Editoria- contributi
Editoria - contributi - DPR 25 novembre 2010 , n. 223 - Regolamento recante semplificazione e riordino dell'erogazione dei contributi all'editoria, a norma dell'articolo 44 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. (GU n. 299 del 23-12-2010 ) Entrata in vigore del provvedimento: 07/01/2011
Editoria - contributi - DPR 25 novembre 2010 , n. 223 Regolamento recante semplificazione e riordino dell'erogazione dei contributi all'editoria, a norma dell'articolo 44 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. ((GU n. 299 del 23-12-2010 ) Entrata in vigore del provvedimento: 07/01/2011 )
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 novembre 2010 , n. 223 Regolamento recante semplificazione e riordino dell'erogazione dei contributi all'editoria, a norma dell'articolo 44 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. (10G0245)
Capo I Semplificazione e riordino dei contributi di cui all'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 44 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,
recante semplificazione e riordino delle procedure di erogazione dei
contributi all'editoria;
Visto l'articolo 56 della legge 23 luglio 2009, n. 99;
Visto l'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Considerata l'opportunita' di emanare misure di semplificazione e
riordino della disciplina di erogazione dei contributi all'editoria
di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni,
ed alla legge 7 marzo 2001, n. 62, nonche' di ogni altra disposizione
legislativa o regolamentare ad esse connessa, secondo i principi e i
criteri direttivi indicati nel citato articolo 44 del decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112;
Vista la legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni;
Vista la legge 25 febbraio 1987, n. 67, e successive modificazioni;
Vista la legge 7 agosto1990, n. 250, e successive modificazioni;
Vista la legge 14 agosto 1991, n. 278, e successive modificazioni;
Vista la legge 15 novembre 1993, n. 466;
Vista la legge 7 marzo 2001, n. 62, e successive modificazioni;
Visto l'articolo 10-sexies del decreto-legge 30 dicembre 2009, n.
194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n.
25;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996,
n. 680, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997,
n. 525, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.
142;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15
settembre 1987, n. 410, e successive modificazioni;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 28 ottobre 2009;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 14 dicembre 2009;
Acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti per
materia e per i profili di carattere finanziario;
Considerato che la Prima Commissione Permanente del Senato ha
specificamente segnalato la necessita' di correggere, all'articolo
12, comma 1, l'erroneo riferimento alla legge 7 agosto 1990, n. 250,
trattandosi chiaramente della legge 7 agosto 1990, n. 230;
Ritenuto di doversi uniformare alla predetta osservazione, in
ragione della circostanza che la qualificazione della erroneita' del
riferimento normativo proviene dal medesimo ambito parlamentare dal
quale e' promanata la legge di delega per l'adozione del regolamento;
Sentito il Ministro per la semplificazione normativa;
Sentita l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 18 novembre 2010;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;
Emana
il seguente regolamento :
Art. 1 Presentazione delle domande
1. Le domande per la concessione dei contributi di cui all'articolo
3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, sottoscritte dal legale
rappresentante, sono presentate per via telematica e con firma
digitale dal 1° al 31 gennaio dell'anno successivo a quello di
riferimento dei contributi, secondo le modalita' pubblicate sul sito
internet della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Qualora
l'impresa sia impossibilitata ad utilizzare lo strumento informatico,
la domanda puo' essere presentata entro lo stesso termine anche
mediante raccomandata postale. Le domande presentate al di fuori del
periodo indicato sono inammissibili. La documentazione istruttoria e'
trasmessa, unicamente mediante raccomandata postale con avviso di
ricevimento o per via telematica, con firma digitale, secondo
modalita' indicate sul sito internet della Presidenza del Consiglio
dei Ministri. La medesima documentazione istruttoria deve comunque
pervenire, a pena di decadenza dal diritto all'ammissione al
contributo, entro il 30 settembre dell'anno in cui e' stata
presentata la domanda per la concessione.
Capo I Semplificazione e riordino dei contributi di cui all'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250
Art. 2Disposizioni relative ai requisiti per l'accesso ai contributi di cui all'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250.
1. Le imprese di cui all'articolo 3, commi 2, 2-bis, 2-ter, con
esclusione di quelle editrici di quotidiani editi e diffusi
all'estero, e 2-quater, della legge 7 agosto 1990, n. 250, nonche' le
imprese di cui all'articolo 153, comma 4, della legge 23 dicembre
2000, n. 388, fermi restando tutti gli altri requisiti di legge,
possono richiedere i relativi contributi a condizione che la testata
edita sia venduta, per le testate nazionali, nella misura di almeno
il 15 per cento delle copie distribuite e, per le testate locali,
nella misura di almeno il 30 per cento delle copie distribuite. Per
copie distribuite si intendono quelle poste in vendita in edicola o
presso punti di vendita non esclusivi, entrambi tramite contratti con
societa' di distribuzione esterne, non controllate ne' collegate
all'impresa editrice richiedente il contributo, ovvero quelle
distribuite in abbonamento a titolo oneroso. Nel computo delle copie
distribuite non rientrano quelle oggetto di vendita in blocco, da
intendersi quale vendita di una pluralita' di copie ad un soggetto ad
un prezzo inferiore a quello indicato sulla pubblicazione, effettuata
direttamente dalle imprese editrici, non in abbonamento ed al di
fuori della filiera distributiva, nonche' quelle cedute in
connessione con il versamento di quote associative, qualora non
espressamente destinate alla sottoscrizione di abbonamenti a prodotti
editoriali mediante doppia opzione di quota, e quelle diffuse tramite
lo strillonaggio. La tiratura, la distribuzione complessiva nelle sue
diverse modalita', nonche' la vendita, devono essere analiticamente
certificate da una societa' di revisione iscritta nell'apposito albo
tenuto dalla CONSOB. Ai fini del presente articolo si intende per
testata nazionale quella distribuita in almeno cinque regioni.
2. Fermi restando i requisiti previsti dall'articolo 1, commi 458 e
460, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, le cooperative devono
essere composte in prevalenza da giornalisti e la maggioranza dei
soci, mantenendo il medesimo criterio di prevalenza, deve risultare
dipendente della cooperativa, con contratto di lavoro a tempo pieno
ed indeterminato.
3. Le cooperative editrici costituite ai sensi e per gli effetti
dell'articolo 153, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
fermo restando il possesso di tutti gli altri requisiti previsti
dalla normativa vigente, possono continuare ad accedere ai contributi
di cui all'articolo 3, commi 2 e 2-quater, della legge 7 agosto 1990,
n. 250, a condizione che si costituiscano, entro il 31 dicembre
dell'anno di entrata in vigore del presente regolamento, in
cooperative giornalistiche che posseggano i requisiti di cui
all'articolo 6 della legge 5 agosto 1981, n. 416, come modificati
dall'articolo 1, commi 458 e 460, della legge 23 dicembre 2005, n.
