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La testimonianza scritta - istruzioni per la compilazione del modulo

06/03/2010 La testimonianza scritta - istruzioni per la compilazione del modulo (DECRETO MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 17 febbraio 2010 Approvazione del modello di testimonianza scritta e delle relative istruzioni per la sua compilazione. (GU n. 49 del 1-3-2010 )

la testimonianza scritta - istruzione per la compilazione del modulo DECRETO 17 febbraio 2010 Approvazione del modello di testimonianza scritta e delle relative istruzioni per la sua compilazione. (10A02513) (GU n. 49 del 1-3-2010 ) MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 17 febbraio 2010

Approvazione del modello di testimonianza scritta e delle relative
istruzioni per la sua compilazione. (10A02513)


IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visti gli articoli 46, ottavo comma, e 52, terzo comma, della legge
18 giugno 2009, n. 69;
Visto l'art. 257-bis del codice di procedura civile, recante la
disciplina della testimonianza scritta nel processo civile;
Visto l'art. 103-bis delle disposizioni per l'attuazione del codice
di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio
decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, secondo cui la testimonianza
scritta e' resa su di un modulo conforme al modello approvato con
decreto del Ministro della giustizia, che individua anche le
istruzioni per la sua compilazione;

Decreta:

Art. 1

Sono approvati il modello di testimonianza scritta e le istruzioni
per la sua compilazione di cui agli allegati A e B al presente
decreto.



Art. 2

Il presente decreto e i relativi allegati verranno pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 17 febbraio 2010

Il Ministro: Alfano



Allegato A

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODULO DI TESTIMONIANZA SCRITTA

AVVERTENZE GENERALI

Prima di procedere alla compilazione del modulo di testimonianza scritta il testimone è tenuto a leggere per intero le seguenti istruzioni.

Le caselle del modulo vanno compilate a penna o a macchina, e non è consentito l’uso di matite o altri strumenti di scrittura che possono essere cancellati.

Le dichiarazioni e le risposte devono essere leggibili.

Sotto ogni dichiarazione o risposta data il testimone deve apporre firma nell’apposito spazio a ciò dedicato.

La firma deve essere apposta alla presenza di un segretario comunale o di cancelliere di un ufficio giudiziario.

Ogni foglio deve essere autenticato da un segretario comunale o dal cancelliere di un ufficio giudiziario.

L’autentica della firme è in ogni caso gratuita ed esente dall’imposta di bollo o da ogni altro diritto (art. 103-bis, terzo comma, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile).

Il testimone, dopo aver compilato e sottoscritto il modulo secondo le presenti istruzioni dovrà spedirlo con lettera raccomandata o consegnarlo personalmente alla cancelleria dell’ufficio giudiziario indicato a pagina n. 1 del modulo, entro il termine indicato nella medesima pagina.

CONSEGUENZE DELLA MANCATA SPEDIZIONE O CONSEGNA DELLE RISPOSTE

Il testimone che non spedisce o consegna le risposte scritte entro il termine stabilito può essere condannato al pagamento di una pena pecuniaria da un minimo di euro 100,00 ad un massimo di euro 1.000,00 (articoli 257 bis, sesto comma, e 255, primo comma, del codice di procedura civile).

CONSEGUENZE DELLA SPEDIZIONE O CONSEGNA DI RISPOSTE FALSE O RETICENTI

Il testimone che compila il modulo con risposte false o omette volontariamente di rispondere in modo completo alle domande formulate commette un reato.
Ai sensi dell’articolo 372 del codice penale “chiunque, deponendo come testimone innanzi all’Autorità giudiziaria, afferma il falso o nega il vero, ovvero tace, in tutto o in parte, ciò che sa intorno ai fatti sui quali è interrogato, è punito con la reclusione da due a sei anni”.

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEI FOGLI 2 E 3


Istruzioni per le dichiarazioni contenute nei punti da 1 a 8

Le caselle dal n. 1 al n. 5 devono essere compilate in ogni caso.

Le informazioni contenute nelle caselle dal n. 1 al n. 5 sono indispensabili per consentire la identificazione dell’autore delle dichiarazioni e devono essere in ogni caso fornite dal testimone.

La compilazione delle caselle nn. 6, 7 ed 8 è facoltativa, ma è opportuno compilare, ove possibile, per facilitare le comunicazioni con l’ufficio giudiziario che ha disposto la testimonianza.


Istruzioni per le dichiarazioni contenute nei punti 9 e 10

Il testimone deve barrare le caselle n. 9 e n. 10 ed apporre la propria firma nello spazio dedicato sotto ciascuna di esse solo dopo aver letto le presenti istruzioni.

Con la sottoscrizione della dichiarazione contenuta nella casella n. 9 il testimone dichiara di aver integralmente letto le presenti istruzioni e di aver compreso di essere obbligato a riferire la verità e di conoscere le conseguenze penali nel caso di testimonianza falsa o reticente.

Con la sottoscrizione della dichiarazione contenuta nella casella n. 10 il testimone deve impegnarsi a riferire la verità e a non nascondere nulla di quanto è a sua conoscenza, consapevole delle conseguenze indicate nel foglio n. 1 delle presenti istruzioni.


