Pronuncia erroneamente limitata all'"an" - Passaggio in giudicato - Dichiarazione di improponibilità della successiva domanda sul "quantum" - Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 9309 del 08/05/2015
In tema di responsabilità aggravata ex art. 96 cod. proc. civ., allorché il giudice, funzionalmente competente sulla relativa domanda, abbia erroneamente deciso solo sull'"an", rimettendo la questione del "quantum" a separato giudizio, il giudice successivamente adito per la liquidazione del danno rimane vincolato dal giudicato formatosi su tale pronuncia e non può, pertanto, dichiarare improponibile la domanda di risarcimento.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 9309 del 08/05/2015