Titolarità del diritto reale pignorato in capo al debitore - Verifica d'ufficio delle risultanze della trascrizione ad opera del giudice - Necessità - Fondamento. Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 11638 del 26/05/2014
Nell'espropriazione immobiliare, spetta al giudice dell'esecuzione verificare d'ufficio la titolarità, in capo al debitore esecutato, del diritto reale pignorato sul bene immobile, mediante l'esame della documentazione depositata dal creditore procedente, ovvero integrata per ordine dello stesso giudice ai sensi dell'art. 567 cod. proc. civ., dalla quale deve risultare la trascrizione di un titolo di acquisto in suo favore.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 11638 del 26/05/2014