266, e dal comma 2 del presente articolo.
Capo I Semplificazione e riordino dei contributi di cui all'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250
Art. 3 Disposizioni relative alle modalita' di calcolo dei contributi di cui all'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250.
1. I contributi alle imprese editrici di cui all'articolo 3, commi
2 e 2-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 250, nonche' alle imprese
editrici di quotidiani italiani editi e diffusi all'estero di cui al
comma 2-ter del medesimo articolo 3, sono calcolati sulla base di un
importo fisso annuo pari al 50 per cento dei costi ammissibili
risultanti dal bilancio, inclusi gli ammortamenti, e comunque non
superiore a 2 milioni di euro per ciascuna impresa, nonche' di un
importo variabile nella misura di euro 0,09 per ogni copia
distribuita ai sensi di quanto previsto dall'articolo 2, comma 1,
fino ad un massimo di 50 milioni di copie annue; l'ammontare
complessivo di tali contributi non puo' comunque superare il 60 per
cento dei costi come sopra indicati.
2. I contributi alle imprese editrici di giornali quotidiani in
lingua francese, ladina, slovena e tedesca, di cui all'articolo 3,
comma 2-ter, della legge 7 agosto 1990, n. 250, nonche' alle imprese
editrici di periodici di cui al comma 2-quater del medesimo articolo
3, sono calcolati sulla base di un importo fisso annuo pari al 30 per
cento dei costi ammissibili risultanti dal bilancio, inclusi gli
ammortamenti, e comunque non superiore a 1 milione di euro per
ciascuna impresa editrice di quotidiani ed a 300.000 euro per
ciascuna impresa editrice di periodici, nonche' di un importo
variabile, nella misura di euro 0,09 per i quotidiani e di euro 0,20
per i periodici, per ogni copia distribuita ai sensi di quanto
previsto dall'articolo 2, comma 1, del presente decreto, fino ad un
massimo di 50 milioni di copie annue. L'ammontare complessivo di tali
contributi non puo' comunque superare il 50 per cento dei costi come
sopra indicati.
3. Alle imprese editrici di quotidiani o periodici di cui
all'articolo 153, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ed
all'articolo 20, comma 3-ter, del decreto-legge 4 luglio 2006, n.
223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n.
248, continua ad applicarsi il disposto dell'articolo 1, comma 460,
della legge 23 dicembre 2005, n. 266. I relativi contributi sono
cosi' calcolati:
a) un contributo fisso annuo di importo pari al 40 per cento dei
costi ammissibili risultanti dal bilancio, inclusi gli ammortamenti,
e comunque non superiore a 1.290.000 euro per i quotidiani e a
310.000 euro per i periodici;
b) contributi variabili secondo i seguenti scaglioni:
1) per i giornali quotidiani: 258.000 euro all'anno da 10.000 a
30.000 copie di tiratura media giornaliera; 154.000 euro all'anno
ogni 10.000 copie di tiratura media giornaliera dalle 30.000 alle
150.000 copie; 103.000 euro all'anno ogni 10.000 copie di tiratura
media giornaliera oltre le 150.000 copie e fino alle 250.000 copie;
2) per i giornali periodici un contributo di 207.000 euro nel caso
di tirature medie superiori alle 10.000 copie;
c) un ulteriore contributo pari alla somma dei contributi di cui
alle lettere a) e b);
d) la somma dei contributi previsti alle lettere a), b) e c) non
puo' comunque superare il 70 per cento dei costi ammissibili.
4. Le agenzie di stampa di cui all'articolo 2, comma 30, della
legge 28 dicembre 1995, n. 549, e le agenzie di informazione
radiofonica di cui all'articolo 53, comma 15, della legge 27 dicembre
1997, n. 449, possono accedere a un contributo fisso annuo pari al 30
per cento dei costi ammissibili risultanti dal bilancio, inclusi gli
ammortamenti, e comunque non superiore a 1 milione di euro per
ciascuna impresa.
5. I costi sostenuti dalle imprese editrici per l'acquisto di
servizi editoriali consistenti nella predisposizione, anche parziale,
di pagine del giornale, continuano ad essere considerati, ai fini del
calcolo dei contributi di cui al presente articolo, unicamente nel
limite del 10 per cento di tutti gli altri costi ammissibili, purche'
in presenza di certificazione di regolarita' contributiva delle
imprese fornitrici dei medesimi servizi editoriali.
6. Ai fini del presente articolo per costi ammissibili si intendono
i costi direttamente connessi all'esercizio dell'attivita' editoriale
per la produzione della testata per la quale si richiedono i
contributi. Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, di natura non regolamentare, da adottarsi entro il 31
dicembre 2010, sono specificate le tipologie dei costi ammissibili.
7. In caso di insufficienza delle risorse stanziate sul pertinente
capitolo del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei
Ministri, agli aventi titolo spettano contributi ridotti mediante
riparto proporzionale.
Capo I Semplificazione e riordino dei contributi di cui all'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250
Art. 4 Disposizioni per favorire lo sviluppo dell'occupazione nel settore editoriale
1. Fermo restando quanto stabilito dal comma 2 dell'articolo 2 del
presente regolamento, il contributo spettante alle imprese editrici
di quotidiani, calcolato secondo i parametri di cui all'articolo 3,
e' ridotto del 20 per cento quando, risultando superiore a 2 milioni
di euro, l'impresa non abbia utilizzato, nell'intero anno di
riferimento del contributo, almeno 5 dipendenti, con prevalenza di
giornalisti, regolarmente assunti con contratto a tempo pieno ed
indeterminato, e quando, risultando superiore a 1 milione di euro ed
inferiore a 2 milioni di euro, l'impresa non abbia utilizzato,
nell'intero anno di riferimento del contributo, almeno 3 dipendenti,
con prevalenza di giornalisti, regolarmente assunti con contratto a
tempo pieno ed indeterminato. Il contributo spettante alle imprese
editrici di periodici, calcolato secondo i criteri di cui
all'articolo 3, e' ridotto del 20 per cento quando, risultando
superiore a 400 mila euro, l'impresa non abbia utilizzato,
nell'intero anno di riferimento del contributo, almeno 3 dipendenti,
con prevalenza di giornalisti regolarmente assunti con contratto a
tempo pieno ed indeterminato, e quando, superiore a 200 mila euro ed
inferiore a 400 mila euro, l'impresa non abbia utilizzato,
nell'intero anno di riferimento del contributo, almeno 2 dipendenti,
di cui almeno un giornalista, regolarmente assunti con contratto a
tempo pieno ed indeterminato.
