Esecuzione forzata - opposizioni - agli atti esecutivi - Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Sentenza n. 19573 del 30/09/2015
Atti compiuti da ausiliari del giudice - Proponibilità immediata dell'opposizione ex art. 617 c.p.c. - Esclusione - Necessità della preventiva istanza al giudice da parte dell'interessato ai sensi dell'art. 60 c.p.c. - Sussistenza. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Sentenza n. 19573 del 30/09/2015
L'opposizione agli atti esecutivi, di cui all'art. 617 c.p.c., è esperibile esclusivamente nei confronti di atti riferibili al giudice dell'esecuzione, che è l'unico titolare del potere di impulso e controllo del processo esecutivo, sicché, ove l'atto (anche eventualmente omissivo) che si assume contrario a diritto sia riferibile solo ad un ausiliario del giudice, ivi compreso l'ufficiale giudiziario, esso è sottoponibile al controllo del giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 60 c.p.c. o nelle forme desumibili dalla disciplina del procedimento esecutivo azionato, e solamente dopo che questi si sia pronunciato sull'istanza dell'interessato diviene possibile impugnare il relativo provvedimento giudiziale con le modalità di cui all'art. 617 c.p.c..
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Sentenza n. 19573 del 30/09/2015