negozi giuridici - fiduciari – Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 11757 del 26/05/2014
"Pactum fiduciae" riguardante beni immobili - Forma scritta "ad substantiam" - Necessità - Prova testimoniale - Limiti - Fattispecie in materia di intestazione fiduciaria di quote societarie. Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 11757 del 26/05/2014
Il "pactum fiduciae" con il quale il fiduciario si obbliga a modificare la situazione giuridica a lui facente capo a favore del fiduciante o di altro soggetto da costui designato, richiede, qualora riguardi beni immobili, la forma scritta "ad substantiam" e la prova per testimoni di tale patto è sottratta alle preclusioni stabilite dagli artt. 2721 e segg. cod. civ. - sempre che non comporti, il trasferimento, sia pure indiretto, di beni immobili - soltanto nel caso in cui detto patto sia volto a creare obblighi connessi e collaterali rispetto al regolamento contrattuale, al fine di realizzare uno scopo ulteriore rispetto a quello naturalmente inerente al tipo di accordo, senza direttamente contraddire il contenuto espresso di tale regolamento. Qualora, invece, il patto si ponga in antitesi con quanto risulta altrimenti dal contratto, la mera qualificazione dello stesso come fiduciario non è sufficiente ad impedire l'applicabilità delle disposizioni che vietano la prova testimoniale dei patti aggiunti o contrari al contenuto di un documento. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito osservando che il "pactum fiduciae" comportante il trasferimento indiretto di beni immobili attraverso l'intestazione di quote di partecipazione della società proprietaria di tali beni deve essere stipulato per iscritto e non può essere provato con testimoni)
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 11757 del 26/05/2014