Capo I Semplificazione e riordino dei contributi di cui all'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250
Art. 5 Situazioni di collegamento e controllo
1. Le situazioni di collegamento e di controllo fra imprese
editrici, ostative all'erogazione dei contributi, sono quelle
previste dall'articolo 3, commi 11-ter e 13, della legge 7 agosto
1990, n. 250, nonche' dall'articolo 1, comma 574, della legge 23
dicembre 2005, n. 266. Le situazioni di collegamento e di controllo
sono definite dall'articolo 2359 del codice civile, nonche'
dall'articolo 1, ottavo comma, della legge 5 agosto 1981, n. 416.
2. Ai fini dell'ammissibilita' della domanda di contributi le
situazioni di collegamento o controllo ostative all'erogazioni dei
contributi sono accertate dall'Amministrazione mediante dichiarazione
sostitutiva di atto notorio redatta ai sensi dell'articolo 47 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa richiedente i
contributi, nella quale e' dichiarata l'insussistenza di tali
rapporti ovvero sono indicate dettagliatamente le situazioni di
collegamento o controllo nelle quali versa l'impresa stessa. In caso
di situazioni di collegamento o controllo con altra societa' i legali
rappresentanti delle societa' controllanti o collegate presentano
dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante che le stesse
non hanno presentato domande di contributi.
3. Il Dipartimento per l'informazione e l'editoria provvede a
richiedere all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni
relativamente alle imprese richiedenti i contributi, oltre alla
regolarita' dell'iscrizione al Registro degli Operatori di
comunicazione (ROC), l'attestazione di conformita' degli assetti
societari alla normativa vigente, nonche' l'attestazione dell'assenza
di situazioni di controllo e/o collegamento per gli effetti di cui
all'articolo 3, commi 11-ter e 13, della legge 7 agosto 1990, n. 250,
e dell'articolo 1, comma 574, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
Capo I Semplificazione e riordino dei contributi di cui all'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250
Art. 6 Attivita' di controllo
1. In relazione alle richieste di contributi ai sensi dell'articolo
3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, il Dipartimento per
l'informazione e l'editoria assicura lo svolgimento degli opportuni
accertamenti ed approfondimenti, anche a campione, sulla
documentazione presentata dai soggetti richiedenti, anche ai fini
dell'applicazione di quanto previsto dagli articoli 75 e 76 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
2. Annualmente il Dipartimento per l'informazione e l'editoria
trasmette alla Guardia di finanza l'elenco dei soggetti ammessi al
contributo ed i relativi importi erogati ai fini dello sviluppo di
eventuali accertamenti e controlli, anche a campione.
Capo II Semplificazioni e riordino dei contributi alle imprese radiofoniche e televisive
Art. 7 Criterio di applicazione
1. Ai fini dell'applicazione del presente Capo, resta fermo quanto
previsto dall'articolo 10-sexies, comma 1, lettera e), del
decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25.
Capo II Semplificazioni e riordino dei contributi alle imprese radiofoniche e televisive
Art. 8 Disposizioni di semplificazione
1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 7 del presente
regolamento, ai fini dell'applicazione dell'articolo 11 della legge
25 febbraio 1987, n. 67, degli articoli 4 e 8 della legge 7 agosto
1990, n. 250, dell'articolo 23 della legge 6 agosto 1990, n. 223, e
dell'articolo 10-bis, comma 1, lettera c), del decreto-legge 1°
ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
novembre 2007, n. 222, le domande per la concessione dei contributi
dovranno essere corredate, anche non contestualmente, dalla
documentazione indicata ai commi seguenti, comprendente quella idonea
a dimostrare che le trasmissioni sono effettuate nel limite orario
previsto dalle suddette disposizioni, con frequenza non inferiore a
cinque giorni alla settimana o, in alternativa, a centoventi giorni
al semestre.
2. Le domande presentate dalle imprese di cui alle disposizioni
citate nel comma 1, sottoscritte dal legale rappresentante, sono
presentate per via telematica e con firma digitale dal 1° al 31
gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento dei contributi,
secondo le modalita' pubblicate sul sito internet della Presidenza
del Consiglio dei Ministri. Qualora per giustificati motivi l'impresa
sia impossibilitata ad utilizzare lo strumento informatico, la
domanda puo' essere presentata entro lo stesso termine anche mediante
raccomandata postale. Le domande presentate al di fuori del periodo
indicato sono irricevibili. La documentazione istruttoria e'
trasmessa, unicamente mediante raccomandata postale con avviso di
ricevimento o per via telematica, con firma digitale, secondo
modalita' indicate sul sito internet della Presidenza del Consiglio
dei Ministri. La medesima documentazione istruttoria deve comunque
pervenire, a pena di decadenza dal diritto all'ammissione al
contributo, entro il 30 settembre dell'anno in cui e' stata
presentata la domanda per la concessione.
3. In luogo della documentazione da inviare a corredo della domanda
dei contributi, come specificata dall'articolo 2 del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 15 settembre 1987, n. 410, e
dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 16
settembre 1996, n. 680, le imprese possono presentare una
dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' ai sensi degli
articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, comprovante:
a) la sede legale e la sede operativa dell'impresa;
b) gli estremi della registrazione della testata giornalistica
presso il competente Tribunale ovvero presso il Registro degli
operatori della comunicazione;
c) gli estremi del decreto di concessione o altro titolo richiesto
dal Ministero dello sviluppo economico, ovvero di conferma o voltura
degli stessi;
d) il numero di codice fiscale e di partita IVA dell'impresa;
e) il palinsesto settimanale tipo, con l'ora dell'inizio e l'ora
della fine di ciascun programma, nonche' la relativa durata, al netto
di ogni interruzione pubblicitaria. Nell'ambito del palinsesto vanno
puntualmente indicati i propri programmi informativi e quelli
autoprodotti, nonche' la loro percentuale sulle ore complessive di
trasmissione effettuate ogni giorno nel limite orario previsto dalle
suddette disposizioni;
f) il numero dei dipendenti iscritti presso i rispettivi competenti
Enti previdenziali con l'indicazione delle sedi di iscrizione. La
dichiarazione deve essere resa anche in assenza di dipendenti;
g) le singole utenze telefoniche ed elettriche indicate in domanda,
con l'attestazione dell'uso esclusivo delle stesse per finalita'
aziendali;
h) il tipo di satellite utilizzato per la fornitura dei servizi di
comunicazione, nonche' la sua posizione orbitale, specificando la
percentuale di utilizzo imputabile al segmento inerente la
contribuzione.
4. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 7 del presente
regolamento, le imprese che richiedono il rimborso per servizi
forniti dalle agenzie di stampa e informazione e per canoni di
noleggio ed abbonamento ai servizi di comunicazione di qualsiasi
tipo, ivi compresi i sistemi via satellite, inviano altresi' copia
conforme, ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, delle fatture emesse
rispettivamente dalle agenzie di informazione o dai gestori dei
servizi di comunicazione, con relativa quietanza. Le stesse imprese
comunicano inoltre le modalita' di pagamento indicando, in caso di
accredito su conto corrente bancario, istituto di credito e codice
IBAN.
5. Le imprese iscritte alla Camera di Commercio possono presentare
il certificato di vigenza in luogo dello statuto, dell'atto
costitutivo e dei verbali di assemblea di nomina degli amministratori
e dei sindaci. Per tutti gli altri soggetti resta l'obbligo, se
emittenti radiofoniche, di invio della documentazione di cui
all'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 15 settembre 1987, n. 410, o, se emittenti
televisive, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto
del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 680.
6. La comunicazioni di preavviso previste dall'articolo 1, comma 3,
del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 settembre
1987, n. 410, nonche' dall'articolo 1, comma 3, del decreto del
Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 680,
rispettivamente per le imprese di radiodiffusione sonora e
televisiva, sono obbligatorie soltanto ai fini della presentazione
della prima domanda annuale di contributi, a pena di inammissibilita'
della medesima. Il preavviso di domanda e', altresi', presentato
obbligatoriamente, al Dipartimento per l'informazione e l'editoria,
dagli aventi causa di imprese di radiodiffusione sonora o televisiva
entro sessanta giorni dal subentro. Nel caso in cui l'impresa di
radiodiffusione non presenti la domanda di concessione del contributo
per una o piu' annualita', la comunicazione di preavviso dovra'
essere presentata nuovamente al Dipartimento per l'informazione e
l'editoria.
7. Le commissioni consultive previste dall'articolo 4 del decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 settembre 1987, n. 410,
e dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 16
settembre 1996, n. 680, sono presiedute dal Sottosegretario di Stato
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega per
l'informazione e l'editoria e sono cosi' composte:
a) il Capo del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;
b) il Coordinatore dell'Ufficio per il sostegno all'editoria del
medesimo Dipartimento;
c) il Coordinatore del Servizio per il sostegno radiotelevisivo del
medesimo Dipartimento;
d) un dirigente di prima fascia del Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato;
e) un dirigente di prima fascia del Ministero dello sviluppo
economico - Direzione generale delle comunicazioni;
f) due esperti in materie giuridiche ed economiche aventi
attinenza, rispettivamente, con l'informazione radiofonica e con
l'informazione televisiva nominati con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri;
g) un membro designato da ognuna delle associazioni nazionali di
categoria maggiormente rappresentative, rispettivamente, delle
imprese private di radiodiffusione sonora, nazionali e locali, e
delle imprese private televisive locali, per un totale di non piu' di
sei membri per ogni commissione;
h) un rappresentante dell'Ordine nazionale dei giornalisti;
i) un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei
giornalisti;
l) un esperto o operatore delle imprese di radiodiffusione sonora
di testate organi di partiti politici, nominato dal Presidente del
Consiglio dei Ministri per la commissione prevista dall'articolo 4
del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 settembre
1987, n. 410.
Capo II Semplificazioni e riordino dei contributi alle imprese radiofoniche e televisive
Art. 9 Agenzie di informazione radiofoniche e televisive
1. Le agenzie di informazione radiofonica di cui all'articolo 11
della legge 7 agosto 1990, n. 250, nonche' le agenzie di cui
all'articolo 5, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica
16 settembre 1996, n. 680, devono disporre, per l'intero anno, di una
struttura redazionale di almeno 15 giornalisti con rapporto di lavoro
subordinato a tempo pieno, regolarmente iscritti all'Istituto
nazionale di previdenza dei giornalisti italiani - INPGI. Le agenzie
di cui sopra devono essere collegate, in almeno 13 regioni, con
almeno 40 emittenti radiofoniche o 40 emittenti televisive e
diffondere oltre 2000 notiziari l'anno.
2. Le agenzie regionali previste dall'articolo 11 della legge 25
febbraio 1987, n. 67, e dall'articolo 8 della legge 7 agosto 1990, n.
250, come disciplinate dall'articolo 5 del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 15 settembre 1987, n. 410, e dall'articolo 5,
comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre
1996, n. 680, devono disporre, per l'intero anno, di una struttura
redazionale di almeno 4 giornalisti con rapporto di lavoro
subordinato a tempo pieno regolarmente iscritti all'Istituto
nazionale di previdenza dei giornalisti italiani - INPGI. Le agenzie
di cui sopra devono essere collegate con almeno 10 emittenti
radiofoniche o televisive nella stessa regione o in regioni limitrofe
e diffondere oltre 1000 notiziari l'anno.
3. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 7 del presente
regolamento, il fatturato di ciascun esercizio delle agenzie
nazionali e locali relativo a canoni di abbonamento per i quali le
imprese radiofoniche e televisive richiedono i contributi di cui
all'articolo 11, comma 1, della legge 25 febbraio 1987, n. 67,
all'articolo 8 della legge 7 agosto 1990, n. 250, all'articolo 23,
comma 3, della legge 6 agosto 1990, n. 223, deve riferirsi, a pena di
inammissibilita' all'accesso ai contributi medesimi, per almeno i due
terzi a forniture di servizi a favore di imprese che non abbiano, ai
sensi del primo comma dell'articolo 2359 del codice civile, alcun
rapporto di collegamento o controllo con le agenzie stesse. Il
superamento di tale limite rappresenta circostanza preclusiva
all'accesso ai contributi medesimi per l'impresa radiofonica e
televisiva che abbia sottoscritto abbonamenti con le predette
agenzie; a tale fine il legale rappresentante dell'agenzia di stampa
o informazione presenta dichiarazione sostitutiva di atto di
notorieta' redatta ai sensi dell'articolo 47 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante
l'insussistenza di tale superamento.
4. Le agenzie di informazione di cui ai commi del presente articolo
sono tenute a specificare nelle fatture rilasciate alle imprese
radiofoniche e televisive i servizi forniti e i corrispettivi di
ognuno di essi.
