giurisdizione ordinaria e amministrativa – Corte di Cassazione, Sez. U, Ordinanza n. 21588 del 20/09/2013
Costituzione o partecipazione a società - Attività unilaterale prodromica alla vicenda societaria - Giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo - Fondamento - Atti societari a valle della scelta di utilizzo del modello societario - Giurisdizione del giudice ordinario - Fattispecie relativa a costituzione di società mista per la gestione del servizio idrico. Corte di Cassazione, Sez. U, Ordinanza n. 21588 del 20/09/2013
In tema di riparto di giurisdizione, spettano alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie aventi ad oggetto l'attività unilaterale prodromica alla vicenda societaria, considerata dal legislatore di natura pubblicistica, con la quale un ente pubblico delibera di costituire una società o di parteciparvi o di procedere ad un atto modificativo o estintivo della società medesima o di interferire, nei casi previsti dalla legge, nella vita della stessa. Sono, invece, attribuite alla giurisdizione ordinaria le controversie aventi ad oggetto gli atti societari a valle della scelta di fondo di utilizzo del modello societario, i quali restano interamente soggetti alle regole del diritto commerciale proprie del modello recepito. Ne consegue che appartengono alla giurisdizione ordinaria le domande relative alla validità ed efficacia della costituzione della società mista pubblico-privata, nonché all'acquisizione, da parte del socio privato minoritario, del quarantanove per cento delle azioni della società stessa, mentre appartengono al giudice amministrativo le controversie aventi ad oggetto la procedura di selezione del socio privato, la conseguente aggiudicazione, nonché quella relativa all'affidamento della gestione del servizio (nella specie, idrico, con realizzazione anche delle opere infrastrutturali di acquedotto, fognatura e depurazione).
Corte di Cassazione, Sez. U, Ordinanza n. 21588 del 20/09/2013