Giudizio di appello - Rigetto del gravame nel merito - Modifica della decisione di primo grado in ordine alle spese, in assenza di specifico motivo di doglianza - Divieto. Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 17195 del 27/08/2015
Il giudice di appello che rigetti il gravame non può, in assenza di uno specifico motivo di impugnazione in ordine alla decisione sulle spese processuali, modificare tale statuizione, compensando tra le parti le spese del giudizio di primo grado.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 17195 del 27/08/2015
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Spese giudiziali
Corte
Cassazione
17195
2015