Capo II Semplificazioni e riordino dei contributi alle imprese radiofoniche e televisive
Art. 10 Canoni ammessi a rimborso
1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 7 del presente
regolamento, e fermi restando gli specifici requisiti previsti dalle
disposizioni vigenti per il rimborso dei canoni di abbonamento ai
servizi delle agenzie di informazione, le imprese radiofoniche e
televisive che chiedono i predetti rimborsi devono assicurare il
rispetto delle ulteriori condizioni specificate nel presente
articolo.
2. Le imprese radiofoniche nazionali in possesso di concessione a
carattere commerciale che richiedono le provvidenze di cui
all'articolo 11, comma 1, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, sono
tenute ad avere alle loro dipendenze, a pena di esclusione, nell'anno
per il quale si richiedono le provvidenze, almeno cinque giornalisti
regolarmente iscritti all'Istituto nazionale di previdenza dei
giornalisti italiani - INPGI, con contratto di lavoro a tempo pieno.
Il complessivo rimborso del 60 per cento delle spese sostenute per
abbonamento ai servizi delle agenzie di stampa e di informazione a
diffusione nazionale o regionale, ammissibili ai sensi della
normativa vigente, a favore delle imprese sopraindicate, non puo'
superare 100.000 euro all'anno; per ogni ulteriore giornalista
dipendente a tempo pieno il suddetto limite e' incrementato di 20.000
euro. La somma complessiva del contributo relativo al rimborso per
l'abbonamento ai servizi di agenzie di stampa e di informazione non
puo' comunque essere superiore a 200.000 euro l'anno.
3. Le imprese radiofoniche locali a carattere commerciale che
richiedono i contributi di cui all'articolo 11, comma 1, della legge
25 febbraio 1987, n. 67, le imprese televisive locali a carattere
commerciale che richiedono i contributi di cui all'articolo 23, comma
3, della legge 6 agosto 1990, n. 223, sono tenute ad avere alle loro
dipendenze, a pena di esclusione, nell'anno per il quale si
richiedono le provvidenze, almeno un giornalista, regolarmente
iscritto all'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti
italiani - INPGI, con contratto di lavoro a tempo pieno. Il
complessivo rimborso del 60 per cento delle spese sostenute per
l'abbonamento ai servizi delle agenzie di stampa e di informazione a
diffusione nazionale o regionale, ammissibili ai sensi della
normativa vigente, a favore delle imprese sopraindicate, non puo'
superare 25.000 euro all'anno; per ogni ulteriore giornalista
dipendente a tempo pieno il suddetto limite e' incrementato di 10.000
euro. La somma complessiva del contributo relativo al rimborso per
l'abbonamento ai servizi delle agenzie di stampa e di informazione
non puo' comunque essere superiore a 55.000 euro l'anno.
4. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 7 del presente
regolamento, le imprese radiofoniche locali in possesso dei requisiti
previsti dall'articolo 8 della legge 7 agosto 1990, n. 250, possono
accedere al rimborso del 60 per cento delle spese sostenute per
l'abbonamento ai servizi di agenzie di stampa e di informazione a
diffusione nazionale o regionale, per non piu' di 15.000 euro l'anno.
5. Le imprese che richiedono i contributi previsti dall'articolo 4
della legge 7 agosto 1990, n. 250, sono tenute ad avere alle loro
dipendenze almeno quattro giornalisti a tempo pieno a norma del
contratto nazionale di lavoro.
Capo II Semplificazioni e riordino dei contributi alle imprese radiofoniche e televisive
Art. 11 Attivita' di controllo
1. In relazione alle richieste di contributi ai sensi dell'articolo
11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, degli articoli 4 e 8 della
legge 7 agosto 1990, n. 250, dell'articolo 23 della legge 6 agosto
1990, n. 223, il Dipartimento per l'informazione e l'editoria
assicura lo svolgimento degli opportuni accertamenti ed
approfondimenti, anche a campione, sulla documentazione presentata
dai soggetti richiedenti, anche attraverso il ricorso alla Guardia di
finanza.
Capo II Semplificazioni e riordino dei contributi alle imprese radiofoniche e televisive
Art. 12Calcolo dei contributi di cui all'articolo 4 della legge 7 agosto 1990, n. 250
1. Le imprese radiofoniche private che abbiano svolto attivita' di
informazione di interesse generale ai sensi della legge 7 agosto
1990, n. 230, mantengono il diritto all'intero contributo previsto
dalla legge 7 agosto 1990, n. 250, e dalla legge 14 agosto 1991, n.
278, anche in presenza di riparto percentuale tra gli altri aventi
diritto.
2. Le imprese radiofoniche che alla data del 31 dicembre 2005 hanno
maturato il diritto ai contributi di cui all'articolo 4 della legge 7
agosto 1990, n. 250, continuano a percepire i contributi previsti del
citato articolo 4 della legge n. 250 del 1990. Ai medesimi
beneficiari non si applica il raddoppio previsto dall'articolo 2
della legge 14 agosto 1991, n. 278.
3. Con esclusione delle erogazioni a favore delle imprese di cui al
comma 1, le erogazioni previste dall'articolo 10-bis, comma 1,
lettera c), del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, sono
effettuate, ove necessario, mediante riparto percentuale delle
risorse disponibili fra tutte le imprese radiofoniche e televisive
aventi titolo ai sensi del presente Capo.
4. I contributi previsti dagli articoli 4 e 8 della legge 7 agosto
1990, n. 250, dall'articolo 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67,
dall'articolo 23 della legge 6 agosto 1990, n. 223, per le emittenti
radiofoniche e televisive, non possono comunque eccedere, per ogni
singola impresa, l'importo di 4 milioni di euro.
5. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1 del presente articolo,
in caso di insufficienza delle risorse stanziate sul pertinente
capitolo del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei
Ministri, agli aventi titolo spettano contributi ridotti mediante
riparto proporzionale.
Capo III Semplificazione e riordino in materia di credito agevolato
Art. 13 Concessione delle agevolazioni di credito alle imprese editoriali
1. Le agevolazioni di credito alle imprese editoriali di cui
all'articolo 4 della legge 7 marzo 2001, n. 62, sono concesse nella
forma di contributi in conto interessi su finanziamenti a valere sul
Fondo per le agevolazioni di credito di cui all'articolo 5 della
medesima legge n. 62 del 2001. Alla concessione delle predette
agevolazioni di credito si provvede mediante la valutazione di
progetti che presentano cumulativamente le seguenti caratteristiche:
a) preventiva deliberazione dell'istituto finanziatore da allegare
alla domanda, pena la non procedibilita' nella valutazione della
domanda stessa;
b) finanziamento bancario e/o operazione di locazione finanziaria,
della durata massima di dieci anni, finalizzato al progetto. Il
finanziamento e' ammesso a contributo in misura non superiore a euro
15 milioni;
c) realizzazione del progetto entro un anno dal termine di scadenza
di presentazione della domanda. Sono, altresi', ammesse le spese
sostenute nei due anni antecedenti la data di presentazione della
domanda.
