Sequestro Conservativo e reclamo
COMPETENZA E GIURISDIZIONE CIVILE - Sequestro Conservativo e reclamo - Qualora sia stata esercitata un'azione cautelare ante causam , sia stato ottenuto il relativo provvedimento, si sia iniziata l'azione di merito con l'introduzione del relativo giudizio, e, quindi, a seguito di reclamo cautelare, il provvedimento sia stato caducato per l'inesistenza della competenza territoriale del giudice di merito, la circostanza che, successivamente all'esito del reclamo, la parte istante abbia introdotto una nuova azione cautelare ante causam dinanzi al giudice di merito di cui si è ravvisata in sede di reclamo la competenza (azione, peraltro, conclusasi con provvedimento di rigetto, confermato in sede di reclamo), non può essere considerata un comportamento implicante adesione all'eccezione di incompetenza territoriale sul merito proposta nel primo giudizio di merito dalla parte contro cui la misura cautelare era stata richiesta. Ne consegue che il giudice di tale giudizio non può declinare la competenza per tale ragione. Cass. Civ Sez . III, 30 ottobre 2008, n. 26269 (a cura dell'Avv. Gianni Di Santo)
COMPETENZA E GIURISDIZIONE CIVILE - Sequestro Conservativo e reclamo - Qualora sia stata esercitata un'azione cautelare ante causam , sia stato ottenuto il relativo provvedimento, si sia iniziata l'azione di merito con l'introduzione del relativo giudizio, e, quindi, a seguito di reclamo cautelare, il provvedimento sia stato caducato per l'inesistenza della competenza territoriale del giudice di merito, la circostanza che, successivamente all'esito del reclamo, la parte istante abbia introdotto una nuova azione cautelare ante causam dinanzi al giudice di merito di cui si è ravvisata in sede di reclamo la competenza (azione, peraltro, conclusasi con provvedimento di rigetto, confermato in sede di reclamo), non può essere considerata un comportamento implicante adesione all'eccezione di incompetenza territoriale sul merito proposta nel primo giudizio di merito dalla parte contro cui la misura cautelare era stata richiesta. Ne consegue che il giudice di tale giudizio non può declinare la competenza per tale ragione. Cass. Civ Sez . III, 30 ottobre 2008, n. 26269 (a cura dell'Avv. Gianni Di Santo)