Procedimento unico a struttura bifasica - Conseguenze in tema d'impugnazioni - Art. 327 cod. proc. civ., come modificato dalla legge n. 69 del 2009 - Applicabilità ai giudizi instaurati successivamente alla sua entrata in vigore - Rilevanza della fase sommaria. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 9246 del 07/05/2015
L'opposizione agli atti esecutivi, pur essendo distinta, dopo le modifiche introdotte dalla legge 24 febbraio 2006, n. 52, in due fasi, la prima sommaria e la seconda a cognizione piena, costituisce un unico procedimento, sicché ai fini dell'applicazione del termine d'impugnazione di sei mesi, previsto dall'art. 327 cod. proc. civ., nella nuova formulazione, ed applicabile ai giudizi instaurati dopo l'entrata in vigore della legge 18 giugno 2009, n. 69, rileva il momento in cui è stata introdotta la fase sommaria, con il deposito del ricorso dinanzi al giudice dell'esecuzione.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 9246 del 07/05/2015