Contratto di affitto agrario - Individuazione delle migliorie alle determinazioni del solo affittuario - Nullità della clausola - Fondamento. Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 24995 del 25/11/2014
La clausola di un contratto agrario, che affidi al solo affittuario l'individuazione delle opere di miglioria apportate sul fondo nel periodo di vigenza dell'affitto, è nulla per indeterminatezza dell'oggetto poiché in contrasto con l'esigenza di garantire che le parti conoscano l'oggetto dell'obbligazione assunta ovvero i criteri per la sua determinazione.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 24995 del 25/11/2014