rappresentanza - Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 12179 del 30/05/2014
Cooperazione allo sviluppo - Stipulazione dei contratti di appalto - Potere rappresentativo ai privati - Esclusione - Fondamento - Fattispecie. Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 12179 del 30/05/2014
Anche in materia di cooperazione allo sviluppo vige il principio che esclude l'ammissibilità del conferimento, da parte della P.A., di poteri rappresentativi a privati, riservando la normativa di settore esclusivamente agli organi di vertice della Direzione generale la stipulazione dei contratti di appalto per l'affidamento delle opere (art. 14 del d.P.R. 4 dicembre 1988, n. 177) e consentendo il trasferimento del relativo potere a soggetti esterni solo nella forma della concessione (art. 13 del menzionato d.P.R. n. 177 del 1988). Né assume rilievo la natura privatistica dell'attività contrattuale, la quale attribuisce all'Amministrazione, nell'esercizio della propria autonomia negoziale, un'ampia discrezionalità nella determinazione del contenuto dei contratti, in relazione alle finalità di volta in volta perseguite, ma non le permette di sottrarsi al rispetto delle competenze inderogabilmente stabilite dalla legge. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha respinto il ricorso con il quale una società, cui erano stati affidati dei lavori per la realizzazione di un programma di sviluppo idroagricolo in Senegal da parte di altra società, chiedeva accertarsi che il contratto fosse stato stipulato con il Ministero degli affari esteri, nella specie rappresentato dalla società appaltante).
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 12179 del 30/05/2014