n. 101/99 del 25 giugno 1999, recante

"Condizioni economiche di offerta del servizio di telefonia vocale alla luce dell'evoluzione di meccanismi concorrenziali", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica ufficiale 5 luglio 1999, n. 155;

VISTA la propria delibera n. 197/99 del 7 novembre 1999, recante "Identificazione di organismi di telecomunicazioni aventi notevole forza di mercato", pubblicata nel Bollettino dell’Autorità n.1/99;

VISTA la propria delibera n. 407/99 del 22 dicembre 1999, recante "Autorizzazione provvisoria alla società Telecom Italia S.p.A, per la fornitura di servizi di accesso ad Internet ad alta velocità basati sull’applicazione delle tecnologie ADSL", pubblicata nel Bollettino dell’Autorità n. 2/99;

VISTA la propria delibera n. 2/00/CIR del 16 marzo 2000, recante "Linee guida per l’implementazione dei servizi di accesso disaggregato a livello di rete locale e disposizioni per la promozione della diffusione dei servizi innovativi", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 28 marzo 2000, n. 73;

VISTO il provvedimento dell'Autorità garante per la concorrenza e il mercato A/285, recante "Infostrada - Telecom Italia - Tecnologia ADSL";

VISTA la direttiva del Consiglio 90/387/CEE del 28 giugno 1990, sull’istituzione del mercato interno per i servizi delle telecomunicazioni mediante la realizzazione della fornitura di una rete aperta di telecomunicazioni (Open Network Provision);

VISTA la direttiva della Commissione europea 90/388/CEE del 28 giugno 1990, relativa alla concorrenza nei mercati dei servizi di telecomunicazioni;

VISTA la direttiva del Consiglio 92/44/CEE del 5 giugno 1992, sull’applicazione della fornitura di una rete aperta (Open Network Provision - ONP) alle linee affittate;

VISTA la direttiva 96/19/CE della Commissione europea del 13 marzo 1996 che modifica la direttiva 90/388/CEE al fine della completa apertura dei mercati delle telecomunicazioni;

VISTA la direttiva 97/33/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 giugno 1997 relativa sull’interconnessione nel settore delle telecomunicazioni e finalizzata a garantire il servizio universale e l’interoperabilità attraverso l’applicazione dei principi di fornitura di una rete aperta (ONP);

VISTA la direttiva 98/10/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 febbraio 1998 sull’applicazione del regime di fornitura di una rete aperta (ONP) alla telefonia vocale e sul servizio universale delle telecomunicazioni in un ambiente concorrenziale;

VISTA la Raccomandazione 98/195/CE della Commissione dell’8 gennaio 1998 sull’interconnessione in un mercato delle telecomunicazioni liberalizzato (parte 1 - fissazione dei prezzi di interconnessione) ed i successivi aggiornamenti;

VISTA la Raccomandazione 98/195/CE della Commissione dell’8 aprile 1998 sull’interconnessione in un mercato delle telecomunicazioni liberalizzato (parte 2 – separazione contabile e contabilità dei costi) ed i successivi aggiornamenti;

VISTA la Comunicazione 98/C 265/02 della Commissione sull'applicazione delle regole di concorrenza agli accordi in materia di accesso nel settore delle telecomunicazioni – Quadro normativo, mercati rilevanti e principi;

VISTA la bozza di Raccomandazione del Consiglio dell'OCSE relativa alla separazione strutturale nelle industrie regolamentate, C(2001)78 del 5 aprile 2001;

VISTA la propria delibera 712/00/CONS, recante "Consultazione pubblica: indagine conoscitiva riguardante le condizioni relative alla parità di trattamento interna ed esterna ed i criteri relativi alla presentazione delle offerte nelle procedure di gara", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 20 dicembre 2000, n. 302;

VISTI i risultati della suddetta consultazione;

VISTI gli atti del procedimento;

VISTO lo schema di provvedimento approvato dal Consiglio nella riunione del 20 febbraio 2002;

VISTO il parere reso dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato sul predetto schema di provvedimento, trasmesso il 29 aprile 2002;

Considerato quanto segue:

omissis

CONSIDERATO quanto sopra esposto;

UDITA le relazioni del prof. Silvio Traversa, della dott.ssa Paola Maria Manacorda e dell’ing. Vincenzo Monaci, relatori ai sensi dell'art. 32 del regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità;

DELIBERA

Articolo 1 (Contabilità regolatoria)

L’operatore notificato come avente notevole forza di mercato nel mercato dell’interconnessione, dei circuiti affittati e del servizio di telefonia vocale, di seguito indicato come "operatore notificato", a partire dalle risultanze dell'esercizio 2001, predispone la contabilità regolatoria basandola sui costi correnti. Tale contabilità è organizzata in conformità alle disposizioni vigenti e secondo il formato e i criteri di separazione contabile e contabilità dei costi indicati nell'allegato A.