Istruzioni per le dichiarazioni contenute nel punto 11

La dichiarazione contenuta nella casella n. 11 deve essere compilata esclusivamente dal testimone che ha l’obbligo di astenersi o che intende esercitare la facoltà di astenersi dal rispondere.

CHI HA L’OBBLIGO DI ASTENERSI:

i pubblici ufficiali, i pubblici impiegati e gli incaricati di un pubblico servizio hanno l’obbligo di astenersi dal deporre su fatti conosciuti per ragioni del loro ufficio che la legge stabilisce che devono rimanere segreti, salvi i casi in cui la legge stessa prevede l’obbligo di riferirne all’autorità giudiziaria.
I pubblici ufficiali, i pubblici impiegati e gli incaricati di un pubblico servizio hanno l’obbligo di astenersi dal deporre su fatti che in forza di una specifica disposizione di legge sono coperti dal segreto di stato.

CHI HA FACOLTA’ DI ASTENERSI:

Hanno facoltà di astenersi dal rispondere:
a)    i ministri di confessioni religiose, i cui statuti non contrastino con l’ordinamento giuridico italiano;
b)    gli avvocati, gli investigatori privati autorizzati, i consulenti tecnici e i notai;
c)    i medici e i chirurghi, i farmacisti, le ostetriche e ogni altro esercente una professione sanitaria;
d)    gli esercenti altri uffici o professioni ai quali la legge riconosce la facoltà di astenersi dal deporre determinata dal segreto professionale;
e)    i giornalisti professionisti iscritti nell’albo professionale.

SU QUALI DOMANDE IL TESTIMONE HA LA FACOLTA’ DI ASTENERSI:

i soggetti indicati nei punti a), b), c) e d) hanno la facoltà di astenersi dal deporre soltanto su quanto hanno conosciuto per ragione del proprio ministero, ufficio o professione, ma devono comunque rispondere alle domande nei casi in cui hanno l’obbligo di riferirne all’autorità giudiziaria per denunciare notizie di reato o per farne oggetto di referto.
I soggetti indicati al punto e) possono astenersi dal deporre solo relativamente ai nomi delle persone delle quali i medesimi hanno avuto notizie di carattere fiduciario nell’esercizio della loro professione.


Istruzioni per le dichiarazioni contenute nel punto 12

La dichiarazione contenuta nella casella n.12 deve essere compilata dal testimone soltanto se è legato da un rapporto di parentela o di affinità con una delle parti indicate nel foglio n. 1.

Per rapporto di parentela si intende il vincolo tra persone che discendono dallo stesso comune antenato.
Nella dichiarazione anno indicati soltanto i rapporti di parentela fino al sesto grado.

Per rapporto di affinità di intende il vincolo con i parenti del proprio coniuge.


Istruzioni per le dichiarazioni contenute nel punto 13

La dichiarazione contenuta nella casella n.13 deve essere compilata dal testimone soltanto se intrattiene un rapporto di lavoro con una delle parti indicate nel foglio n. 1.

Devono essere indicati eventuali rapporti di lavoro subordinato, a qualsiasi titolo, sia a tempo pieno che parziale, sia a tempo indeterminato che determinato, a progetto, nonché rapporti di collaborazione continuata e coordinata.
Il testimone, in particolare, deve indicare:
1)    la parte o le parti con cui intrattiene il rapporto di lavoro;
2)    il tipo di rapporto di lavoro;
3)    le mansioni svolte;
4)    la data di inizio e di eventuale fine del rapporto di lavoro.


Istruzioni per le dichiarazioni contenute nel punto 14

La dichiarazione contenuta nella casella n.14 deve essere compilata dal testimone soltanto se intrattiene un rapporto di carattere personale con una delle parti indicate nel foglio n.1.

Devono essere indicati eventuali rapporti di tipo personale solo se comportano una frequentazione stabile, abituale o ricorrente, quali, in particolare, i rapporti di convivenza o di coabitazione.


Istruzioni per le dichiarazioni contenute nel punto 15

La dichiarazione contenuta nella casella n.15 deve essere compilata dal testimone soltanto se ha interesse personale collegato direttamente all’oggetto della causa.

L’interesse deve essere personale (cioè proprio del testimone e non di altri suoi congiunti o conoscenti) e concreto (cioè non maramente generico ed eventuale).

In caso di dubbio il testimone è comunque obbligato a rendere la dichiarazione, che sarà poi valutata dall’ufficio giudiziario.

Dalla dichiarazione non derivano, in ogni caso, conseguenze di carattere pregiudizievole per il testimone.



ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEI FOGLI 4 E SEGUENTI

Per ciascuna domanda il testimone deve fornire una risposta separata.

La risposta deve essere il più possibile specificata e deve avere ad oggetto i fatti indicati nella domanda.

Nella risposta devono essere esposti solamente fatti storici e non devono essere riferite opinioni o valutazioni, proprie o altrui, sui medesimi fatti.

Il testimone deve specificare se ha avuto conoscenza diretta e personale dei fatti o se li ha appresi da altri soggetti. In tal caso deve indicare, ove possibile, le generalità dei soggetti dei quali ha appreso i fatti indicati nella risposta.

Se il testimone non comprende il significato della domanda è tenuto specificarlo utilizzando lo spazio dedicato alla risposta.