2. Con Avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, sono comunicati
il termine finale, non inferiore a novanta giorni, di presentazione
delle domande a pena di decadenza, l'ammontare delle risorse
disponibili, i requisiti dell'impresa proponente e dell'iniziativa in
base ai quali e' effettuata la valutazione ai fini della concessione
del contributo, nonche' la documentazione da produrre a corredo della
domanda. L'emanazione dell'Avviso costituisce impegno per le somme
ivi indicate. Le somme impegnate per le finalita' di cui al comma 1
dell'articolo 5 della legge 7 marzo 2001, n. 62, ed a qualsiasi
titolo disimpegnate, nonche' le somme erogate per le medesime
finalita' ed a qualsiasi titolo restituite, sono contestualmente
riassegnate al Fondo stesso.
3. I requisiti dell'iniziativa di cui al comma 2 attengono alla
tipologia del progetto, al fine perseguito dallo stesso, alla
coerenza degli strumenti con il perseguimento degli obiettivi
previsti. La validita' tecnica, economica e finanziaria
dell'iniziativa e' valutata con particolare riferimento alla
congruita' delle spese previste, alla redditivita', alle prospettive
di mercato e agli obiettivi di sviluppo aziendale.
4. Nell'ambito dei requisiti dell'iniziativa attinenti alla
tipologia del progetto di cui al comma 3, sono ammessi alle
agevolazioni di credito i beni, anche quando dati in comodato ad
altri soggetti, a condizione che essi vengano utilizzati
esclusivamente per la produzione o per la distribuzione di giornali
quotidiani, periodici o libri realizzati dalle imprese ammesse alle
agevolazioni di credito. Il requisito dell'esclusivita' e' accertato
mediante l'acquisizione del contratto di comodato debitamente
registrato da cui risulti espressamente tale clausola.
Capo III Semplificazione e riordino in materia di credito agevolato
Art. 14 Procedura di concessione e documentazione per la corresponsione del contributo
1. L'Avviso per la presentazione delle domande di cui all'articolo
13, comma 2, e' previsto con cadenza annuale, compatibilmente alla
disponibilita' di risorse finanziarie.
2. Il richiedente e' tenuto a realizzare il progetto oggetto della
domanda entro dodici mesi dal termine di scadenza previsto
nell'Avviso per la presentazione delle domande. Le variazioni
intervenute nel corso della realizzazione del progetto sono
comunicate al Comitato entro i medesimi termini previsti per la
realizzazione del progetto stesso.
3. La mancata realizzazione del progetto, nonche' la mancata
comunicazione delle variazioni entro i termini di cui al comma 2
comporta la non procedibilita' nella valutazione delle domande.
4. Entro i successivi sessanta giorni dal termine previsto dal
comma 2, i soggetti richiedenti producono, comunque, pena la non
procedibilita' nella valutazione delle domande, la seguente
documentazione:
a) il contratto di mutuo finalizzato al progetto corredato dal
piano di ammortamento bancario laddove non ancora presentato. Il
tasso di interesse e le altre condizioni economiche alle quali e'
riferito il contratto di mutuo sono liberamente concordate tra le
parti;
b) la documentazione delle spese sostenute per il progetto
consistente in fatture e documenti fiscalmente regolari, in originale
quietanzato o in copia dichiarata conforme;
c) una perizia giurata di un esperto del settore, iscritto al
relativo albo professionale, scelto tra i consulenti tecnici di
ufficio presso il Tribunale del luogo dove ha sede legale l'istante,
che attesti la realizzazione e la corrispondenza degli investimenti
alla finalita' del progetto, nonche' la congruita' dei costi
sostenuti.
5. Nel caso di oneri da riqualificazione del personale o da costi
organizzativi, occorre esibire:
a) idonea documentazione di spesa nelle ipotesi di ricorso ad
organismi esterni all'impresa;
b) elementi di contabilita' interna aziendale, nelle altre ipotesi.
6. Nel caso di progetti realizzati con il ricorso alla locazione
finanziaria i soggetti richiedenti producono, comunque, pena la non
procedibilita' della valutazione delle domande, la seguente
documentazione entro i medesimi termini previsti dal comma 4:
a) il contratto di locazione finanziaria debitamente registrato;
b) una relazione redatta dalla societa' di locazione finanziaria
consistente nella descrizione dei beni oggetto della locazione
finanziaria stessa con l'indicazione dei singoli costi d'acquisto e
dell'importo dei canoni stabiliti e delle scadenze di pagamento;
c) la documentazione delle spese sostenute per il progetto
consistente in fatture e documenti fiscalmente regolari, in originale
quietanzato o in copia dichiarata conforme;
d) una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' che
attesti la consegna dei beni oggetto della locazione finanziaria. Il
momento giuridico che attesta la data di realizzazione degli
investimenti coincide con l'entrata in possesso del bene da parte del
soggetto richiedente le agevolazioni di credito;
e) una perizia giurata di un esperto del settore, iscritto al
relativo albo professionale, scelto tra i consulenti tecnici di
ufficio presso il Tribunale del luogo dove ha sede legale l'istante,
che attesti la realizzazione e la corrispondenza degli investimenti
alla finalita' del progetto, nonche' la congruita' dei costi
sostenuti.
7. Il Comitato di cui all'articolo 16, sulla base dell'istruttoria
del Servizio competente che predispone una relazione, esaminata la
domanda dell'impresa richiedente, nonche' la delibera dell'istituto
finanziatore, approva o rigetta il progetto, previa specifica
valutazione dello stesso con particolare riferimento al complesso
delle iniziative di carattere finanziario ed industriale, attraverso
le quali si prevede di raggiungere gli obiettivi assegnati e delibera
in merito alla concessione delle agevolazioni di credito a carico
dello Stato secondo criteri di redditivita', sviluppo aziendale e
tenendo conto delle prospettive di mercato. La delibera del Comitato
e' notificata al soggetto richiedente a cura del Servizio stesso
entro diciotto mesi dal termine di scadenza previsto per la
presentazione della domanda.
