Notifica atto presso domiciliatario - Rifiuto di ricevere - Corte di cassazione - Sezioni Unite civili - Sentenza 18 aprile-26 giugno 2002 n. 9325
Notifica atto presso domiciliatario - Rifiuto di ricevere l'atto da parte deldipendente Corte di cassazione - Sezioni Unite civili - Sentenza 18 aprile-26 giugno 2002 n. 9325
Procedura Civile - Notifica atto presso domiciliatario - Rifiuto di ricevere l'atto da parte del dipendente
Corte di cassazione - Sezioni Unite civili - Sentenza 18 aprile-26 giugno 2002 n. 9325
Svolgimento del processo
I ricorrenti in epigrafe nominati impugnano per cassazione la sentenza del Tribunale di Torino, depositata in cancelleria il 25 gennaio 1999, con la quale, in sede di appello, è stata confermata la decisione pretorile di rigetto della domanda proposta dai ricorrenti medesimi nei confronti della S.p.a. Ferrovie dello Stato, per ottenere l'accertamento del diritto al computo del loro trattamento pensionistico, con decorrenza fin dal momento dell'attribuzione, su di una base retributiva maggiore di quella effettivamente considerata dalla convenuta, perché inclusiva anche del cosiddetto assegno di confine.
Il ricorso è articolato sulla base di tre motivi di censura ed il suo esame è stato affidato alle Sezioni unite in relazione alla questione di un ipotetico difetto della giurisdizione ordinaria, in favore di quella della Corte dei conti, rispetto alle controversie in materia di pensioni erogate ai dipendenti della S.p.a. Ferrovie dello Stato (Cass. un., 27 dicembre 2000, n. 1212; Id., 12 aprile 2000, n. 130; Id., 12 giugno 2000, n. 451; Id., 29 gennaio 2000, n. 20; Id., 30 dicembre 1999, n. 946; Id., 1° settembre 1999, n. 617; Id., 20 aprile 1998, n. 4018; Id., 21 marzo 1997, n. 2519; Id., 28 novembre 1996, n. 10618).
La società intimata resiste con controricorso.
Motivi della decisione
Il ricorso è inammissibile per tardività.
La sentenza impugnata è stata depositata in cancelleria il 25 gennaio 1999 e non risulta notificata.
Ai fini della valutazione della tempestività della proposizione del ricorso per cassazione, deve, dunque, farsi riferimento al termine annuale di decadenza di cui all'art. 327, primo comma cod. proc. civ., scadente, secondo il criterio di computo stabilito dall'art. 155 cod. proc. civ. il 25 gennaio 2000, giorno corrispondente dell'anno successivo alla suddetta data di deposito.
Risulta dagli atti che il giorno 25 gennaio 2000, l'Ufficiale giudiziario, recatosi presso il domicilio eletto dalla S.p.a. Ferrovie dello Stato per il giudizio di merito e cioè presso il procuratore costituito, Avv. Vincenzo Garufi, dell'Ufficio Legale Territoriale Nord Ovest, ubicato in Torino, Via Sacchi, n. 3, non ha potuto provvedere alla notificazione del ricorso per cassazione ed ha testualmente precisato al riguardo: "... i dipendenti si rifiutano di ricevere l'atto dichiarando che non esiste più l'ufficio legale e pertanto gli atti devono essere notificati a Roma, Piazza della Croce Rossa".
Risulta altresì che la notificazione del ricorso è stata, successivamente, eseguita: a) il 5 febbraio 2000 al sunnominato Avv. Garufi, domiciliato per legge, si sensi dell'art. 88 del r.d. n. 37 del 1934, presso la Cancelleria del Tribunale del Lavoro di Torino, in funzione di giudice d'appello; b) il 9 febbraio 2000 alla S.p.a. Ferrovie dello Stato, presso il medesimo avvocato, con studio in Roma, Piazza della Croce Rossa, n. 1 - Divisione Trasporto Regionale delle Ferrovie dello Stato S.p.a. - Funzione Legale; c) ancora il 9 febbraio 2000 alla medesima società in persona dei legali rappresentanti pro tempore, nella sua sede di Roma, Piazza della Croce Rossa, n. 1.
Orbene, la Corte reputa ininfluente qualsivoglia indagine in ordine alla ritualità quanto al luogo di esecuzione ed all'identificazione dei destinatari di tali notificazioni, nonché in ordine alla documentazione depositata (con elenco notificato alla controparte, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 372 cod. proc. civ.) dai ricorrenti, al fine di sostenere siffatta ritualità.
