Civili - appello - Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 18897 del 24/09/2015
Responsabilità civile da reato - Giudizio penale - Motivi nuovi ex art. 585, comma 4, c.p.p. - Inerenza ai temi specificati nei capi e punti investiti dall'impugnazione principale - Necessità - Condizioni - Fattispecie. Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 18897 del 24/09/2015
Nel giudizio civile relativo ai danni da reato, i motivi nuovi di impugnazione, previsti dall'articolo 585, comma 4, c.p.p., devono inerire temi specificati nei capi e punti della decisione investiti dall'impugnazione principale, già presentata a norma dell'art. 581, comma 1, lett. a), c.p.p., attesa la necessità di una connessione funzionale tra i motivi nuovi e quelli originari. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto esente da vizi la sentenza con la quale la corte d'appello ha ammesso motivi nuovi, inerenti il capo della sentenza penale relativo alla condanna civile dell'imputato, già oggetto di impugnazione principale in sede penale e di annullamento da parte del giudice di legittimità, con conseguente rinvio al giudice civile competente in grado d'appello, in quanto volti a sostenere, al pari di quelli originari, l'assenza di dolo dell'imputato prosciolto per prescrizione).
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 18897 del 24/09/2015