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spese giudiziali civili - condanna alle spese – Cass. n. 17895/2015

Precetto - Spese di redazione e notifica - Spettanza - Ragioni - Redazione e consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario - Necessità - Pagamento del debitore anteriore al ricevimento del precetto - Rilevanza - Limiti. Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 17895 del 10/09/2015

Esecuzione forzata - precetto - notificazione. Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 17895 del 10/09/2015

In tema di spese processuali, il debitore è tenuto a pagare le spese sostenute dal creditore di notificazione del titolo esecutivo e del precetto, nonché di redazione di quest'ultimo, trattandosi di oneri accessori alle spese processuali riferibili al titolo esecutivo giudiziale, purchè il precetto sia stato anche solo consegnato per la notifica all'ufficiale giudiziario e, a tale momento, ne permanga l'inadempimento, con la precisazione che ove il debitore, prima di ricevere la notifica del precetto, abbia provveduto a saldare le spese di notifica, ma non anche quelle di redazione dell'atto, il creditore può ugualmente legittimamente procedere esecutivamente anche solo per queste ultime, salvo che non sia accertato che la sua attività, funzionale all'esercizio della pretesa esecutiva, sia stata posta in essere in violazione del dovere di lealtà processuale di cui agli artt. 88 e 92, comma 1, c.p.c.

Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 17895 del 10/09/2015

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Spese giudiziali

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Cassazione

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2015