I principi di contabilità a costi correnti per la rete fissa, da utilizzarsi per la contabilità regolatoria a partire dall’esercizio 2001, vengono perfezionati con separato provvedimento.

In sede di prima applicazione e sulla base delle verifiche previste dalla normativa vigente, se la contabilità regolatoria non risulta conforme ai formati e ai criteri di cui ai commi 1 e 5, l’operatore notificato ne modifica i contenuti in modo da assicurarne la conformità.

Eventuali proposte di modifica ai formati e ai criteri di cui ai comma 1 e 5, devono essere espressamente approvate dall'Autorità e comunicate non meno di 90 giorni prima della data di presentazione della contabilità regolatoria prevista dalla normativa vigente.

A partire dai dati relativi all’esercizio 2002, nell’ambito della propria contabilità regolatoria a costi correnti (CCA), l’operatore notificato predispone un prospetto dettagliato dei costi degli elementi di rete a costi incrementali di lungo periodo secondo i criteri della Raccomandazione 322/98/EC e della Comunicazione 98/C 84/03, nonché secondo i criteri contabili di cui al comma 1. La predetta documentazione è organizzata secondo il formato indicato con separato provvedimento da adottarsi, sentite le parti interessate, entro il 31 dicembre 2002.

L’operatore notificato rende disponibili al pubblico le informazioni di contabilità dei costi di cui all'allegato B entro 45 giorni dalla pubblicazione da parte dell’Autorità delle verifiche metodologiche condotte dal soggetto incaricato ai sensi e agli effetti del d.P.R. n. 318/97.

 

Articolo 2 (Condizioni per assicurare la parità di trattamento)

L’operatore notificato garantisce che, entro il 31 dicembre 2002, mediante opportune misure organizzative sul piano della separazione amministrativa e contabile e della trasparenza, da sottoporre all’approvazione dell’Autorità, le unità organizzative preposte alla gestione della rete siano sufficientemente separate da quelle preposte alla vendita dei servizi finali.

L’Autorità verifica che le misure adottate garantiscano:

che la fornitura di servizi di rete alle proprie unità organizzative commerciali avvenga attraverso accordi che esplicitino le condizioni generali di fornitura tecnico-economiche. Tali accordi devono contenere almeno le clausole di cui all’allegato C;

che la fornitura di servizi di rete avvenga assicurando il medesimo livello di servizio e assistenza sul territorio agli operatori interconnessi e alle unità organizzative commerciali interne o a società collegate o controllate;

che la contrattualizzazione e la vendita di servizi di rete sia condotta da soggetti distinti da quelli che operano nelle unità organizzative commerciali che offrono servizi finali;

che la gestione di dati commerciali e di informazioni relative al traffico degli operatori interconnessi sia separata dalla gestione e l’utilizzo dei dati a fini commerciali. In particolare, i sistemi informativi e gestionali relativi ai dati degli operatori interconnessi sono gestiti da personale differente da quello preposto alle attività commerciali verso i clienti finali e tali sistemi non sono accessibili al personale delle unità organizzative commerciali che forniscono servizi ai clienti finali;

che a seguito dell’implementazione delle misure organizzative di cui al presente articolo la contabilità regolatoria rifletta adeguatamente l’evoluzione dei trasferimenti interni tra le varie unità.

L’operatore notificato, nell'esecuzione degli accordi di cui al comma 2, lett. a), assicura la parità di trattamento interna/esterna sugli aspetti relativi alla fornitura (di seguito provisioning), alle azioni sistematiche per la garanzia di rispondenza alle specifiche e di qualità complessiva per le attività elementari (di seguito assurance), necessarie sia alla fornitura del servizio commerciale all'utente finale, sia alla fornitura di servizi intermedi per gli OLO. In particolare, le condizioni generali di fornitura tecnico-economiche e i valori degli indicatori di qualità contenuti negli ordinativi interni relativi a ciascun servizio di rete offerto dalle unità organizzative preposte alla gestione della rete dell’operatore notificato (rete di trasporto e rete di accesso nella contabilità regolatoria) alle proprie unità organizzative commerciali sono le medesime offerte agli OLO per ciascun analogo servizio di rete.

L’operatore notificato comunica all'Autorità, contestualmente all’adozione delle misure di cui al comma 1, le modalità e le condizioni generali di fornitura tecnico- economiche, ivi inclusi gli indicatori di qualità, di cui al comma 3, previste negli ordinativi interni relativi ai servizi di rete tra le proprie funzioni di rete e commerciali, nonché gli accordi tra funzioni di rete e OLO. Eventuali variazioni alle condizioni tecniche succitate sono comunicate all’Autorità con 30 giorni di anticipo.