Invero, quand'anche si dovesse giungere ad affermare che le notificazioni suddette non potevano essere altrimenti eseguite, sta di fatto che delle medesime non può tenersi alcun conto, essendo esse tutte successive alla scadenza del termine in questione, insensibile ad ogni aspetto psicologico di scienza o di ignoranza del notificante (circa i luoghi di notificazione dell'impugnazione determinati dall'art. 330 cod. proc. civ. o l'eventuale modificazione dei dati a tal fine originariamente rilevanti, come il trasferimento del procuratore costituito o della stessa parte), né suscettibile di superamento al di fuori del caso (non ricorrente nella specie) espressamente previsto dal secondo comma dello stesso articolo 327.
D'altra parte la controversia ha, fuor d'ogni dubbio, natura previdenziale, sì da sottrarsi alla regola della sospensione dei termini in periodo feriale (Cass. 27 marzo 2001, n. 4372; Id., 1° dicembre 2000, n. 15355; Id., 9 aprile 1998, n. 3690; Id., 21 marzo 1997, n. 2510; Id., 24 marzo 1995, n. 3478; ecc.), poiché il petitum sostanziale si identifica col rapporto pensionistico, del quale è appunto espressione il trattamento di quiescenza che si pretende dai ricorrenti di vedere maggiorato per effetto di computo su di una più ampia base di riferimento, come si è precisato in parte narrativa.
Resta da stabilire se il rifiuto di ricevere la copia del ricorso costituente oggetto della notificazione tentata il 25 gennaio, nei termini risultanti dalla sopra richiamata relazione dell'Ufficiale giudiziario procedente, possa accreditarsi dell'effetto di equipollenza alla notifcazione eseguita, sancito dall'art. 138, secondo comma, cod. proc. civ..
Lo scrutinio della questione non può che concludersi in senso negativo.
Il rifiuto rilevante ai fini suddetti è quello che provenga personalmente dal destinatario, essendo l'ipotesi disciplinata a proposito della notificazione in mani proprie di questi, come chiaramente emerge dalla citata norma di previsione, ovvero dal domiciliatario (persona espressamente indicata come titolare di siffatta qualità o capo dell'ufficio indicato nell'elezione di domicilio), stante l'assimilazione che l'art. 141, terzo comma cod. proc. civ. stabilisce fra la consegna in mani proprie del destinatario e quella in mani proprie dei domiciliatario: non opera, invece, quella equipollenza quante volte il rifiuto provenga da persona che - non essendo stato reperito il destinatario in uno dei luoghi di cui a primo comma dell'art. 139, cod. proc. civ. - sia compresa nel novero di quelle tuttavia abilitate, ai sensi del secondo comma della medesima norma, alla ricezione dell'atto.
Va, quindi, ribadito l'orientamento già espresso dalla Corte, secondo cui in tema di notificazione presso il domiciliatario, mentre il rifiuto di quest'ultimo di ricevere l'atto non incide sul perfezionarsi della notificazione medesima, ai sensi degli artt. 141 terzo comma e 138 secondo comma Cod. proc. civ., l'analogo rifiuto, proveniente da altre persone rinvenute nel domicilio eletto, che si trovino con il domiciliatario in uno dei rapporti indicati dall'art. 139 Cod. proc. civ., comporta la necessità di eseguire le formalità prescritte dall'art. 140 Cod. proc. civ., la cui omissione determina inesistenza della notificazione stessa (Cass. 2 giugno 1980, n. 3588).
Il rifiuto menzionato nella relazione del 25 gennaio è espressamente attribuito a "dipendenti" rinvenuti nell'ufficio, i quali, nel procedimento notificatorio ricoprono la posizione degli "addetti", ossia di coloro che, giusta l'esposta disciplina, non possono identificarsi, neanche in caso di corrispondenza della sede dell'ufficio stesso col luogo del domicilio eletto dal procuratore costituito o dalla parte da lui rappresentata, con alcuna delle persone le quali, nei sensi sopra riferiti, sono le sole abilitate ad esprimere un rifiuto ininfluente ai fini del perfezionamento della notificazione.
Non rileva, ovviamente, l'avvenuta costituzione dell'intimata, atteso che è in discussione in ipotesi di decadenza, rispetto alla quale un siffatto comportamento non ha alcuna efficacia sanante, essendosi, coi decorso del termine di legge, ormai verificato il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, diversamente da quanto si verifica in caso di nullità della notificazione tempestivamente eseguita (Cass. 11 aprile 2000, n. 4601; Id., 3 febbraio 1999, n. 938; Id., 16 marzo 1996, n. 2203; Id., 19 novembre 1998, n. 11657).
In conclusione, deve dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.
Attese le peculiarità della vicenda, rese palesi dalla documentazione prodotta da parte ricorrerne in ordine al trasferimento del locale Ufficio legale della società resistente, la Corte reputa sussistenti giusti motivi di compensazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte dichiara l'inammissibilità del ricorso.