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rappresentanza‭ ‬-‭ ‬Corte di Cassazione,‭ ‬Sez.‭ ‬1,‭ ‬Sentenza n.‭ ‬12179‭ ‬del‭ ‬30/05/2014

Cooperazione allo sviluppo‭ ‬-‭ ‬Stipulazione dei contratti di appalto‭ ‬-‭ ‬Potere rappresentativo ai privati‭ ‬-‭ ‬Esclusione‭ ‬-‭ ‬Fondamento‭ ‬-‭ ‬Fattispecie.‭ ‬Corte di Cassazione,‭ ‬Sez.‭ ‬1,‭ ‬Sentenza n.‭ ‬12179‭ ‬del‭ ‬30/05/2014


Anche in materia di cooperazione allo sviluppo vige il principio che esclude l'ammissibilità del conferimento,‭ ‬da parte della P.A.,‭ ‬di poteri rappresentativi a privati,‭ ‬riservando la normativa di settore esclusivamente agli organi di vertice della Direzione generale la stipulazione dei contratti di appalto per l'affidamento delle opere‭ (‬art.‭ ‬14‭ ‬del d.P.R.‭ ‬4‭ ‬dicembre‭ ‬1988,‭ ‬n.‭ ‬177‭) ‬e consentendo il trasferimento del relativo potere a soggetti esterni solo nella forma della concessione‭ (‬art.‭ ‬13‭ ‬del menzionato d.P.R.‭ ‬n.‭ ‬177‭ ‬del‭ ‬1988‭)‬.‭ ‬Né assume rilievo la natura privatistica dell'attività contrattuale,‭ ‬la quale attribuisce all'Amministrazione,‭ ‬nell'esercizio della propria autonomia negoziale,‭ ‬un'ampia discrezionalità nella determinazione del contenuto dei contratti,‭ ‬in relazione alle finalità di volta in volta perseguite,‭ ‬ma non le permette di sottrarsi al rispetto delle competenze inderogabilmente stabilite dalla legge.‭ (‬In applicazione di tale principio,‭ ‬la S.C.‭ ‬ha respinto il ricorso con il quale una società,‭ ‬cui erano stati affidati dei lavori per la realizzazione di un programma di sviluppo idroagricolo in Senegal da parte di altra società,‭ ‬chiedeva accertarsi che il contratto fosse stato stipulato con il Ministero degli affari esteri,‭ ‬nella specie rappresentato dalla società appaltante‭)‬.
Corte di Cassazione,‭ ‬Sez.‭ ‬1,‭ ‬Sentenza n.‭ ‬12179‭ ‬del‭ ‬30/05/2014