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Giudice di pace - competenza per valore - beni immobili - Cass. n. 25877/2010

Processo civile giudice di pace competenza per valore – beni immobili – contrasto- La Seconda Sezione civile della Corte di cassazione, con ordinanza interlocutoria n. 25480 del 16 dicembre 2010, ha rimesso alle Sezioni Unite il contrasto relativo all’interpretazione dell’art. 7 cod. proc. Civ. in tema di limiti della competenza per valore del giudice di pace. Mentre per la Seconda Sezione, infatti, tale competenza è circoscritta alle controversie relative a beni mobili, l’ordinanza n. 17039 del 2010 della Terza Sezione civile l’ ha riconosciuta anche in riferimento ad immobili (risarcimento danni subiti da immobile, nei limiti di cui all’art. 7 del codice). Corte di Cassazione Ordinanza interlocutoria n. 25480 del 16 dicembre 2010 5 gennaio 2011 - comunione e condominio – cause di impugnazione di delibere assembleari – poteri dell’amministratore nei giudizi di impugnazione - La Seconda Sezione civile della Corte di cassazione, con ordinanza interlocutoria n. 25877 del 21 dicembre 2010, richiamate le sentenze nn. 18331 e 18332 del 2010 delle Sezioni Unite, ha rimesso all’esame delle medesime Sezioni Unite la questione relativa alla possibilità di far discendere dall’art. 1130, n. 1, cod. civ. – che prevede l’obbligo dell’amministratore di eseguire le deliberazioni dell’assemblea – anche la possibilità per il medesimo di costituirsi, senza autorizzazione dell’assemblea, in un giudizio volto all’annullamento di una delibera dell’assemblea stessa. Corte di Cassazione Ordinanza interlocutoria n. 25877 del 21 dicembre 2010

Comunione e condominio – cause di impugnazione di delibere assembleari – poteri dell’amministratore nei giudizi di impugnazione - La Seconda Sezione civile della Corte di cassazione, con ordinanza interlocutoria n. 25877 del 21 dicembre 2010, richiamate le sentenze nn. 18331 e 18332 del 2010 delle Sezioni Unite, ha rimesso all’esame delle medesime Sezioni Unite la questione relativa alla possibilità di far discendere dall’art. 1130, n. 1, cod. civ. – che prevede l’obbligo dell’amministratore di eseguire le deliberazioni dell’assemblea – anche la possibilità per il medesimo di costituirsi, senza autorizzazione dell’assemblea, in un giudizio volto all’annullamento di una delibera dell’assemblea stessa. Corte di Cassazione Ordinanza interlocutoria n. 25877 del 21 dicembre 2010

Corte di Cassazione Ordinanza interlocutoria n. 25877 del 21 dicembre 2010 dal sito web della Corte di cassazione

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Competenza

Incompetenza

Valore

Territorio

Funzionale

Corte

Cassazione

25877

2010

Documento pubblicato su ForoEuropeo - il portale del giurista - www.foroeuropeo.it