Le condizioni tecniche di fornitura sopra indicate sono oggetto di una relazione semestrale da parte dell’operatore notificato. Tale relazione, da presentarsi entro il 31 dicembre 2002 e successivamente ogni sei mesi, riporta in allegato una tabella comparativa dei valori, misurati dall’operatore notificato, degli indicatori di cui all’allegato C, in modo tale che sia possibile verificare la qualità erogata alle proprie funzioni commerciali e agli OLO che fanno uso dei medesimi beni intermedi. L’Autorità utilizza i dati così ricavati anche ai fini della verifica del rispetto della parità di trattamento.

Qualora emerga una differenza persistente in un indicatore tecnico rispetto al valore previsto dagli accordi interni o esterni, l'Autorità, salvo quanto previsto dall’art. 5, comma 1, adotta i necessari provvedimenti al fine di assicurare la parità di trattamento.

L’operatore notificato presenta sotto la propria responsabilità, a partire dal 30 giugno 2003, una relazione annuale certificata da un soggetto terzo che comprovi la separazione tra sistemi informativi delle funzioni di rete e delle funzioni commerciali. Tale relazione indica inoltre quali misure siano adottate per impedire l’utilizzo dei dati riservati relativi alla clientela degli OLO, in possesso delle funzioni di rete, da parte delle divisioni commerciali dell’operatore notificato.

Articolo 3 (Modalità di predisposizione dell’Offerta di riferimento - OR)

L'Autorità, al fine di promuovere una maggiore efficienza e trasparenza delle condizioni competitive, stabilisce entro il 30 ottobre 2002, anche all’esito di una consultazione pubblica, le modalità e la composizione di un network cap con l'obiettivo di disporre entro il 1 gennaio 2003 di un sistema di programmazione della riduzione dei prezzi massimi di interconnessione.

 

Articolo 4 (Linee guida per la verifica dei prezzi dei servizi finali) L'Autorità adotta le linee guida, ai fini della verifica dei prezzi delle offerte di servizi finali dell’operatore notificato, di cui all’allegato E.

I costi sostenuti dall’operatore notificato nell'offerta di servizi finali regolamentati, ricavati dalla contabilità regolatoria, sono utilizzati dall'Autorità come base di riferimento per le valutazioni relative ai prezzi finali e alla replicabilità dell'offerta da parte di altri soggetti, sulla base delle linee guida di cui al comma 1.

Fatto salvo quanto previsto dall’art. 31 del d.P.R. n. 77/01, l’operatore notificato comunica all'Autorità i criteri di trasparenza, non discriminazione e obiettività che informano i programmi di riduzione delle condizioni economiche o tariffarie per categorie di utenti, per volumi di traffico o sulla base di elementi significativi relativi all'occorrenza temporale o durata nel tempo del servizio, secondo le modalità illustrate nelle linee guida di cui al comma 1.

L'Autorità può approvare in modo condizionato, chiedere la modifica o la revoca delle offerte e dei programmi di riduzione tariffaria o di prezzo relative ai servizi finali dell’operatore notificato, anche in base alle linee guida di cui al comma 1.

La presentazione e la valutazione delle offerte dei servizi finali avviene secondo la procedura descritta nell’allegato D.

L’ Autorità entro 180 giorni dall’ entrata in vigore del presente provvedimento, in sede di prima applicazione, riesamina le linee guida di cui all’ allegato E.

Entro 90 giorni dall’entrata in vigore del presente provvedimento, l’Autorità riesamina, applicando le linee guida di cui all’allegato E, le offerte che, a quel momento, risultano autorizzate in via provvisoria.

Articolo 5 (Disposizioni finali)

Il mancato rispetto delle disposizioni contenute nella presente delibera comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.

Avverso la presente delibera può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'art. 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

Il presente provvedimento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e nel Bollettino ufficiale dell’Autorità.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Gli allegati, che fanno parte integrante del presente provvedimento, sono disponibili presso la sede dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni in Napoli, Centro Direzionale, Isola B5 e presso l’ufficio di rappresentanza in Roma, via delle Muratte, n. 25, e nel sito web all’indirizzo www.agcom.it.

Napoli, 15 maggio 2002

IL PRESIDENTE Enzo Cheli

IL COMMISSARIO RELATORE Silvio Traversa

IL COMMISSARIO RELATORE Paola Maria Manacorda

IL COMMISSARIO RELATORE Vincenzo Monaci

IL SEGRETARIO GENERALE Alessandro Botto