8. La liquidazione del contributo si effettua direttamente al
soggetto richiedente, entro 4 mesi dalla data di notifica della
delibera del Comitato, previa verifica della completezza della
documentazione.
Capo III Semplificazione e riordino in materia di credito agevolato
Art. 15 Determinazione del contributo
1. Ai fini della concessione delle agevolazioni di cui all'articolo
13 le spese per la realizzazione dei progetti sono ammesse in misura
pari al 50 per cento di quella finanziate dai soggetti autorizzati
all'esercizio dell'attivita' bancaria o all'esercizio dell'attivita'
di locazione finanziaria e ritenute ammissibili dal Comitato di cui
all'articolo 16, ivi comprese le spese previste per il fabbisogno
annuale delle scorte in misura non superiore al 20 per cento degli
investimenti fissi ammessi alle agevolazioni di credito.
2. L'ammontare del contributo e' pari al 50 per cento degli
interessi sull'importo delle spese finanziate ammesse a contributo,
calcolato al tasso di riferimento fissato con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze vigente alla data della delibera del
Comitato. Il contributo e', comunque, calcolato al tasso di interesse
piu' basso fra quello concordato tra le parti e quello di
riferimento.
3. L'ammissione alle agevolazioni di credito di cui all'articolo 13
e' disposta sulla base della delibera del Comitato di cui
all'articolo 16 nei limiti delle disponibilita' finanziarie
evidenziate nell'Avviso. In caso di disponibilita' finanziarie
inferiori all'importo complessivo dei contributi erogabili calcolati
sulla base dei piani di ammortamento sviluppati al tasso di
riferimento fissato con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze vigente alla data della delibera del Comitato, i contributi
stessi sono proporzionalmente ridotti nei limiti delle risorse
indicate nell'Avviso.
4. Il contributo in conto interessi, calcolato sulla base del tasso
di riferimento vigente alla data della delibera del Comitato, e'
accordato, ferma restando la durata complessiva di dieci anni a
partire dalla data di stipula del contratto di mutuo, per un periodo
di utilizzo/preammortamento che non puo' essere superiore a due anni,
con riferimento alle somme erogate e con decorrenza dalla data delle
singole erogazioni effettuate dall'istituto finanziatore, in misura
pari alla differenza tra il tasso di riferimento ed il 50 per cento
dello stesso, nonche', per il periodo di ammortamento, in misura pari
alla differenza tra la rata di ammortamento calcolata al tasso di
riferimento e la rata calcolata al 50 per cento dello stesso.
5. Il calcolo del contributo e' effettuato secondo un piano di
ammortamento sviluppato a rata costante semestrale - con scadenze
fissate al 30 giugno ed al 31 dicembre di ogni anno - elaborato dal
Servizio competente ed erogato in un'unica soluzione, direttamente al
soggetto richiedente, attualizzando l'importo complessivo del
contributo stesso al tasso di riferimento fissato con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze vigente alla data del
provvedimento di liquidazione.
6. Il contributo in conto canoni, calcolato sulla base del tasso di
riferimento vigente alla data della delibera del Comitato, senza
alcun riferimento alle scadenze di pagamento del canone. Il calcolo
di detto contributo e' effettuato secondo un piano di ammortamento
sviluppato a rata costante semestrale - con scadenze fissate al 30
giugno ed al 31 dicembre di ogni anno - elaborato dal Servizio
competente ed erogato direttamente al soggetto richiedente in
un'unica soluzione, attualizzando l'importo complessivo del
contributo stesso al tasso di riferimento fissato con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze vigente alla data del
provvedimento di liquidazione.
Capo III Semplificazione e riordino in materia di credito agevolato
Art. 16 Comitato per le agevolazioni di credito
1. Il Comitato di cui al comma 4 dell'articolo 7 della legge 7
marzo 2001, n. 62, e' nominato con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata
in vigore del presente regolamento, ed e' cosi' composto:
a) dal Capo del Dipartimento per l'informazione e l'editoria
della Presidenza del Consiglio dei Ministri con funzioni di
Presidente;
b) dal Capo dell'Ufficio per il sostegno all'editoria del
Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del
Consiglio dei Ministri;
c) dal capo dell'Ufficio bilancio e ragioneria della Presidenza
del Consiglio;
d) da un rappresentante del Ministero dell'economia e finanze;
e) da un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico;
f) da due esperti in materia di editoria, da un esperto in
materia di editoria elettronica, nonche' un esperto nel campo
dell'ingegneria designati dal Presidente del Consiglio dei Ministri.
2. Il Comitato delibera l'ammissione al contributo di cui
all'articolo 15. Per la validita' delle riunioni del Comitato e'
richiesta la presenza di almeno i due terzi dei componenti e le
delibere sono assunte con il voto della maggioranza dei presenti ad
esclusione degli astenuti. In caso di parita' di voti prevale la
deliberazione alla quale aderisce il Capo del Dipartimento per
l'informazione e l'editoria.
3. Per il proprio funzionamento il Comitato si avvale di una
segreteria nominata con il decreto di cui al comma 1, individuata
nell'ambito delle risorse del Dipartimento per l'informazione e
l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che provvede
anche all'istruttoria dei provvedimenti di concessione dei
contributi.
4. Il funzionamento del Comitato non comporta nuovi o maggiori
oneri a carico del bilancio dello Stato. Ai membri del Comitato non
sono corrisposti indennita', gettoni di presenza o rimborsi spese.
Capo III Semplificazione e riordino in materia di credito agevolato
Art. 17 Presentazione delle domande
1. Le domande di cui all'articolo 13, sottoscritte dal legale
rappresentante dell'impresa, sono presentate per via telematica e con
firma digitale, secondo le modalita' pubblicate sul sito internet del
Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del
Consiglio dei Ministri. Nel caso in cui per giustificati motivi
l'impresa sia impossibilitata ad utilizzare lo strumento informatico,
la domanda puo' essere presentata entro lo stesso termine indicato
nell'articolo 14, comma 2, per mezzo di raccomandata postale con
l'indicazione dei motivi ostativi.
Capo III Semplificazione e riordino in materia di credito agevolato
Art. 18 Controlli e revoca dei benefici
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 5, comma 12, della
legge 7 marzo 2001, n. 62, l'elenco dei soggetti ammessi alle
agevolazioni di credito e' trasmesso alla Guardia di finanza che,
anche ai fini dell'applicazione di quanto previsto dagli articoli 75
e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.
445, effettua l'attivita' di controllo.
