Consulenza espletata in sede di accertamento tecnico preventivo - Utilizzabilità - Eccesso di mandato - Rilevanza - Esclusione.
Il giudice del merito, in virtù del principio del libero convincimento, ha facoltà di apprezzare in piena autonomia tutti gli elementi presi in esame dal consulente tecnico e le considerazioni da lui espresse che ritenga utili ai fini della decisione, onde ben può trarre materia di convincimento anche dalla consulenza espletata in sede di accertamento preventivo, pur se il consulente abbia ecceduto i limiti del mandato conferito, una volta che la relazione di quest'ultimo sia stata ritualmente acquisita agli atti.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 5658 del 09/03/2010