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invalidità‭ ‬-‭ ‬nullità del contratto‭ ‬-‭ ‬parziale‭ ‬-‭ ‬Corte di Cassazione,‭ ‬Sez.‭ ‬3,‭ ‬Sentenza n.‭ ‬24843‭ ‬del‭ ‬21/11/2014‭

Contratto di locazione ad uso non abitativo‭ ‬-‭ ‬Durata inferiore al minimo di legge‭ ‬-‭ ‬Sostituzione di diritto della clausola‭ ‬-‭ ‬Annullabilità del contratto per errore di diritto essenziale‭ ‬-‭ ‬Esclusione‭ ‬-‭ ‬Fondamento‭ ‬-‭ ‬Fattispecie.‭ ‬Corte di Cassazione,‭ ‬Sez.‭ ‬3,‭ ‬Sentenza n.‭ ‬24843‭ ‬del‭ ‬21/11/2014‭


In tema di locazione ad uso non abitativo,‭ ‬ove le parti abbiano concordato una durata del contratto inferiore al sessennio imposto per legge,‭ ‬la relativa clausola‭ ‬è destinata ad essere sostituita di diritto,‭ ‬ex art.‭ ‬1419,‭ ‬secondo comma,‭ ‬cod.‭ ‬Civ.,‭ ‬dalla norma imperativa di cui all'art.‭ ‬27,‭ ‬quarto comma,‭ ‬della legge‭ ‬27‭ ‬luglio‭ ‬1978,‭ ‬n.‭ ‬392,‭ ‬senza che ne resti travolto l'intero contratto.‭ ‬Né rileva che le parti abbiano convenuto il venir meno dell'intero negozio in caso di invalidità anche di‭ ‬una sola clausola‭ (‬nella specie,‭ ‬per essere il consenso viziato da errore di diritto essenziale‭)‬,‭ ‬atteso che l'essenzialità di tale clausola‭ ‬è esclusa dalla stessa previsione della sua sostituzione con una regola posta a tutela di interessi collettivi di preminente interesse pubblico.‭ (‬Nella specie,‭ ‬le parti,‭ ‬in prossimità della scadenza di un primo rapporto contrattuale avevano stipulato un nuovo contratto,‭ ‬prevedendone la retrodatazione della decorrenza di tre anni,‭ ‬così riducendo,‭ ‬a fronte del rapporto già in corso,‭ ‬la durata minima per legge‭)‬.
Corte di Cassazione,‭ ‬Sez.‭ ‬3,‭ ‬Sentenza n.‭ ‬24843‭ ‬del‭ ‬21/11/2014‭

NULLITA' DEL CONTRATTO

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