2. Qualora i beni oggetto del progetto ammesso alle agevolazioni di
credito siano alienati, ceduti, distratti nei cinque anni successivi
alla concessione, ovvero tre anni nel caso di beni a rapida
obsolescenza, e' disposta la revoca del contributo.
3. Per la durata del finanziamento l'impresa e' tenuta entro il 31
gennaio di ogni anno ad inoltrare al Dipartimento per l'informazione
e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri una
dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' attestante
l'avvenuto regolare pagamento delle rate del mutuo e/o dei canoni di
locazione finanziaria. Al mancato inoltro di detta documentazione e'
disposta la revoca del contributo gia' concesso.
4. Nei casi di estinzione anticipata del contratto di mutuo e/o del
contratto di locazione finanziaria, di fallimento o di
assoggettamento ad ogni altra procedura concorsuale, la concessione
del contributo statale e' revocata, con ripetizione delle somme, a
decorrere rispettivamente dalla data di estinzione del mutuo, da
quella di dichiarazione del fallimento, di assoggettamento a
procedura concorsuale.
Capo III Semplificazione e riordino in materia di credito agevolato
Art. 19 Disposizioni transitorie
1. Le agevolazioni di credito gia' concesse, alla data di entrata
in vigore del presente regolamento, ai sensi della legge 5 agosto
1981, n. 416, e della legge 7 marzo 2001, n. 62, continuano ad essere
erogate secondo le disposizioni ivi contenute fino all'esaurimento
delle relative procedure.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
regolamento, al Comitato di cui all'articolo 16 sono altresi'
attribuite le competenze sui procedimenti ancora in atto relativi ad
agevolazioni di credito concesse ai sensi del comma 1.
Capo IV Disposizioni finali e abrogazioni
Art. 20 Disposizioni in materia di regolarita' previdenziale
1. Il Dipartimento per l'informazione e l'editoria provvede, per le
imprese editoriali, radiofoniche e televisive che hanno presentato
regolare domanda di contributi ai sensi dei Capi I e II del presente
regolamento, a richiedere ai competenti Enti previdenziali
certificazione comprovante la regolarita' contributiva.
2. Le imprese editoriali, radiofoniche e televisive rimaste
soccombenti, con sentenza passata in giudicato, a seguito di ricorsi
giurisdizionali in materia di adempimenti previdenziali, non possono
percepire contributi fino alla completa esecuzione della sentenza
medesima, certificata dagli Enti previdenziali interessati.
Capo IV Disposizioni finali e abrogazioni
Art. 21 Abrogazioni
1. Sono abrogate le seguenti norme:
a) in relazione al Capo I:
1) il comma 2 dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n.
250, limitatamente alle parole: «, il cui ammontare non puo' comunque
superare il 50 per cento dei costi complessivi, compresi gli
ammortamenti, risultanti dal bilancio dell'impresa stessa»;
2) la lettera e) del comma 2 dell'articolo 3 della legge 7
agosto 1990, n. 250;
3) il comma 2-bis dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n.
250, limitatamente alle parole: «e in misura, comunque, non superiore
al 50 per cento dei costi complessivi, compresi gli ammortamenti,
risultanti dal bilancio dell'impresa stessa,»;
4) il primo periodo del comma 2-ter dell'articolo 3 della legge
7 agosto 1990, n. 250, limitatamente alle parole: «con esclusione di
quelli previsti dal comma 11, e in misura, comunque, non superiore al
50 per cento dei costi complessivi, compresi gli ammortamenti,
risultanti dal bilancio dell'impresa stessa,»;
5) il secondo periodo del comma 2-ter dell'articolo 3 della
legge 7 agosto 1990, n. 250, limitatamente alle parole: «e 11 e in
misura, comunque, non superiore al 50 per cento dei costi
complessivi, compresi gli ammortamenti, risultanti dal bilancio
dell'impresa stessa,»;
6) il comma 2-quater dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990,
n. 250, limitatamente alle parole da: «ivi comprese» fino alle
seguenti: «dal comma 11»;
7) il comma 7 dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n.
250;
8) il comma 8 dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n.
250;
9) il comma 9 dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n.
250;
10) il comma 10 dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n.
250;
11) il comma 11 dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n.
250;
12) il comma 12 dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n.
250;
13) il comma 15-bis dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990,
n. 250;
14) il comma 1 dell'articolo 2 della legge 14 agosto 1991, n.
278, limitatamente alle parole: «dall'articolo 3, comma 11, e»;
15) l'articolo 2 della legge 15 novembre 1993, n. 466;
16) il secondo periodo del comma 1246 dell'articolo 1 della
legge 27 dicembre 2006, n. 296;
b) in relazione al Capo II:
1) le parole da: «La quota spettante» a: «ai sensi della
presente legge: » dell'articolo 10-bis, comma 1, lettera c), del
decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, sono soppresse;
2) il comma 13 dell'articolo 7 della legge 3 maggio 2004, n.
112;
3) il comma 3 dell'articolo 4 del decreto del Presidente della
Repubblica 16 settembre 1996, n. 680;
4) il comma 1 dell'articolo 4 del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 15 settembre 1987, n. 410;
c) in relazione al Capo III:
1) i commi 3, 8, 10, 14 e 15 dell'articolo 5, l'articolo 6 e
l'articolo 7 della legge 7 marzo 2001, n. 62;
2) gli articoli 1, 2, 4, 5, 6 e 9, i commi 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 dell'articolo 3 e il comma 1 dell'articolo
10 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.
142;
3) l'articolo 1, comma 3-bis, del decreto-legge 24 dicembre
2003, n. 353, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
2004, n. 46;
4) l'articolo 10, comma 8, del decreto-legge 1° ottobre 2007,
n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007,
n. 222.
Capo IV Disposizioni finali e abrogazioni
Art. 22 Norme finali
1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 7 del presente
regolamento, in attuazione dell'articolo 44 del decreto-legge 25
giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n.133, i contributi e le provvidenze spettano nel limite
dello stanziamento iscritto sul pertinente capitolo del bilancio
autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri procedendo, ove
necessario, a riparto proporzionale dei contributi tra gli aventi
diritto, ai sensi dell'articolo 2, comma 62, della legge 23 dicembre
2009, n. 191.
2. Ai sensi del comma 1 dell'articolo 56 della legge 23 luglio
2009, n. 99, il presente regolamento entra in vigore a decorrere dal
bilancio d'esercizio delle imprese beneficiarie successivo a quello
in corso alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara'
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 25 novembre 2010
NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del
Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: Alfano
Registrato alla Corte dei conti il 15 dicembre 2010
Ministeri istituzionali, registro n. 20, foglio n. 227